Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11572/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Russo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/11/2025 della Corte d'Appello di Reggio CalabriaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreTomaso Epidendio, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] harigettato l’impugnazione proposta contro la sentenza con cui il Tribunale di Palmiaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarottafraudolenta documentale.2.

Gli imputati, tramite i rispetti difensori, hanno proposto ricorso contro lasentenza enunciando i seguenti motivi, di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen.3.1 Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamenta erronea applicazione dell’art. 216, 1°comma n. 2) l.f. e difetto di motivazione con riguardo alla sussistenza dell’ele-mento soggettivo.

La Corte d’Appello, pur riconoscendo che il [OSCURATO:PERSONA] era un meroprestanome e pur emergendo tale circostanza dal racconto del coimputato, lo haillogicamente ritenuto responsabile del reato contestato.

Si tratta di conclusionecontraria anche al principio giurisprudenziale, recentemente affermato, secondo ilquale la mera posizione di amministratore di diritto non è sufficiente ad integrareil dolo sia generico che specifico, occorrendo, al contrario, la prova certa dellavolontà di rendere impossibile la ricostruzione della vita della società e di danneg-giare i creditori.3.2 Con il secondo motivo di ricorso viene contestata l’erronea applicazionedella legge penale con riguarda alla mancata riqualificazione in bancarotta sem-plice del reato contestato.

La Corte d’Appello ha dedotto il dolo della bancarottafraudolenta dal semplice dato dei precedenti penali trascurando vari decisivi ele-menti, in particolare lo stato di detenzione intervenuto appena quattro mesi dopol’inizio dell’attività sociale e protrattosi senza interruzione fino al 2017; tale circo-stanza di fatto, rivelatrice della completa assenza di dolo, avrebbe potuto al piùgiustificare la sussistenza di una condotta negligente nella tenuta della contabilitàlegittimando, appunto, la riqualificazione nei termini della bancarotta semplice.3.3 Con il terzo motivo la difesa denuncia illogicità manifesta della motiva-zione in riferimento al trattamento sanzionatorio e, in particolare, all’omessa con-siderazione del ruolo marginale del [OSCURATO:PERSONA].

Tale circostanza avrebbe dovuto esserevalorizzata nel quadro della commisurazione della pena mentre la Corte d’Appellosi è limitata a riprodurre, sul punto, le argomentazioni del giudice di primo grado.4.1 Con un primo motivo di ricorso il difensore del [OSCURATO:PERSONA] contesta l’insuffi-cienza o illogicità della motivazione con riguardo all’omessa riqualificazione delreato nei termini della bancarotta semplice.

Al riguardo, la Corte d’Appello ha tra-scurato che la polizia giudiziaria, in sede di indagini, aveva ipotizzato tale menograve reato e che il curatore, pur dichiarando di non aver trovato alcuna scritturacontabile, aveva specificato che l’impresa aveva il solo obbligo di presentare di-chiarazione dei redditi e, non essendo configurabile un parallelo obbligo di renderedisponibili ai terzi le proprie scritture contabili, non poteva ritenersi sussistente ildolo specifico ravvisato dalla Corte d’Appello nel fine di danneggiare “i creditori ecosì occultare in maniera fraudolenta l’attività illecita” (con riferimento, in questocaso, alla condanna per truffa subita dall’imputato).

Non avendo in effetti i credi-tori alcuna possibilità di accesso alla contabilità della società, non si vede quindiper quale ragione vi fosse un interesse all’occultamento delle scritture.4.2 Con il secondo motivo di ricorso si censura l’omesso riconoscimentodelle attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva.

La Corte d’Appello nonha tenuto conto che il [OSCURATO:PERSONA], a differenza del coimputato, ha intrapreso un per-corso di collaborazione proprio in rapporto alle proprie attività truffaldine e hafornito, in tale contesto, preziose informazioni all’autorità giudiziaria.

Nondimeno,la sentenza impugnata si è limitata a sottolineare, nel riconoscere le attenuantigeneriche equivalenti alla recidiva, il dato dei precedenti penali e l’assenza di in-dicazioni sull’esito dell’attività di collaborazione con la giustizia.

Quest’ultima af-fermazione è palesemente errata, dato che dalla sentenza 880/2024 della stessaCorte d’Appello, intervenuta ad oltre dieci anni di distanza dai fatti, emerge laconcessione dell’attenuante ex art. 8 legge 203/1991 e, dunque, lvi è prova dellaserietà e proficuità della collaborazione.5.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replicaalle conclusioni del Procuratore Generale insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.1 Il ricorso proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] è infondato.Quanto al primo motivo, premesso che si tratta di impresa individuale eche è dunque improprio, a rigore, il riferimento alla figura dell’amministratore didiritto, si rileva che il [OSCURATO:PERSONA], proprio in forza della sua qualità formale di impren-ditore, era tenuto per legge alla completa e corretta tenuta della contabilità.

Ilcarattere inderogabile di tale obbligo, pertanto, priva di qualsivoglia rilevanza ilsuo eventuale ruolo di prestanome.

Detto questo, i giudici di merito danno ancheture contabili e la continuativa destinazione dell’impresa al compimento di truffe.Ebbene, quest’ultimo elemento è a sua volta valorizzato dal Tribunale e dalla Corted’Appello ai fini della prova del dolo anche specifico, al pari di un consistente debitoverso la “[OSCURATO:PERSONA]” per il quale, ugualmente, non si è rinvenuta documenta-zione contabile (e sul quale, per di più, il ricorrente nulla osserva).

Al riguardo sipuò solo osservare che si tratta di elementi circostanziati e convergenti, dai qualisono state dedotte, con procedimento logico del tutto immune da vizi, non solo laconsapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] in merito all’obbligo di tenuta dei libri contabili ma anchel’esistenza di un suo preciso interesse a ometterne la consegna al curatore.1.2 Per quanto concerne il secondo motivo, basterà richiamare le prece-denti osservazioni: non c’è dubbio infatti che l’oggettiva, completa scomparsa delladocumentazione contabile, il consapevole asservimento dell’impresa ad una siste-matica attività truffaldina e l’accumulo di una cospicua situazione debitoria dianoconto, come evidenziato dalle due sentenze di merito, della volontà sia di rendereimpossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari sia di nuo-cere ai creditori.

A fronte di questi incontestati elementi appare del tutto irrile-vante, dunque, il fatto che a distanza di pochi mesi dall’inizio dell’attività i dueimputati siano stati arrestati.

Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata haescluso la possibilità di riqualificare i fatti nei termini della bancarotta semplice.1.3 In ordine al terzo motivo, si osserva che il numero, la gravità e la naturadei precedenti penali sono stati valorizzati dai giudici di merito ai fini del ricono-scimento della recidiva e, al tempo stesso, della sola equivalenza delle attenuantigeneriche.

La Corte d’Appello ha inoltre sottolineato, ai fini della congruità deltrattamento sanzionatorio, il contenimento della pena nel minimo edittale per en-trambi gli imputati.

Non si vede come censurare tali valutazioni, che appaionosintetiche ma nel contempo lineari, logiche, congrue.

Al riguardo non pare rivestirealcun valore l’allegazione del ruolo marginale del [OSCURATO:PERSONA], che viceversa le sentenzedi merito escludono, condivisibilmente, sulla base dell’adesione dell’imputato aldisegno criminoso consistente anche nell’utilizzare l’impresa quale strumento percommettere una serie di truffe.

Vi è stato, in sintesi, il pieno rispetto delle regoleche disciplinano il potere discrezionale del giudice nella commisurazione dellapena.2.1 È infondato anche il ricorso del [OSCURATO:PERSONA].Quanto al primo motivo, è sufficiente richiamare integralmente le osserva-zioni dedicate nel paragrafo 1.2 sull’assenza dei presupposti per riqualificare ilreato come bancarotta semplice.

Va aggiunto, con riferimento agli specifici argo-menti fatti valere dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], che l’adozione del regime fiscale di con-tabilità semplificata non esonera dall’obbligo di tenuta dei libri e delle scritturecontabili previsto dall'art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempi-mento può integrare la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta fraudo-lenta documentale (Sez. 5, n. 39541 del 22/10/2025, Rv. 289069-01).Privo di fondamento è anche l’argomento relativo alla non accessibilità deicreditori sociali alla contabilità d’impresa: basti tener conto che questo non fa certovenir meno il dovere di curare la tenuta delle scritture contabili e che l’obbligo dimetterle a disposizione della curatela fallimentare (comprese quelle tenute a finifiscali) è finalizzato anche all’individuazione e alla tutela delle ragioni creditorie.Palese, quindi, che i creditori dell’imprenditore abbiano un preciso e diretto inte-resse alla regolare tenuta della contabilità.2.2 Valgono, quanto al trattamento sanzionatorio, le stesse osservazioniesposte con riguardo al [OSCURATO:PERSONA], non ravvisandosi alcun vizio logico-giuridico nella(motivata) scelta di riconoscere le attenuanti generiche in rapporto di equivalenzacon la recidiva.

Tale conclusione è rafforzata dal fatto, evidenziato da entrambi igiudici di merito, del ruolo preminente e di direzione riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] nellagestione dell’impresa (v. rispettivamente pagine 8 e 5 delle due sentenze).

Inquesto senso e tenuto conto del peso degli elementi valorizzati dalla sentenzaimpugnata, si ritiene dunque che vi sia, nel complesso, adeguata motivazione an-che sull’entità della pena irrogata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].3.

Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna degli imputati al pagamentodelle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11572/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daLUCA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 426/2026ENRICO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 43178/2025RICCARDO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -CARLO RENOLDIha pronunciato la seguenteSENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Russo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/11/2025 della Corte d'Appello di Reggio CalabriaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreTomaso Epidendio, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] harigettato l’impugnazione proposta contro la sentenza con cui il Tribunale di Palmiaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarottafraudolenta documentale.2.

Gli imputati, tramite i rispetti difensori, hanno proposto ricorso contro lasentenza enunciando i seguenti motivi, di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen.3.1 Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamenta erronea applicazione dell’art. 216, 1°comma n. 2) l.f. e difetto di motivazione con riguardo alla sussistenza dell’ele-mento soggettivo.

La Corte d’Appello, pur riconoscendo che il [OSCURATO:PERSONA] era un meroprestanome e pur emergendo tale circostanza dal racconto del coimputato, lo haillogicamente ritenuto responsabile del reato contestato.

Si tratta di conclusionecontraria anche al principio giurisprudenziale, recentemente affermato, secondo ilquale la mera posizione di amministratore di diritto non è sufficiente ad integrareil dolo sia generico che specifico, occorrendo, al contrario, la prova certa dellavolontà di rendere impossibile la ricostruzione della vita della società e di danneg-giare i creditori.3.2 Con il secondo motivo di ricorso viene contestata l’erronea applicazionedella legge penale con riguarda alla mancata riqualificazione in bancarotta sem-plice del reato contestato.

La Corte d’Appello ha dedotto il dolo della bancarottafraudolenta dal semplice dato dei precedenti penali trascurando vari decisivi ele-menti, in particolare lo stato di detenzione intervenuto appena quattro mesi dopol’inizio dell’attività sociale e protrattosi senza interruzione fino al 2017; tale circo-stanza di fatto, rivelatrice della completa assenza di dolo, avrebbe potuto al piùgiustificare la sussistenza di una condotta negligente nella tenuta della contabilitàlegittimando, appunto, la riqualificazione nei termini della bancarotta semplice.3.3 Con il terzo motivo la difesa denuncia illogicità manifesta della motiva-zione in riferimento al trattamento sanzionatorio e, in particolare, all’omessa con-siderazione del ruolo marginale del [OSCURATO:PERSONA].

Tale circostanza avrebbe dovuto esserevalorizzata nel quadro della commisurazione della pena mentre la Corte d’Appellosi è limitata a riprodurre, sul punto, le argomentazioni del giudice di primo grado.4.1 Con un primo motivo di ricorso il difensore del [OSCURATO:PERSONA] contesta l’insuffi-cienza o illogicità della motivazione con riguardo all’omessa riqualificazione delreato nei termini della bancarotta semplice.

Al riguardo, la Corte d’Appello ha tra-scurato che la polizia giudiziaria, in sede di indagini, aveva ipotizzato tale menograve reato e che il curatore, pur dichiarando di non aver trovato alcuna scritturacontabile, aveva specificato che l’impresa aveva il solo obbligo di presentare di-chiarazione dei redditi e, non essendo configurabile un parallelo obbligo di renderedisponibili ai terzi le proprie scritture contabili, non poteva ritenersi sussistente ildolo specifico ravvisato dalla Corte d’Appello nel fine di danneggiare “i creditori ecosì occultare in maniera fraudolenta l’attività illecita” (con riferimento, in questocaso, alla condanna per truffa subita dall’imputato).

Non avendo in effetti i credi-tori alcuna possibilità di accesso alla contabilità della società, non si vede quindiper quale ragione vi fosse un interesse all’occultamento delle scritture.4.2 Con il secondo motivo di ricorso si censura l’omesso riconoscimentodelle attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva.

La Corte d’Appello nonha tenuto conto che il [OSCURATO:PERSONA], a differenza del coimputato, ha intrapreso un per-corso di collaborazione proprio in rapporto alle proprie attività truffaldine e hafornito, in tale contesto, preziose informazioni all’autorità giudiziaria.

Nondimeno,la sentenza impugnata si è limitata a sottolineare, nel riconoscere le attenuantigeneriche equivalenti alla recidiva, il dato dei precedenti penali e l’assenza di in-dicazioni sull’esito dell’attività di collaborazione con la giustizia.

Quest’ultima af-fermazione è palesemente errata, dato che dalla sentenza 880/2024 della stessaCorte d’Appello, intervenuta ad oltre dieci anni di distanza dai fatti, emerge laconcessione dell’attenuante ex art. 8 legge 203/1991 e, dunque, lvi è prova dellaserietà e proficuità della collaborazione.5.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replicaalle conclusioni del Procuratore Generale insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.1 Il ricorso proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] è infondato.Quanto al primo motivo, premesso che si tratta di impresa individuale eche è dunque improprio, a rigore, il riferimento alla figura dell’amministratore didiritto, si rileva che il [OSCURATO:PERSONA], proprio in forza della sua qualità formale di impren-ditore, era tenuto per legge alla completa e corretta tenuta della contabilità.

Ilcarattere inderogabile di tale obbligo, pertanto, priva di qualsivoglia rilevanza ilsuo eventuale ruolo di prestanome.

Detto questo, i giudici di merito danno ancheture contabili e la continuativa destinazione dell’impresa al compimento di truffe.Ebbene, quest’ultimo elemento è a sua volta valorizzato dal Tribunale e dalla Corted’Appello ai fini della prova del dolo anche specifico, al pari di un consistente debitoverso la “[OSCURATO:PERSONA]” per il quale, ugualmente, non si è rinvenuta documenta-zione contabile (e sul quale, per di più, il ricorrente nulla osserva).

Al riguardo sipuò solo osservare che si tratta di elementi circostanziati e convergenti, dai qualisono state dedotte, con procedimento logico del tutto immune da vizi, non solo laconsapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] in merito all’obbligo di tenuta dei libri contabili ma anchel’esistenza di un suo preciso interesse a ometterne la consegna al curatore.1.2 Per quanto concerne il secondo motivo, basterà richiamare le prece-denti osservazioni: non c’è dubbio infatti che l’oggettiva, completa scomparsa delladocumentazione contabile, il consapevole asservimento dell’impresa ad una siste-matica attività truffaldina e l’accumulo di una cospicua situazione debitoria dianoconto, come evidenziato dalle due sentenze di merito, della volontà sia di rendereimpossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari sia di nuo-cere ai creditori.

A fronte di questi incontestati elementi appare del tutto irrile-vante, dunque, il fatto che a distanza di pochi mesi dall’inizio dell’attività i dueimputati siano stati arrestati.

Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata haescluso la possibilità di riqualificare i fatti nei termini della bancarotta semplice.1.3 In ordine al terzo motivo, si osserva che il numero, la gravità e la naturadei precedenti penali sono stati valorizzati dai giudici di merito ai fini del ricono-scimento della recidiva e, al tempo stesso, della sola equivalenza delle attenuantigeneriche.

La Corte d’Appello ha inoltre sottolineato, ai fini della congruità deltrattamento sanzionatorio, il contenimento della pena nel minimo edittale per en-trambi gli imputati.

Non si vede come censurare tali valutazioni, che appaionosintetiche ma nel contempo lineari, logiche, congrue.

Al riguardo non pare rivestirealcun valore l’allegazione del ruolo marginale del [OSCURATO:PERSONA], che viceversa le sentenzedi merito escludono, condivisibilmente, sulla base dell’adesione dell’imputato aldisegno criminoso consistente anche nell’utilizzare l’impresa quale strumento percommettere una serie di truffe.

Vi è stato, in sintesi, il pieno rispetto delle regoleche disciplinano il potere discrezionale del giudice nella commisurazione dellapena.2.1 È infondato anche il ricorso del [OSCURATO:PERSONA].Quanto al primo motivo, è sufficiente richiamare integralmente le osserva-zioni dedicate nel paragrafo 1.2 sull’assenza dei presupposti per riqualificare ilreato come bancarotta semplice.

Va aggiunto, con riferimento agli specifici argo-menti fatti valere dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], che l’adozione del regime fiscale di con-tabilità semplificata non esonera dall’obbligo di tenuta dei libri e delle scritturecontabili previsto dall'art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempi-mento può integrare la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta fraudo-lenta documentale (Sez. 5, n. 39541 del 22/10/2025, Rv. 289069-01).Privo di fondamento è anche l’argomento relativo alla non accessibilità deicreditori sociali alla contabilità d’impresa: basti tener conto che questo non fa certovenir meno il dovere di curare la tenuta delle scritture contabili e che l’obbligo dimetterle a disposizione della curatela fallimentare (comprese quelle tenute a finifiscali) è finalizzato anche all’individuazione e alla tutela delle ragioni creditorie.Palese, quindi, che i creditori dell’imprenditore abbiano un preciso e diretto inte-resse alla regolare tenuta della contabilità.2.2 Valgono, quanto al trattamento sanzionatorio, le stesse osservazioniesposte con riguardo al [OSCURATO:PERSONA], non ravvisandosi alcun vizio logico-giuridico nella(motivata) scelta di riconoscere le attenuanti generiche in rapporto di equivalenzacon la recidiva.

Tale conclusione è rafforzata dal fatto, evidenziato da entrambi igiudici di merito, del ruolo preminente e di direzione riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] nellagestione dell’impresa (v. rispettivamente pagine 8 e 5 delle due sentenze).

Inquesto senso e tenuto conto del peso degli elementi valorizzati dalla sentenzaimpugnata, si ritiene dunque che vi sia, nel complesso, adeguata motivazione an-che sull’entità della pena irrogata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].3.

Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna degli imputati al pagamentodelle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 04/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 04/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Russo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/11/2025 della Corte d'Appello di Reggio CalabriaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreTomaso Epidendio, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] harigettato l’impugnazione proposta contro la sentenza con cui il Tribunale di Palmiaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarottafraudolenta documentale.2. Gli imputati, tramite i rispetti difensori, hanno proposto ricorso contro lasentenza enunciando i seguenti motivi, di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen.3.1 Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamenta erronea applicazione dell’art. 216, 1°comma n. 2) l.f. e difetto di motivazione con riguardo alla sussistenza dell’ele-mento soggettivo. La Corte d’Appello, pur riconoscendo che il [OSCURATO:PERSONA] era un meroprestanome e pur emergendo tale circostanza dal racconto del coimputato, lo haillogicamente ritenuto responsabile del reato contestato. Si tratta di conclusionecontraria anche al principio giurisprudenziale, recentemente affermato, secondo ilquale la mera posizione di amministratore di diritto non è sufficiente ad integrareil dolo sia generico che specifico, occorrendo, al contrario, la prova certa dellavolontà di rendere impossibile la ricostruzione della vita della società e di danneg-giare i creditori.3.2 Con il secondo motivo di ricorso viene contestata l’erronea applicazionedella legge penale con riguarda alla mancata riqualificazione in bancarotta sem-plice del reato contestato. La Corte d’Appello ha dedotto il dolo della bancarottafraudolenta dal semplice dato dei precedenti penali trascurando vari decisivi ele-menti, in particolare lo stato di detenzione intervenuto appena quattro mesi dopol’inizio dell’attività sociale e protrattosi senza interruzione fino al 2017; tale circo-stanza di fatto, rivelatrice della completa assenza di dolo, avrebbe potuto al piùgiustificare la sussistenza di una condotta negligente nella tenuta della contabilitàlegittimando, appunto, la riqualificazione nei termini della bancarotta semplice.3.3 Con il terzo motivo la difesa denuncia illogicità manifesta della motiva-zione in riferimento al trattamento sanzionatorio e, in particolare, all’omessa con-siderazione del ruolo marginale del [OSCURATO:PERSONA]. Tale circostanza avrebbe dovuto esserevalorizzata nel quadro della commisurazione della pena mentre la Corte d’Appellosi è limitata a riprodurre, sul punto, le argomentazioni del giudice di primo grado.4.1 Con un primo motivo di ricorso il difensore del [OSCURATO:PERSONA] contesta l’insuffi-cienza o illogicità della motivazione con riguardo all’omessa riqualificazione delreato nei termini della bancarotta semplice. Al riguardo, la Corte d’Appello ha tra-scurato che la polizia giudiziaria, in sede di indagini, aveva ipotizzato tale menograve reato e che il curatore, pur dichiarando di non aver trovato alcuna scritturacontabile, aveva specificato che l’impresa aveva il solo obbligo di presentare di-chiarazione dei redditi e, non essendo configurabile un parallelo obbligo di renderedisponibili ai terzi le proprie scritture contabili, non poteva ritenersi sussistente ildolo specifico ravvisato dalla Corte d’Appello nel fine di danneggiare “i creditori ecosì occultare in maniera fraudolenta l’attività illecita” (con riferimento, in questocaso, alla condanna per truffa subita dall’imputato). Non avendo in effetti i credi-tori alcuna possibilità di accesso alla contabilità della società, non si vede quindiper quale ragione vi fosse un interesse all’occultamento delle scritture.4.2 Con il secondo motivo di ricorso si censura l’omesso riconoscimentodelle attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva. La Corte d’Appello nonha tenuto conto che il [OSCURATO:PERSONA], a differenza del coimputato, ha intrapreso un per-corso di collaborazione proprio in rapporto alle proprie attività truffaldine e hafornito, in tale contesto, preziose informazioni all’autorità giudiziaria. Nondimeno,la sentenza impugnata si è limitata a sottolineare, nel riconoscere le attenuantigeneriche equivalenti alla recidiva, il dato dei precedenti penali e l’assenza di in-dicazioni sull’esito dell’attività di collaborazione con la giustizia. Quest’ultima af-fermazione è palesemente errata, dato che dalla sentenza 880/2024 della stessaCorte d’Appello, intervenuta ad oltre dieci anni di distanza dai fatti, emerge laconcessione dell’attenuante ex art. 8 legge 203/1991 e, dunque, lvi è prova dellaserietà e proficuità della collaborazione.5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replicaalle conclusioni del Procuratore Generale insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.1 Il ricorso proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] è infondato.Quanto al primo motivo, premesso che si tratta di impresa individuale eche è dunque improprio, a rigore, il riferimento alla figura dell’amministratore didiritto, si rileva che il [OSCURATO:PERSONA], proprio in forza della sua qualità formale di impren-ditore, era tenuto per legge alla completa e corretta tenuta della contabilità. Ilcarattere inderogabile di tale obbligo, pertanto, priva di qualsivoglia rilevanza ilsuo eventuale ruolo di prestanome. Detto questo, i giudici di merito danno ancheture contabili e la continuativa destinazione dell’impresa al compimento di truffe.Ebbene, quest’ultimo elemento è a sua volta valorizzato dal Tribunale e dalla Corted’Appello ai fini della prova del dolo anche specifico, al pari di un consistente debitoverso la “[OSCURATO:PERSONA]” per il quale, ugualmente, non si è rinvenuta documenta-zione contabile (e sul quale, per di più, il ricorrente nulla osserva). Al riguardo sipuò solo osservare che si tratta di elementi circostanziati e convergenti, dai qualisono state dedotte, con procedimento logico del tutto immune da vizi, non solo laconsapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] in merito all’obbligo di tenuta dei libri contabili ma anchel’esistenza di un suo preciso interesse a ometterne la consegna al curatore.1.2 Per quanto concerne il secondo motivo, basterà richiamare le prece-denti osservazioni: non c’è dubbio infatti che l’oggettiva, completa scomparsa delladocumentazione contabile, il consapevole asservimento dell’impresa ad una siste-matica attività truffaldina e l’accumulo di una cospicua situazione debitoria dianoconto, come evidenziato dalle due sentenze di merito, della volontà sia di rendereimpossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari sia di nuo-cere ai creditori. A fronte di questi incontestati elementi appare del tutto irrile-vante, dunque, il fatto che a distanza di pochi mesi dall’inizio dell’attività i dueimputati siano stati arrestati. Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata haescluso la possibilità di riqualificare i fatti nei termini della bancarotta semplice.1.3 In ordine al terzo motivo, si osserva che il numero, la gravità e la naturadei precedenti penali sono stati valorizzati dai giudici di merito ai fini del ricono-scimento della recidiva e, al tempo stesso, della sola equivalenza delle attenuantigeneriche. La Corte d’Appello ha inoltre sottolineato, ai fini della congruità deltrattamento sanzionatorio, il contenimento della pena nel minimo edittale per en-trambi gli imputati. Non si vede come censurare tali valutazioni, che appaionosintetiche ma nel contempo lineari, logiche, congrue. Al riguardo non pare rivestirealcun valore l’allegazione del ruolo marginale del [OSCURATO:PERSONA], che viceversa le sentenzedi merito escludono, condivisibilmente, sulla base dell’adesione dell’imputato aldisegno criminoso consistente anche nell’utilizzare l’impresa quale strumento percommettere una serie di truffe. Vi è stato, in sintesi, il pieno rispetto delle regoleche disciplinano il potere discrezionale del giudice nella commisurazione dellapena.2.1 È infondato anche il ricorso del [OSCURATO:PERSONA].Quanto al primo motivo, è sufficiente richiamare integralmente le osserva-zioni dedicate nel paragrafo 1.2 sull’assenza dei presupposti per riqualificare ilreato come bancarotta semplice. Va aggiunto, con riferimento agli specifici argo-menti fatti valere dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], che l’adozione del regime fiscale di con-tabilità semplificata non esonera dall’obbligo di tenuta dei libri e delle scritturecontabili previsto dall'art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempi-mento può integrare la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta fraudo-lenta documentale (Sez. 5, n. 39541 del 22/10/2025, Rv. 289069-01).Privo di fondamento è anche l’argomento relativo alla non accessibilità deicreditori sociali alla contabilità d’impresa: basti tener conto che questo non fa certovenir meno il dovere di curare la tenuta delle scritture contabili e che l’obbligo dimetterle a disposizione della curatela fallimentare (comprese quelle tenute a finifiscali) è finalizzato anche all’individuazione e alla tutela delle ragioni creditorie.Palese, quindi, che i creditori dell’imprenditore abbiano un preciso e diretto inte-resse alla regolare tenuta della contabilità.2.2 Valgono, quanto al trattamento sanzionatorio, le stesse osservazioniesposte con riguardo al [OSCURATO:PERSONA], non ravvisandosi alcun vizio logico-giuridico nella(motivata) scelta di riconoscere le attenuanti generiche in rapporto di equivalenzacon la recidiva. Tale conclusione è rafforzata dal fatto, evidenziato da entrambi igiudici di merito, del ruolo preminente e di direzione riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] nellagestione dell’impresa (v. rispettivamente pagine 8 e 5 delle due sentenze). Inquesto senso e tenuto conto del peso degli elementi valorizzati dalla sentenzaimpugnata, si ritiene dunque che vi sia, nel complesso, adeguata motivazione an-che sull’entità della pena irrogata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].3. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna degli imputati al pagamentodelle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11572/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daLUCA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 426/2026ENRICO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA]  R.G.N. 43178/2025RICCARDO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -CARLO RENOLDIha pronunciato la seguenteSENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Russo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/11/2025 della Corte d'Appello di Reggio CalabriaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreTomaso Epidendio, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] harigettato l’impugnazione proposta contro la sentenza con cui il Tribunale di Palmiaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarottafraudolenta documentale.2. Gli imputati, tramite i rispetti difensori, hanno proposto ricorso contro lasentenza enunciando i seguenti motivi, di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173disp. att. cod. proc. pen.3.1 Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamenta erronea applicazione dell’art. 216, 1°comma n. 2) l.f. e difetto di motivazione con riguardo alla sussistenza dell’ele-mento soggettivo. La Corte d’Appello, pur riconoscendo che il [OSCURATO:PERSONA] era un meroprestanome e pur emergendo tale circostanza dal racconto del coimputato, lo haillogicamente ritenuto responsabile del reato contestato. Si tratta di conclusionecontraria anche al principio giurisprudenziale, recentemente affermato, secondo ilquale la mera posizione di amministratore di diritto non è sufficiente ad integrareil dolo sia generico che specifico, occorrendo, al contrario, la prova certa dellavolontà di rendere impossibile la ricostruzione della vita della società e di danneg-giare i creditori.3.2 Con il secondo motivo di ricorso viene contestata l’erronea applicazionedella legge penale con riguarda alla mancata riqualificazione in bancarotta sem-plice del reato contestato. La Corte d’Appello ha dedotto il dolo della bancarottafraudolenta dal semplice dato dei precedenti penali trascurando vari decisivi ele-menti, in particolare lo stato di detenzione intervenuto appena quattro mesi dopol’inizio dell’attività sociale e protrattosi senza interruzione fino al 2017; tale circo-stanza di fatto, rivelatrice della completa assenza di dolo, avrebbe potuto al piùgiustificare la sussistenza di una condotta negligente nella tenuta della contabilitàlegittimando, appunto, la riqualificazione nei termini della bancarotta semplice.3.3 Con il terzo motivo la difesa denuncia illogicità manifesta della motiva-zione in riferimento al trattamento sanzionatorio e, in particolare, all’omessa con-siderazione del ruolo marginale del [OSCURATO:PERSONA]. Tale circostanza avrebbe dovuto esserevalorizzata nel quadro della commisurazione della pena mentre la Corte d’Appellosi è limitata a riprodurre, sul punto, le argomentazioni del giudice di primo grado.4.1 Con un primo motivo di ricorso il difensore del [OSCURATO:PERSONA] contesta l’insuffi-cienza o illogicità della motivazione con riguardo all’omessa riqualificazione delreato nei termini della bancarotta semplice. Al riguardo, la Corte d’Appello ha tra-scurato che la polizia giudiziaria, in sede di indagini, aveva ipotizzato tale menograve reato e che il curatore, pur dichiarando di non aver trovato alcuna scritturacontabile, aveva specificato che l’impresa aveva il solo obbligo di presentare di-chiarazione dei redditi e, non essendo configurabile un parallelo obbligo di renderedisponibili ai terzi le proprie scritture contabili, non poteva ritenersi sussistente ildolo specifico ravvisato dalla Corte d’Appello nel fine di danneggiare “i creditori ecosì occultare in maniera fraudolenta l’attività illecita” (con riferimento, in questocaso, alla condanna per truffa subita dall’imputato). Non avendo in effetti i credi-tori alcuna possibilità di accesso alla contabilità della società, non si vede quindiper quale ragione vi fosse un interesse all’occultamento delle scritture.4.2 Con il secondo motivo di ricorso si censura l’omesso riconoscimentodelle attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva. La Corte d’Appello nonha tenuto conto che il [OSCURATO:PERSONA], a differenza del coimputato, ha intrapreso un per-corso di collaborazione proprio in rapporto alle proprie attività truffaldine e hafornito, in tale contesto, preziose informazioni all’autorità giudiziaria. Nondimeno,la sentenza impugnata si è limitata a sottolineare, nel riconoscere le attenuantigeneriche equivalenti alla recidiva, il dato dei precedenti penali e l’assenza di in-dicazioni sull’esito dell’attività di collaborazione con la giustizia. Quest’ultima af-fermazione è palesemente errata, dato che dalla sentenza 880/2024 della stessaCorte d’Appello, intervenuta ad oltre dieci anni di distanza dai fatti, emerge laconcessione dell’attenuante ex art. 8 legge 203/1991 e, dunque, lvi è prova dellaserietà e proficuità della collaborazione.5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replicaalle conclusioni del Procuratore Generale insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.1 Il ricorso proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] è infondato.Quanto al primo motivo, premesso che si tratta di impresa individuale eche è dunque improprio, a rigore, il riferimento alla figura dell’amministratore didiritto, si rileva che il [OSCURATO:PERSONA], proprio in forza della sua qualità formale di impren-ditore, era tenuto per legge alla completa e corretta tenuta della contabilità. Ilcarattere inderogabile di tale obbligo, pertanto, priva di qualsivoglia rilevanza ilsuo eventuale ruolo di prestanome. Detto questo, i giudici di merito danno ancheture contabili e la continuativa destinazione dell’impresa al compimento di truffe.Ebbene, quest’ultimo elemento è a sua volta valorizzato dal Tribunale e dalla Corted’Appello ai fini della prova del dolo anche specifico, al pari di un consistente debitoverso la “[OSCURATO:PERSONA]” per il quale, ugualmente, non si è rinvenuta documenta-zione contabile (e sul quale, per di più, il ricorrente nulla osserva). Al riguardo sipuò solo osservare che si tratta di elementi circostanziati e convergenti, dai qualisono state dedotte, con procedimento logico del tutto immune da vizi, non solo laconsapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] in merito all’obbligo di tenuta dei libri contabili ma anchel’esistenza di un suo preciso interesse a ometterne la consegna al curatore.1.2 Per quanto concerne il secondo motivo, basterà richiamare le prece-denti osservazioni: non c’è dubbio infatti che l’oggettiva, completa scomparsa delladocumentazione contabile, il consapevole asservimento dell’impresa ad una siste-matica attività truffaldina e l’accumulo di una cospicua situazione debitoria dianoconto, come evidenziato dalle due sentenze di merito, della volontà sia di rendereimpossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari sia di nuo-cere ai creditori. A fronte di questi incontestati elementi appare del tutto irrile-vante, dunque, il fatto che a distanza di pochi mesi dall’inizio dell’attività i dueimputati siano stati arrestati. Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata haescluso la possibilità di riqualificare i fatti nei termini della bancarotta semplice.1.3 In ordine al terzo motivo, si osserva che il numero, la gravità e la naturadei precedenti penali sono stati valorizzati dai giudici di merito ai fini del ricono-scimento della recidiva e, al tempo stesso, della sola equivalenza delle attenuantigeneriche. La Corte d’Appello ha inoltre sottolineato, ai fini della congruità deltrattamento sanzionatorio, il contenimento della pena nel minimo edittale per en-trambi gli imputati. Non si vede come censurare tali valutazioni, che appaionosintetiche ma nel contempo lineari, logiche, congrue. Al riguardo non pare rivestirealcun valore l’allegazione del ruolo marginale del [OSCURATO:PERSONA], che viceversa le sentenzedi merito escludono, condivisibilmente, sulla base dell’adesione dell’imputato aldisegno criminoso consistente anche nell’utilizzare l’impresa quale strumento percommettere una serie di truffe. Vi è stato, in sintesi, il pieno rispetto delle regoleche disciplinano il potere discrezionale del giudice nella commisurazione dellapena.2.1 È infondato anche il ricorso del [OSCURATO:PERSONA].Quanto al primo motivo, è sufficiente richiamare integralmente le osserva-zioni dedicate nel paragrafo 1.2 sull’assenza dei presupposti per riqualificare ilreato come bancarotta semplice. Va aggiunto, con riferimento agli specifici argo-menti fatti valere dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], che l’adozione del regime fiscale di con-tabilità semplificata non esonera dall’obbligo di tenuta dei libri e delle scritturecontabili previsto dall'art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempi-mento può integrare la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta fraudo-lenta documentale (Sez. 5, n. 39541 del 22/10/2025, Rv. 289069-01).Privo di fondamento è anche l’argomento relativo alla non accessibilità deicreditori sociali alla contabilità d’impresa: basti tener conto che questo non fa certovenir meno il dovere di curare la tenuta delle scritture contabili e che l’obbligo dimetterle a disposizione della curatela fallimentare (comprese quelle tenute a finifiscali) è finalizzato anche all’individuazione e alla tutela delle ragioni creditorie.Palese, quindi, che i creditori dell’imprenditore abbiano un preciso e diretto inte-resse alla regolare tenuta della contabilità.2.2 Valgono, quanto al trattamento sanzionatorio, le stesse osservazioniesposte con riguardo al [OSCURATO:PERSONA], non ravvisandosi alcun vizio logico-giuridico nella(motivata) scelta di riconoscere le attenuanti generiche in rapporto di equivalenzacon la recidiva. Tale conclusione è rafforzata dal fatto, evidenziato da entrambi igiudici di merito, del ruolo preminente e di direzione riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA] nellagestione dell’impresa (v. rispettivamente pagine 8 e 5 delle due sentenze). Inquesto senso e tenuto conto del peso degli elementi valorizzati dalla sentenzaimpugnata, si ritiene dunque che vi sia, nel complesso, adeguata motivazione an-che sull’entità della pena irrogata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].3. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna degli imputati al pagamentodelle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 04/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 04/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11572/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris