Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 49356/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TERAMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza e la restituzione degli atti al Tribunale di Teramo [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 13 gennaio 2023 il Tribunale di Teramo, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta, formulata dal pubblico ministero in data 21 maggio 2021, di revocare la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza di condanna alla pena di un anno di reclusione ed euro 5.000 di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, emessa dal Tribunale di Teramo in data 05 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., e divenuta irrevocabile il 26 ottobre 2012.

Il Tribunale ha rilevato che l'Andreoli ha riportato, in data 23 giugno 2017, un'altra condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.500 di multa per analogo reato commesso il 18 agosto 2014 e quindi entro cinque anni dalla precedente condanna, sentenza divenuta definitiva in data 11 giugno 2018.

Ha però ritenuto applicabile il disposto di cui all'art. 164, ultimo comma, cod.pen., anche perché il giudice che aveva emesso la seconda sentenza, pur avendo conoscenza di quella prima condanna tanto da negare per tale motivo una seconda concessione del beneficio, non aveva ritenuto di dover revocare la sospensione condizionale precedentemente concessa.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, lamentando l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 168, comma 1, n. 1), cod.pen. e 164, ultimo comma, cod.pen.

L'art. 168, comma 1, n. 1), cod.pen. prevede come obbligatoria la revoca della sospensione condizionale qualora venga commesso, nel periodo stabilito, un reato per il quale il condannato riporti una pena detentiva, ed è irrilevante se la seconda condanna sia, in linea teorica, sospendibile o meno.

L'art. 164, ultimo comma, cod.pen., invece, prevede la concedibilità del beneficio anche con una seconda condanna, se sussistono le condizioni stabilite, ma il giudice che ha emesso tale seconda condanna ha evidentemente ritenuto che tali condizioni non sussistessero, dal momento che non lo ha concesso.

Per conseguenza, quindi, il reato commesso il 18 aprile 2014, punito con la seconda sentenza, determina la revoca della sospensione condizionale concessa con la prima sentenza.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, essendo il ricorso fondato./u'rif [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.

Il Tribunale non ha applicato correttamente la norma dell'art. 168, comma 1, n. 1), cod.pen, che prevede come obbligatoria la revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa, e non si è conformato al consolidato principio di questa Corte, secondo cui «La revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando, entro i termini previsti dall'art. 163 cod. pen., sopra ggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione» (Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Rv. 280682; Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Rv. 279053; Sez. 1, n. 24639 del 27/05/2015, Rv. 263973).

Il giudice dell'esecuzione non ha, quindi, un potere discrezionale circa la revoca della sospensione condizionale, quando rilevi la sussistenza di uno dei casi previsti dall'art. 168 cod.pen., ed è irrilevante il fatto, menzionato nel provvedimento impugnato, che il giudice che ha emesso la seconda sentenza non abbia disposto tale revoca, essendo al contrario rilevante che e gli non abbia ritenuto di poter concedere il beneficio per la seconda volta, pur sussistendone l'astratta possibilità.

Il provvedimento impu gnato ha, di fatto, modificato tale decisione di merito, in quanto ha ritenuto rilevante l'astratta sussistenza delle condizioni previste dall'art. 164, ultimo comma, cod.pen. per la concessione del beneficio, nonostante la diversa valutazione espressa dal giudice della cognizione.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l'ordinanza impu gnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Teramo per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo.

Così deciso il 21 settembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TERAMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza e la restituzione degli atti al Tribunale di Teramo [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 13 gennaio 2023 il Tribunale di Teramo, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta, formulata dal pubblico ministero in data 21 maggio 2021, di revocare la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza di condanna alla pena di un anno di reclusione ed euro 5.000 di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, emessa dal Tribunale di Teramo in data 05 ottobre 2012, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., e divenuta irrevocabile il 26 ottobre 2012. Il Tribunale ha rilevato che l'Andreoli ha riportato, in data 23 giugno 2017, un'altra condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.500 di multa per analogo reato commesso il 18 agosto 2014 e quindi entro cinque anni dalla precedente condanna, sentenza divenuta definitiva in data 11 giugno 2018. Ha però ritenuto applicabile il disposto di cui all'art. 164, ultimo comma, cod.pen., anche perché il giudice che aveva emesso la seconda sentenza, pur avendo conoscenza di quella prima condanna tanto da negare per tale motivo una seconda concessione del beneficio, non aveva ritenuto di dover revocare la sospensione condizionale precedentemente concessa. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, lamentando l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 168, comma 1, n. 1), cod.pen. e 164, ultimo comma, cod.pen. L'art. 168, comma 1, n. 1), cod.pen. prevede come obbligatoria la revoca della sospensione condizionale qualora venga commesso, nel periodo stabilito, un reato per il quale il condannato riporti una pena detentiva, ed è irrilevante se la seconda condanna sia, in linea teorica, sospendibile o meno. L'art. 164, ultimo comma, cod.pen., invece, prevede la concedibilità del beneficio anche con una seconda condanna, se sussistono le condizioni stabilite, ma il giudice che ha emesso tale seconda condanna ha evidentemente ritenuto che tali condizioni non sussistessero, dal momento che non lo ha concesso. Per conseguenza, quindi, il reato commesso il 18 aprile 2014, punito con la seconda sentenza, determina la revoca della sospensione condizionale concessa con la prima sentenza. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, essendo il ricorso fondato./u'rif [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto. Il Tribunale non ha applicato correttamente la norma dell'art. 168, comma 1, n. 1), cod.pen, che prevede come obbligatoria la revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa, e non si è conformato al consolidato principio di questa Corte, secondo cui «La revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando, entro i termini previsti dall'art. 163 cod. pen., sopra ggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione» (Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Rv. 280682; Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Rv. 279053; Sez. 1, n. 24639 del 27/05/2015, Rv. 263973). Il giudice dell'esecuzione non ha, quindi, un potere discrezionale circa la revoca della sospensione condizionale, quando rilevi la sussistenza di uno dei casi previsti dall'art. 168 cod.pen., ed è irrilevante il fatto, menzionato nel provvedimento impugnato, che il giudice che ha emesso la seconda sentenza non abbia disposto tale revoca, essendo al contrario rilevante che e gli non abbia ritenuto di poter concedere il beneficio per la seconda volta, pur sussistendone l'astratta possibilità. Il provvedimento impu gnato ha, di fatto, modificato tale decisione di merito, in quanto ha ritenuto rilevante l'astratta sussistenza delle condizioni previste dall'art. 164, ultimo comma, cod.pen. per la concessione del beneficio, nonostante la diversa valutazione espressa dal giudice della cognizione. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l'ordinanza impu gnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Teramo per un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo. Così deciso il 21 settembre 2
Sentenza Cassazione n. 49356/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris