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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25430/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata il giorno 15 novembre 2024 il Tribunale monocratico di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato (commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 13 agosto 2021) di cui all'art. 4, commi 2 e 3,

I. n. 110/75 per avere portato senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione (e precisamente nel vano portaoggetti della autovettura da lui condotta) due coltelli, meglio descritti nel capo di imputazione e, per l'effetto, lo condannava alla pena di mesi otto di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda.

La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], investita del gravame proposto dall'imputato, con la sentenza indicata in epigrafe riformava quella di primo grado limitatamente all'entità della pena pecuniaria che veniva ridotta ad euro 2.000,00 di ammenda, confermando nel resto la decisione gravata stante la infondatezza dei motivi di appello con i quali si era contestata la sussistenza della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] ed era stata richiesta, in via subordinata, l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 2.

Avverso la sopra indicata sentenza l'imputato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di motivazione mancante e manifestamente illogica per avere ritenuto dimostrata, in modo apodittico, la sua responsabilità in ragione della disponibilità dei due coltelli sulla base della loro presenza all'interno dell'autovettura, senza peraltro accertare se la stessa fosse di sua proprietà e senza tenere conto che nello stesso veicolo, sul lato passeggero, vi era una donna.

2.2. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 4

I. n. 110/75 rispetto al principio di offensività in concreto; in particolare, osserva che la Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilità nei suoi confronti senza analizzare le specifiche circostanze di tempo e di luogo in cui si erano svolti 2i fatti e neppure le modalità di custodia dei due coltelli ai fine di valutare la concreta sussistenza di un pericolo di offesa alla persona.

3. L'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, i cui motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati, deve essere complessivamente respinto.

2. Anzitutto, è opportuno ricordare che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in sede di legittimità non è consentita una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

U, 30/04/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369).

Da ciò consegue che sono inammissibili i motivi che tendono ad ottenere una ulteriore rivalutazione dei fatti mediante criteri di giudizio diversi da quelli adottati dal giudice di merito, nel caso in cui questi, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, abbia esplicitato le ragioni del suo convincimento.

2.1. Infatti, secondo il tradizionale insegnamento di questa Corte, gli accertamenti e apprezzamenti, che sostanziano il giudizio ricostruttivo e valutativo di spettanza del giudice di merito, cui questi sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata argomentazione, esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961).

Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso non rientrano dunque — salvo sempre il controllo sulla congruità e logicità del ragionamento giudiziale — quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la connessa indagine sull'attendibilità delle deposizioni, come pure delle relazioni tecnico-peritali, ovvero la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv. 150282).

32.2. È noto, d'altra parte, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 31/01/2000, Rv. 215745).

Tale assetto peraltro non è mutato, a seguito dell'introduzione nell'ordinamento processuale della regola di giudizio compendiata nella formula dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», che rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108); regola che non può comunque essere utilizzata, nel medesimo giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579).

2.3. Le modifiche, introdotte con la legge n. 46 del 20 febbraio 2006, che hanno riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha infatti mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, di talché gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.

È quindi preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.

La modifica 4dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu ocu/i', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099).

2.4. Devono, pertanto, ritenersi inammissibili anche i ricorsi fondati su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596).

2.5. Non va poi dimenticato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd.

"doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01).

3. Premesso quanto sopra, si osserva che una doppia affermazione di responsabilità è stata pronunciata nei confronti del ricorrente nei termini sopra indicati in ordine alla sua responsabilità per il reato contravvenzionale sopra 5indicato, avendo la Corte territoriale soltanto ridotto l'ammontare della ammenda.

3.1. I fatti — peraltro non contestati nella loro materialità dall'imputato - sono stati ricostruiti da entrambi i giudici delle fasi di merito nei seguenti termini; il giorno 13 agosto 2021 in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) la polizia aveva proceduto ad un controllo della autovettura condotta dall'odierno ricorrente, noto alle forze dell'ordine in ragione dei suoi precedenti penali.

A seguito di una perquisizione personale e veicolare, effettuata a seguito del nervosismo mostrato dal soggetto fermato, venivano rinvenuti ben visibili, all'interno del portaoggetti dell'automobile, due coltelli rispetto al cui possesso l'imputato non aveva fornito alcuna giustificazione.

In particolare, uno dei coltelli era con lama a punta di taglio della lunghezza di cm. 19 (di cui cm. 8 di lama e cm. 11 di manico in legno) e l'altro sempre con lama a punta di taglio lungo circa cm. 15 (di cui cm. 6 di lama e cm. 9 di manico in ferro).

3.2. Ciò posto, con riferimento al primo motivo, si rileva che esso è infondato.

Invero, la sentenza impugnata — con motivazione congrua ed esente da vizi di carattere logico — ha osservato che il [OSCURATO:PERSONA] si trovava alla guida della autovettura al cui interno erano, ben visibili, i due coltelli oggetto della imputazione, di talché a prescindere dal profilo formale della proprietà del veicolo e della presenza di una donna seduta sul lato passeggero, egli aveva la disponibilità immediata e diretta delle due armi visto che le poteva vedere ed era conscio di averle con sé.

Inoltre, come già esposto, egli nella immediatezza non aveva fornito alcuna giustificazione circa il possesso dei due coltelli, con la conseguente sussistenza del reato contravvenzionale contestatogli.

3.3. Pertanto, le censure difensive (peraltro, in parte rivalutative) non scardinano le logiche argomentazioni adottate dalla Corte territoriale per confermare il giudizio di penale responsabilità nei confronti dell'odierno ricorrente.

4. Il secondo motivo è inammissibile poiché le relative questioni sono state sollevate dall'imputato, per la prima volta, nella presente sede di legittimità; come noto, con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad 6un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316).

Orbene, nel caso in esame l'imputato - con l'appello da lui proposto in data 22 marzo 2025 - non aveva sollevato la questione della offensività in concreto, invece proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione.

In ogni caso, deve aggiungersi che gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, (tra cui i coltelli) sono equiparabili alle armi improprie, sicché il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione occorre altresì che appaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona". (Fattispecie in materia di porto di mazza da baseball, in cui la Corte ha ritenuto, in linea con la sentenza Corte costituzionale n. 139 del 2023, che la distinzione non è irragionevole, avendo il legislatore incluso tra gli strumenti "nominati" quelli oggettivamente più pericolosi e simili alle armi proprie "bianche", nonché quelli che si prestano ad essere impiegati per l'offesa alla persona). (Sez. 1, n. 45184 del 11/10/2023, Rv. 285506 - 01).

5. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata il giorno 15 novembre 2024 il Tribunale monocratico di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato (commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 13 agosto 2021) di cui all'art. 4, commi 2 e 3, I. n. 110/75 per avere portato senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione (e precisamente nel vano portaoggetti della autovettura da lui condotta) due coltelli, meglio descritti nel capo di imputazione e, per l'effetto, lo condannava alla pena di mesi otto di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], investita del gravame proposto dall'imputato, con la sentenza indicata in epigrafe riformava quella di primo grado limitatamente all'entità della pena pecuniaria che veniva ridotta ad euro 2.000,00 di ammenda, confermando nel resto la decisione gravata stante la infondatezza dei motivi di appello con i quali si era contestata la sussistenza della penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] ed era stata richiesta, in via subordinata, l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 2. Avverso la sopra indicata sentenza l'imputato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di motivazione mancante e manifestamente illogica per avere ritenuto dimostrata, in modo apodittico, la sua responsabilità in ragione della disponibilità dei due coltelli sulla base della loro presenza all'interno dell'autovettura, senza peraltro accertare se la stessa fosse di sua proprietà e senza tenere conto che nello stesso veicolo, sul lato passeggero, vi era una donna. 2.2. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 4 I. n. 110/75 rispetto al principio di offensività in concreto; in particolare, osserva che la Corte territoriale ha confermato il giudizio di responsabilità nei suoi confronti senza analizzare le specifiche circostanze di tempo e di luogo in cui si erano svolti 2i fatti e neppure le modalità di custodia dei due coltelli ai fine di valutare la concreta sussistenza di un pericolo di offesa alla persona. 3. L'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati, deve essere complessivamente respinto. 2. Anzitutto, è opportuno ricordare che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in sede di legittimità non è consentita una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. U, 30/04/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Da ciò consegue che sono inammissibili i motivi che tendono ad ottenere una ulteriore rivalutazione dei fatti mediante criteri di giudizio diversi da quelli adottati dal giudice di merito, nel caso in cui questi, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, abbia esplicitato le ragioni del suo convincimento. 2.1. Infatti, secondo il tradizionale insegnamento di questa Corte, gli accertamenti e apprezzamenti, che sostanziano il giudizio ricostruttivo e valutativo di spettanza del giudice di merito, cui questi sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata argomentazione, esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961). Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso non rientrano dunque — salvo sempre il controllo sulla congruità e logicità del ragionamento giudiziale — quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la connessa indagine sull'attendibilità delle deposizioni, come pure delle relazioni tecnico-peritali, ovvero la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv. 150282). 32.2. È noto, d'altra parte, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 31/01/2000, Rv. 215745). Tale assetto peraltro non è mutato, a seguito dell'introduzione nell'ordinamento processuale della regola di giudizio compendiata nella formula dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», che rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108); regola che non può comunque essere utilizzata, nel medesimo giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579). 2.3. Le modifiche, introdotte con la legge n. 46 del 20 febbraio 2006, che hanno riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha infatti mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, di talché gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. È quindi preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. La modifica 4dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu ocu/i', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099). 2.4. Devono, pertanto, ritenersi inammissibili anche i ricorsi fondati su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596). 2.5. Non va poi dimenticato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01). 3. Premesso quanto sopra, si osserva che una doppia affermazione di responsabilità è stata pronunciata nei confronti del ricorrente nei termini sopra indicati in ordine alla sua responsabilità per il reato contravvenzionale sopra 5indicato, avendo la Corte territoriale soltanto ridotto l'ammontare della ammenda. 3.1. I fatti — peraltro non contestati nella loro materialità dall'imputato - sono stati ricostruiti da entrambi i giudici delle fasi di merito nei seguenti termini; il giorno 13 agosto 2021 in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) la polizia aveva proceduto ad un controllo della autovettura condotta dall'odierno ricorrente, noto alle forze dell'ordine in ragione dei suoi precedenti penali. A seguito di una perquisizione personale e veicolare, effettuata a seguito del nervosismo mostrato dal soggetto fermato, venivano rinvenuti ben visibili, all'interno del portaoggetti dell'automobile, due coltelli rispetto al cui possesso l'imputato non aveva fornito alcuna giustificazione. In particolare, uno dei coltelli era con lama a punta di taglio della lunghezza di cm. 19 (di cui cm. 8 di lama e cm. 11 di manico in legno) e l'altro sempre con lama a punta di taglio lungo circa cm. 15 (di cui cm. 6 di lama e cm. 9 di manico in ferro). 3.2. Ciò posto, con riferimento al primo motivo, si rileva che esso è infondato. Invero, la sentenza impugnata — con motivazione congrua ed esente da vizi di carattere logico — ha osservato che il [OSCURATO:PERSONA] si trovava alla guida della autovettura al cui interno erano, ben visibili, i due coltelli oggetto della imputazione, di talché a prescindere dal profilo formale della proprietà del veicolo e della presenza di una donna seduta sul lato passeggero, egli aveva la disponibilità immediata e diretta delle due armi visto che le poteva vedere ed era conscio di averle con sé. Inoltre, come già esposto, egli nella immediatezza non aveva fornito alcuna giustificazione circa il possesso dei due coltelli, con la conseguente sussistenza del reato contravvenzionale contestatogli. 3.3. Pertanto, le censure difensive (peraltro, in parte rivalutative) non scardinano le logiche argomentazioni adottate dalla Corte territoriale per confermare il giudizio di penale responsabilità nei confronti dell'odierno ricorrente. 4. Il secondo motivo è inammissibile poiché le relative questioni sono state sollevate dall'imputato, per la prima volta, nella presente sede di legittimità; come noto, con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad 6un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316). Orbene, nel caso in esame l'imputato - con l'appello da lui proposto in data 22 marzo 2025 - non aveva sollevato la questione della offensività in concreto, invece proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione. In ogni caso, deve aggiungersi che gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, (tra cui i coltelli) sono equiparabili alle armi improprie, sicché il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione occorre altresì che appaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona". (Fattispecie in materia di porto di mazza da baseball, in cui la Corte ha ritenuto, in linea con la sentenza Corte costituzionale n. 139 del 2023, che la distinzione non è irragionevole, avendo il legislatore incluso tra gli strumenti "nominati" quelli oggettivamente più pericolosi e simili alle armi proprie "bianche", nonché quelli che si prestano ad essere impiegati per l'offesa alla persona). (Sez. 1, n. 45184 del 11/10/2023, Rv. 285506 - 01). 5. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P P.Q.MIL FUr•IZIONARi0 GIUDiZiARIO •, IL FUNzi )„1ZI:\RIO \ 7
Sentenza Cassazione n. 25430/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris