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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 giugno 2025

Cassazione n. 21870/2025

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25 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.10961/2023 R.G. proposto da -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , -controricorrente - avverso la sentenza del la Corte d’Appello di Salerno n. 1492/2022 depositatail 14.11.2022; udita la relazione svolta, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per il rigettodel ricorso; uditol’avv. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA].r.l. – quale cessionaria di un credito vantato d a una società che avevaerogato prestazioni agli assistiti del SSN –chiese e otten ne decreto ingiuntivo nei confronti della A zienda [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma di € 2.030.555,37, in linea capitale.

L’[OSCURATO:PERSONA] notificò opposizione a l decreto ingiuntivo, ma solo dopo cheil dirigente responsabile dell a sua «[OSCURATO:PERSONA]»aveva proposto di rinunciare all’opposizione in cambio della rinuncia di [OSCURATO:SOCIETA]. a l pagamento degli interessi al tasso maggiorato di cui al d.lgs. n. 231 del 2002; proposta che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva accett ato , con riserva tuttavia di insistere anche per il pagamento dei maggiori interessi in caso di opposizioneal decreto. [OSCURATO:PERSONA] improponibile l’opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto ritenne perfezionato un valido «accordo transattivo».

L’[OSCURATO:PERSONA] propose gravame contro la sentenza di primo grado, che venne accolto dalla Corte d’Appello di Salerno, accertando la nullità della transazione – perché non sottoscritta da persona fisica dotata del potere di disporre del diritto in rappresentanza dell’ASL – e revoca ndo i l decreto ingiuntivo, previo accertamento negativo dei fatti posti a fondamento del credito vantatoda [OSCURATO:SOCIETA] .

Contro la sentenza della Corte territoriale [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattromotivi.

L’ASL Salernosi è difesa con controricorso.

Nei termin i di legge anteriori alla data fissata per l a pubblica udienza di discussione, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso e laricorrente ha depositato memoria illustrativa.

All’udienza la causa è stata discussa dal rappresentante della Procura Generale e dal difensor e del la ricorrente , che hanno ribadito le rispettive conclusioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricor so si denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., «nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. – Motivazione omessa o apparente – nella parte in cui la Corte afferma la nullità del contratto di transazione su diritti indisponibili o per incapacità di disporre delle parti, senza indicare, nel caso, quale delle parti sia incapace di disporre o quale diritto indisponibile sarebbe stato transatto».

Secondo la ricorrente l’accertamento della nullità dell’accordo transattivo intervenuto prima dell’opposizione al decreto ingiuntivo sarebbe priva di una effettiva e pertinente motivazione.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Nella sentenza impugnata si rinviene una motivazione della dichiarata nullità dell’accordo transattivo, imperniata sulla circostanza che l’accordo non era stato sottoscritto da una persona fisica dotata del potere di spendere il nome dell’[OSCURATO:PERSONA] e, quindi, di vincolarla alla forza di legge tra le parti tipica di ogni contratto (art. 1372 c.c.).

Che la motivazione ci sia e sia ben comprensibile è dimostrato anche dal fatto che essa è fatta oggetto di specifica censura con il successivo secondo motivo di ricorso.

Si può convenire che l’ulteriore cenno , nella sentenza , ai diritti «sottratti alla disponibilità delle parti» (e all’impossibilità che tali diritti siano oggetto di transazione: art. 1966c.c.) non è pertinente alla ratio decidendi.

Infatti, la nullità del contratto perché sottoscritto da persona fisica che non aveva il potere di spendere il nome del titolare del diritto è questione diversa, che prescinde dalla (e anzi in qualche modo presuppone la) disponibilità del diritto da parte del soggetto titolare.

Ma, appunto per questo, il cenno ai diritti indisponibili è soltanto un fuor d’opera che nulla aggiunge e nul la toglie al nucleo essenziale della motivazione della sentenza impugnata, che è chiaramente incentrato sul difetto del potere di rappresentanza in capo alla persona fisica.

Pertanto, richiamati i ben noti e ristretti limiti entro cui il vizio di omessa motivazione può essere fatto oggetto di ricorso per cassazione (v., per tutte, Cass.

S.u. n. 8053/2014), si deve constatare che l’illustrazione di questo primo motivo– lungi dal descrivere una totale assenza di motivazione della sentenza impugnata – si riduce in realtà a ll a critica d i una motivazione esistente, anche se la parte non la condivide o non la considera sufficiente per giustificare la decisione impugnata.

Critica legittima, ma inammissibile in questa sede.

2. Il secondomotivo prospetta il vizio di « violazione degli artt. 1966, 1388 e 1398 c.c. – Falsa applicazione degli artt.1418 e 1325 c.c. –nella parte in cui la Corte territoriale ritiene “affetto da nullità” il contratto stipulato, “per la parte pubblica, da soggetto privo del potere di manifestare efficacemente la volontà dell’ente”»(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

Laricorrente sostiene che il contratto stipulato da persona fisica priva del potere di rappresentare il soggetto che dovrebbe esserne parte non sia invalido, bensì soltanto inefficace e suscettibile di essere ratificato dal soggetto rappresentato.

La Corte territoriale avrebbe dunque errato affermando che «deve escludersi l’esistenza stessa della predetta volontà [di formulare la proposta transattiva], determinandosi, dunque, l’inesistenza dell’accordo delle parti e la nullità del contratto di transazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1325, n. 1, c.c.».

2.1. Il motivo è inammissibile, perché –come rilevato dal Procuratore generale –la parte non ha interesse a proporre una questione di mero inquadramento giuridico della fattispecie, senza che dalla diversa impostazione possa derivarle alcun vantaggio sulpiano delle conseguenze sulla decisione assunta dal giudice del merito.

Nella pacifica assenza di allegazione di una intervenuta ratifica da parte della persona fisica legittimata a spendere il nome dell’[OSCURATO:PERSONA], definire il contratto stipulato dal falsus procurator inefficace, piuttosto che nullo, e rilevare che esso è suscettibile di ratifica da parte del falso rappresentato (art. 1399 c.c.), non sposta i termini della questione, restando intatta la necessità di risolvere la lite ignorando la transazione, in quanto improduttiva di effetti giuridici.

Per quanto occorrer possa (tenuto conto che non viene denunciata la violazione del divieto di proporre nuove domande ed eccezioni in grado d’appello) si deve osservare altresì che l’inefficacia del contratto per mancanza di potere di rappresentanza non è oggetto di un’eccezionein senso stretto , ma di una mera difesa, come tale rilevabile d’ufficio,al pari della nullità(Cass.

S.u. n. 11377/2015) ; sicché, anche sotto questo profilo, la ricorrente non avrebbe alcun interesse a porre la questione.

3. Anche il terzo motivo di ricorso è riferito all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.ed è rubricato «violazione degli artt. 1325 e 1965 c.c., in uno agli artt. 1362-1371 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha escluso la natura transattiva dell’accordo raggiunto inter partes , unicamente in ragione della riserva dell’esponente di richiedere gli interessi moratori nell’eventuale giudizio di opposizione».

La Corte d’Appello, dopo avere accertato la nullità della transazione, in quanto non sottoscritta per l’Azienda sanitaria da persona legittimata a rappresentarla, ha aggiungo che «l’invocato accordo non ha neanche natura transattiva … in quanto l’odierna appellata, nell’atto di accettazione della proposta, espressamente si riservava di richiedere gli interessi moratori ex L. [recte: d.lgs.] 231/2002 nell’eventuale giudizio di opposizione, sicché è del tutto assente, sia pur limitatamente alla pretesa degli interessi moratori, la reciprocità delle concessioni, elemento caratterizzante il contratto di transazione».

Il motivo è rivolto contro questa parte di motivazione, osservando la ricorrenteche la riserva di insistere nella pretesa originaria in caso di inadempimento della transazione non esclude, ma anzi presuppone, la volontà transattiva.

3.1. Anche questo motivo è inammissibile, per ragione analoga a quella espostacon riguardo al motivo precedente.

L’accertata nullità (o inefficacia) della transazione assorbe e rende superflue l e considerazioni e le riserve espre sse d a l giudice del merito sullanatura e sul contenuto del contratto, che rimane, in ogni caso, privo di effetti.

Pertanto, altrettanto superflua è l’impugnazione della motivazione della sentenza in parte qua.

4. Infine, il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione degli artt. 1965 e 1972 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale reputa il fondamento della pretesa un elemento essenziale della transazione e considera “del tutto inefficace” la transazione su titolo nullo».

Le considerazioni della Corte territoriale sulla nullità dell’accordo transattivo si concludono con un cenno alla inefficacia di una «rinuncia ad una pretesa mancante di un presupposto per la sua validità, nella specie, di un contratto redatto in forma scritta, quale fatto costitutivo della pretesa».

La ricorrente osserva che la transazione su un titolo nullo non è nulla –a meno che non si tratti di un «contratto illecito» –ma semplicemente annullabile (art. 1972 c.c.). 4.1.Ancora una volta il motivo è inammissibile, perché – sebbene l’osservazione della ricorrente sia astrattamente corretta –l’oggetto della censura è un mero obiter dictum, che nulla toglie all’autonoma e sufficiente ratio decidendibasata sul rilievo della mancata sottoscrizione del contratto da parte di un soggetto legittimato a spendere il nome dell’[OSCURATO:PERSONA].

5. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 6.Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile ilricorso; condanna la ricorrenteal pagamento delle spese di lite del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 13 .000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a€ 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors o a norma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.10961/2023 R.G. proposto da -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , -controricorrente - avverso la sentenza del la Corte d’Appello di Salerno n. 1492/2022 depositatail 14.11.2022; udita la relazione svolta, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per il rigettodel ricorso; uditol’avv. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA].r.l. – quale cessionaria di un credito vantato d a una società che avevaerogato prestazioni agli assistiti del SSN –chiese e otten ne decreto ingiuntivo nei confronti della A zienda [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma di € 2.030.555,37, in linea capitale. L’[OSCURATO:PERSONA] notificò opposizione a l decreto ingiuntivo, ma solo dopo cheil dirigente responsabile dell a sua «[OSCURATO:PERSONA]»aveva proposto di rinunciare all’opposizione in cambio della rinuncia di [OSCURATO:SOCIETA]. a l pagamento degli interessi al tasso maggiorato di cui al d.lgs. n. 231 del 2002; proposta che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva accett ato , con riserva tuttavia di insistere anche per il pagamento dei maggiori interessi in caso di opposizioneal decreto. [OSCURATO:PERSONA] improponibile l’opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto ritenne perfezionato un valido «accordo transattivo». L’[OSCURATO:PERSONA] propose gravame contro la sentenza di primo grado, che venne accolto dalla Corte d’Appello di Salerno, accertando la nullità della transazione – perché non sottoscritta da persona fisica dotata del potere di disporre del diritto in rappresentanza dell’ASL – e revoca ndo i l decreto ingiuntivo, previo accertamento negativo dei fatti posti a fondamento del credito vantatoda [OSCURATO:SOCIETA] . Contro la sentenza della Corte territoriale [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattromotivi. L’ASL Salernosi è difesa con controricorso. Nei termin i di legge anteriori alla data fissata per l a pubblica udienza di discussione, il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso e laricorrente ha depositato memoria illustrativa. All’udienza la causa è stata discussa dal rappresentante della Procura Generale e dal difensor e del la ricorrente , che hanno ribadito le rispettive conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricor so si denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., «nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. – Motivazione omessa o apparente – nella parte in cui la Corte afferma la nullità del contratto di transazione su diritti indisponibili o per incapacità di disporre delle parti, senza indicare, nel caso, quale delle parti sia incapace di disporre o quale diritto indisponibile sarebbe stato transatto». Secondo la ricorrente l’accertamento della nullità dell’accordo transattivo intervenuto prima dell’opposizione al decreto ingiuntivo sarebbe priva di una effettiva e pertinente motivazione. 1.1. Il motivo è inammissibile. Nella sentenza impugnata si rinviene una motivazione della dichiarata nullità dell’accordo transattivo, imperniata sulla circostanza che l’accordo non era stato sottoscritto da una persona fisica dotata del potere di spendere il nome dell’[OSCURATO:PERSONA] e, quindi, di vincolarla alla forza di legge tra le parti tipica di ogni contratto (art. 1372 c.c.). Che la motivazione ci sia e sia ben comprensibile è dimostrato anche dal fatto che essa è fatta oggetto di specifica censura con il successivo secondo motivo di ricorso. Si può convenire che l’ulteriore cenno , nella sentenza , ai diritti «sottratti alla disponibilità delle parti» (e all’impossibilità che tali diritti siano oggetto di transazione: art. 1966c.c.) non è pertinente alla ratio decidendi. Infatti, la nullità del contratto perché sottoscritto da persona fisica che non aveva il potere di spendere il nome del titolare del diritto è questione diversa, che prescinde dalla (e anzi in qualche modo presuppone la) disponibilità del diritto da parte del soggetto titolare. Ma, appunto per questo, il cenno ai diritti indisponibili è soltanto un fuor d’opera che nulla aggiunge e nul la toglie al nucleo essenziale della motivazione della sentenza impugnata, che è chiaramente incentrato sul difetto del potere di rappresentanza in capo alla persona fisica. Pertanto, richiamati i ben noti e ristretti limiti entro cui il vizio di omessa motivazione può essere fatto oggetto di ricorso per cassazione (v., per tutte, Cass. S.u. n. 8053/2014), si deve constatare che l’illustrazione di questo primo motivo– lungi dal descrivere una totale assenza di motivazione della sentenza impugnata – si riduce in realtà a ll a critica d i una motivazione esistente, anche se la parte non la condivide o non la considera sufficiente per giustificare la decisione impugnata. Critica legittima, ma inammissibile in questa sede. 2. Il secondomotivo prospetta il vizio di « violazione degli artt. 1966, 1388 e 1398 c.c. – Falsa applicazione degli artt.1418 e 1325 c.c. –nella parte in cui la Corte territoriale ritiene “affetto da nullità” il contratto stipulato, “per la parte pubblica, da soggetto privo del potere di manifestare efficacemente la volontà dell’ente”»(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Laricorrente sostiene che il contratto stipulato da persona fisica priva del potere di rappresentare il soggetto che dovrebbe esserne parte non sia invalido, bensì soltanto inefficace e suscettibile di essere ratificato dal soggetto rappresentato. La Corte territoriale avrebbe dunque errato affermando che «deve escludersi l’esistenza stessa della predetta volontà [di formulare la proposta transattiva], determinandosi, dunque, l’inesistenza dell’accordo delle parti e la nullità del contratto di transazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1325, n. 1, c.c.». 2.1. Il motivo è inammissibile, perché –come rilevato dal Procuratore generale –la parte non ha interesse a proporre una questione di mero inquadramento giuridico della fattispecie, senza che dalla diversa impostazione possa derivarle alcun vantaggio sulpiano delle conseguenze sulla decisione assunta dal giudice del merito. Nella pacifica assenza di allegazione di una intervenuta ratifica da parte della persona fisica legittimata a spendere il nome dell’[OSCURATO:PERSONA], definire il contratto stipulato dal falsus procurator inefficace, piuttosto che nullo, e rilevare che esso è suscettibile di ratifica da parte del falso rappresentato (art. 1399 c.c.), non sposta i termini della questione, restando intatta la necessità di risolvere la lite ignorando la transazione, in quanto improduttiva di effetti giuridici. Per quanto occorrer possa (tenuto conto che non viene denunciata la violazione del divieto di proporre nuove domande ed eccezioni in grado d’appello) si deve osservare altresì che l’inefficacia del contratto per mancanza di potere di rappresentanza non è oggetto di un’eccezionein senso stretto , ma di una mera difesa, come tale rilevabile d’ufficio,al pari della nullità(Cass. S.u. n. 11377/2015) ; sicché, anche sotto questo profilo, la ricorrente non avrebbe alcun interesse a porre la questione. 3. Anche il terzo motivo di ricorso è riferito all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.ed è rubricato «violazione degli artt. 1325 e 1965 c.c., in uno agli artt. 1362-1371 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha escluso la natura transattiva dell’accordo raggiunto inter partes , unicamente in ragione della riserva dell’esponente di richiedere gli interessi moratori nell’eventuale giudizio di opposizione». La Corte d’Appello, dopo avere accertato la nullità della transazione, in quanto non sottoscritta per l’Azienda sanitaria da persona legittimata a rappresentarla, ha aggiungo che «l’invocato accordo non ha neanche natura transattiva … in quanto l’odierna appellata, nell’atto di accettazione della proposta, espressamente si riservava di richiedere gli interessi moratori ex L. [recte: d.lgs.] 231/2002 nell’eventuale giudizio di opposizione, sicché è del tutto assente, sia pur limitatamente alla pretesa degli interessi moratori, la reciprocità delle concessioni, elemento caratterizzante il contratto di transazione». Il motivo è rivolto contro questa parte di motivazione, osservando la ricorrenteche la riserva di insistere nella pretesa originaria in caso di inadempimento della transazione non esclude, ma anzi presuppone, la volontà transattiva. 3.1. Anche questo motivo è inammissibile, per ragione analoga a quella espostacon riguardo al motivo precedente. L’accertata nullità (o inefficacia) della transazione assorbe e rende superflue l e considerazioni e le riserve espre sse d a l giudice del merito sullanatura e sul contenuto del contratto, che rimane, in ogni caso, privo di effetti. Pertanto, altrettanto superflua è l’impugnazione della motivazione della sentenza in parte qua. 4. Infine, il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione degli artt. 1965 e 1972 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale reputa il fondamento della pretesa un elemento essenziale della transazione e considera “del tutto inefficace” la transazione su titolo nullo». Le considerazioni della Corte territoriale sulla nullità dell’accordo transattivo si concludono con un cenno alla inefficacia di una «rinuncia ad una pretesa mancante di un presupposto per la sua validità, nella specie, di un contratto redatto in forma scritta, quale fatto costitutivo della pretesa». La ricorrente osserva che la transazione su un titolo nullo non è nulla –a meno che non si tratti di un «contratto illecito» –ma semplicemente annullabile (art. 1972 c.c.). 4.1.Ancora una volta il motivo è inammissibile, perché – sebbene l’osservazione della ricorrente sia astrattamente corretta –l’oggetto della censura è un mero obiter dictum, che nulla toglie all’autonoma e sufficiente ratio decidendibasata sul rilievo della mancata sottoscrizione del contratto da parte di un soggetto legittimato a spendere il nome dell’[OSCURATO:PERSONA]. 5. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 6.Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile ilricorso; condanna la ricorrenteal pagamento delle spese di lite del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 13 .000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a€ 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricors o a norma d
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