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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 25264/2023

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ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 24041/21 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:SOCIETA]., in persona della mandataria doValue s.p.a.; -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo 23 luglio 2021 n. 1251; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], essendo munito di titolo esecutivo giudiziale, nel 2013 notificò alla propria debitrice [OSCURATO:SOCIETA]. atto di precetto.

2. Propose opposizione all’esecuzione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sostenendo che l’efficacia esecutiva del titolo era stata sospesa dal giudice dell’esecuzione, nel corso di altro e precedente giudizio di opposizione a precetto, anch’esso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’esecuzione fondata sul medesimo titolo, iniziata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]..

Oggetto:opposizione a precetto - sospensione ex art. 615, comma primo, c.p.c. -effetti - preclusione di nuovi giudizi esecutivi promossi dal altri creditori sulla base del medesimo titolo -esclusione.

3. Il Tribunale di Agrigento con sentenza 1882/2017 rigettò l’opposizione, reputando che l’efficacia del titolo messo in esecuzione non fosse sospesa.

La sentenza fu appellata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla doValue s.p.a..

4. La Corte d’appello di Palermo con sentenza 23.7.2021 n. 1251 accolse il gravame e, con esso, l’opposizione agli atti esecutivi.

La Corte d’appello: -) qualificò l’appellante come “successore” del debitore per effetto di “cessione di debito”; -) ritenne che, sospesa l’efficacia del titolo esecutivo dal giudice dell’opposizione all’esecuzione iniziata dalla società [OSCURATO:SOCIETA], “nessun’altra azione esecutiva poteva essere minacciata o intrapresa dal creditore” in forza del medesimo titolo.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] 2 non si è difesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata avrebbe violato il giudicato interno.

Espone che l'appello avverso la sentenza di primo grado fu proposto da doBank s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA].; che tale ultima società, non essendo debitrice di [OSCURATO:PERSONA], non poteva neanche proporre appello avverso la sentenza di primo grado; che la Corte d'appello era incorsa in un “grossolano equivoco”, nel ritenere che Fino 2 fosse legittimata ad impugnare, in quanto cessionaria in blocco dei crediti già facenti capo alla [OSCURATO:SOCIETA]; che infatti nel caso di specie la veste della banca era quella del debitore esecutato, non quella del creditore; che in ogni caso nei gradi di merito non era stato in alcun modo provato l’accollo da parte della Fino 2 dei debiti della [OSCURATO:SOCIETA] verso [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Il motivo è infondato o inammissibile in tutti i suoi profili.

In primo luogo è manifestamente infondato nella parte in cui prospetta la violazione del giudicato.

Il giudice di primo grado, infatti, nulla statuì circa l'individuazione del soggetto legittimato a proporre l'opposizione all'esecuzione.

Tale questione si pose in grado di appello, e dunque nessun giudicato poteva essersi formato sul punto.

1.2. In secondo luogo il motivo è manifestamente infondato nella parte in cui ascrive alla sentenza d'appello di avere considerato la Fino 2 creditrice, invece che debitrice, del creditore esecutante.

La sentenza impugnata, infatti, pur usando in modo improprio il sostantivo “cessione”, mostra di avere avuto ben presente quale fosse la posizione sostanziale della Fino 2: a pag. 2 della sentenza, primo rigo, infatti, la [OSCURATO:SOCIETA] è espressamente qualificata “titolare del debito oggetto del precetto opposto”; nella stessa pagina, al terzultimo capoverso, la sentenza parla espressamente di “cessione del debito a Fino”.

Che poi la Corte abbia ritenuto di definire “cessione” il trasferimento di una obbligazione dal lato passivo, anziché “accollo”, “espromissione” o altra espressione equivalente, è solo una inesattezza linguistica che non mina la chiarezza della sentenza.

1.3. In terzo luogo il motivo è manifestamente inammissibile nella parte in cui deduce che non vi fosse prova dell'accollo, da parte di Fino 2, del debito di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Stabilire, infatti, se sia stata fornita la prova o meno dell'avvenuto accollo di un debito è questione di fatto, riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità.

2. Col secondo motivo il ricorrente, prospettando la violazione degli artt.615 e 623 c.p.c., nonché dell’art. 2909 c.c., sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha accolto l’opposizione della banca, e ritenuto che “nessuna esecuzione poteva essere intrapresa” sul la base di quel titolo esecutivo.

Nell’illustrazione del motivo (pp. 14-21 del ricorso) il ricorrente prospetta una tesi così riassumibile: -) il titolo esecutivo da lui messo in esecuzione era una sentenza di condanna pronunciata a favore della [OSCURATO:SOCIETA]., ed a carico della [OSCURATO:SOCIETA]; -) sulla base di quel titolo venne iniziata una prima esecuzione, a nome della società [OSCURATO:SOCIETA]., ma dopo l’estinzione della società; la [OSCURATO:SOCIETA] propose in quel caso opposizione a precetto e il Tribunale, dopo avere sospeso l’efficacia del titolo, dichiarò nullo il precetto; -) a questo punto [OSCURATO:PERSONA] iniziò una seconda opposizione, sulla base del medesimo titolo, ma questa volta nella veste di ex socio accomandatario della disciolta società e successore di questa nel credito verso la banca; -) rispetto a questa nuova e diversa procedura esecutiva nessun rilievo poteva avere l’avvenuta sospensione dell’efficacia del titolo, disposta nel corso della precedente e diversa opposizione esecutiva, per di più ormai conclusa.

2.1. Il motivo è manifestamente fondato.

E’ ben vero, come affermato dalla Corte d’appello, che la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, disposta dal giudice dell’opposizione a precetto ex art. 615, comma primo, c.p.c., ha una efficacia esoprocessuale, o “esterna” che dir si voglia: in pratica, impedisce al creditore sia di proseguire l’esecuzione minacciata, si di iniziarne una nuova.

Non è men vero, però, che il suddetto provvedimento vincola soltanto le parti rispetto alle quali è stato pronunciato.

Sicché, una volta sospesa l’efficacia del titolo messo in esecuzione dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (in quanto soggetto inesistente al momento dell’inizio dell’esecuzione), l’unico effetto d’una tale decisione era inibire alla [OSCURATO:SOCIETA]. la prosecuzione dell’esecuzione o l’inizio di una nuova esecuzione.

Quella decisione, tuttavia, non inibiva affatto ad altri soggetti di iniziare l’esecuzione in base al medesimo titolo, se legittimati per effetto di successione, per l’ovvia considerazione che anche la pronuncia ai sensi dell’art. 615 c.p.c., così come qualunque pronuncia giudiziale, può vincolare solo le parti del giudizio (art. 2909 c.c.).

2.2. Tale considerazione assorbe le questioni - ulteriori - sollevate dal ricorrente circa la tempestività della produzione in giudizio, da parte sua, della sentenza con cui venne accolta l’opposizione all’esecuzione minacciata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., di cui al terzo ed al quarto motivo di ricorso.

2.3. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio.

Il giudice di rinvio, nell’esaminare ex novo l’appello proposto dalla Fino 2, applicherà il seguente principio di diritto: “il provvedimento di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, pronunciato dal giudice dell'opposizione a precetto ai sensi dell'articolo 615, primo comma, c.p.c., per ragioni inerenti la qualità soggettiva del creditore procedente, impedisce l'inizio di una nuova esecuzione al solo creditore opposto; quel provvedimento invece non impedisce ad altri soggetti, dichiaratisi anch’essi creditori sulla base del medesimo titolo, di iniziare una nuova esecuzione sulla base di esso”.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) accoglie il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 24041/21 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:SOCIETA]., in persona della mandataria doValue s.p.a.; -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo 23 luglio 2021 n. 1251; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], essendo munito di titolo esecutivo giudiziale, nel 2013 notificò alla propria debitrice [OSCURATO:SOCIETA]. atto di precetto. 2. Propose opposizione all’esecuzione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sostenendo che l’efficacia esecutiva del titolo era stata sospesa dal giudice dell’esecuzione, nel corso di altro e precedente giudizio di opposizione a precetto, anch’esso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’esecuzione fondata sul medesimo titolo, iniziata dalla società [OSCURATO:SOCIETA].. Oggetto:opposizione a precetto - sospensione ex art. 615, comma primo, c.p.c. -effetti - preclusione di nuovi giudizi esecutivi promossi dal altri creditori sulla base del medesimo titolo -esclusione. 3. Il Tribunale di Agrigento con sentenza 1882/2017 rigettò l’opposizione, reputando che l’efficacia del titolo messo in esecuzione non fosse sospesa. La sentenza fu appellata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla doValue s.p.a.. 4. La Corte d’appello di Palermo con sentenza 23.7.2021 n. 1251 accolse il gravame e, con esso, l’opposizione agli atti esecutivi. La Corte d’appello: -) qualificò l’appellante come “successore” del debitore per effetto di “cessione di debito”; -) ritenne che, sospesa l’efficacia del titolo esecutivo dal giudice dell’opposizione all’esecuzione iniziata dalla società [OSCURATO:SOCIETA], “nessun’altra azione esecutiva poteva essere minacciata o intrapresa dal creditore” in forza del medesimo titolo. 5. La sentenza d’appello è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] 2 non si è difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata avrebbe violato il giudicato interno. Espone che l'appello avverso la sentenza di primo grado fu proposto da doBank s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA].; che tale ultima società, non essendo debitrice di [OSCURATO:PERSONA], non poteva neanche proporre appello avverso la sentenza di primo grado; che la Corte d'appello era incorsa in un “grossolano equivoco”, nel ritenere che Fino 2 fosse legittimata ad impugnare, in quanto cessionaria in blocco dei crediti già facenti capo alla [OSCURATO:SOCIETA]; che infatti nel caso di specie la veste della banca era quella del debitore esecutato, non quella del creditore; che in ogni caso nei gradi di merito non era stato in alcun modo provato l’accollo da parte della Fino 2 dei debiti della [OSCURATO:SOCIETA] verso [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il motivo è infondato o inammissibile in tutti i suoi profili. In primo luogo è manifestamente infondato nella parte in cui prospetta la violazione del giudicato. Il giudice di primo grado, infatti, nulla statuì circa l'individuazione del soggetto legittimato a proporre l'opposizione all'esecuzione. Tale questione si pose in grado di appello, e dunque nessun giudicato poteva essersi formato sul punto. 1.2. In secondo luogo il motivo è manifestamente infondato nella parte in cui ascrive alla sentenza d'appello di avere considerato la Fino 2 creditrice, invece che debitrice, del creditore esecutante. La sentenza impugnata, infatti, pur usando in modo improprio il sostantivo “cessione”, mostra di avere avuto ben presente quale fosse la posizione sostanziale della Fino 2: a pag. 2 della sentenza, primo rigo, infatti, la [OSCURATO:SOCIETA] è espressamente qualificata “titolare del debito oggetto del precetto opposto”; nella stessa pagina, al terzultimo capoverso, la sentenza parla espressamente di “cessione del debito a Fino”. Che poi la Corte abbia ritenuto di definire “cessione” il trasferimento di una obbligazione dal lato passivo, anziché “accollo”, “espromissione” o altra espressione equivalente, è solo una inesattezza linguistica che non mina la chiarezza della sentenza. 1.3. In terzo luogo il motivo è manifestamente inammissibile nella parte in cui deduce che non vi fosse prova dell'accollo, da parte di Fino 2, del debito di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Stabilire, infatti, se sia stata fornita la prova o meno dell'avvenuto accollo di un debito è questione di fatto, riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità. 2. Col secondo motivo il ricorrente, prospettando la violazione degli artt.615 e 623 c.p.c., nonché dell’art. 2909 c.c., sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha accolto l’opposizione della banca, e ritenuto che “nessuna esecuzione poteva essere intrapresa” sul la base di quel titolo esecutivo. Nell’illustrazione del motivo (pp. 14-21 del ricorso) il ricorrente prospetta una tesi così riassumibile: -) il titolo esecutivo da lui messo in esecuzione era una sentenza di condanna pronunciata a favore della [OSCURATO:SOCIETA]., ed a carico della [OSCURATO:SOCIETA]; -) sulla base di quel titolo venne iniziata una prima esecuzione, a nome della società [OSCURATO:SOCIETA]., ma dopo l’estinzione della società; la [OSCURATO:SOCIETA] propose in quel caso opposizione a precetto e il Tribunale, dopo avere sospeso l’efficacia del titolo, dichiarò nullo il precetto; -) a questo punto [OSCURATO:PERSONA] iniziò una seconda opposizione, sulla base del medesimo titolo, ma questa volta nella veste di ex socio accomandatario della disciolta società e successore di questa nel credito verso la banca; -) rispetto a questa nuova e diversa procedura esecutiva nessun rilievo poteva avere l’avvenuta sospensione dell’efficacia del titolo, disposta nel corso della precedente e diversa opposizione esecutiva, per di più ormai conclusa. 2.1. Il motivo è manifestamente fondato. E’ ben vero, come affermato dalla Corte d’appello, che la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, disposta dal giudice dell’opposizione a precetto ex art. 615, comma primo, c.p.c., ha una efficacia esoprocessuale, o “esterna” che dir si voglia: in pratica, impedisce al creditore sia di proseguire l’esecuzione minacciata, si di iniziarne una nuova. Non è men vero, però, che il suddetto provvedimento vincola soltanto le parti rispetto alle quali è stato pronunciato. Sicché, una volta sospesa l’efficacia del titolo messo in esecuzione dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (in quanto soggetto inesistente al momento dell’inizio dell’esecuzione), l’unico effetto d’una tale decisione era inibire alla [OSCURATO:SOCIETA]. la prosecuzione dell’esecuzione o l’inizio di una nuova esecuzione. Quella decisione, tuttavia, non inibiva affatto ad altri soggetti di iniziare l’esecuzione in base al medesimo titolo, se legittimati per effetto di successione, per l’ovvia considerazione che anche la pronuncia ai sensi dell’art. 615 c.p.c., così come qualunque pronuncia giudiziale, può vincolare solo le parti del giudizio (art. 2909 c.c.). 2.2. Tale considerazione assorbe le questioni - ulteriori - sollevate dal ricorrente circa la tempestività della produzione in giudizio, da parte sua, della sentenza con cui venne accolta l’opposizione all’esecuzione minacciata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., di cui al terzo ed al quarto motivo di ricorso. 2.3. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio. Il giudice di rinvio, nell’esaminare ex novo l’appello proposto dalla Fino 2, applicherà il seguente principio di diritto: “il provvedimento di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, pronunciato dal giudice dell'opposizione a precetto ai sensi dell'articolo 615, primo comma, c.p.c., per ragioni inerenti la qualità soggettiva del creditore procedente, impedisce l'inizio di una nuova esecuzione al solo creditore opposto; quel provvedimento invece non impedisce ad altri soggetti, dichiaratisi anch’essi creditori sulla base del medesimo titolo, di iniziare una nuova esecuzione sulla base di esso”. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) accoglie il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
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