CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 gennaio 2026
Cassazione n. 03065/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 12391-2024proposto da: [OSCURATO:SOCIETA].- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesadall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale alle liti in atti -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso lasentenza n. 1091/2023 della [OSCURATO:PERSONA] GRADO delVENETO, depositat a il 17 . 11 .2023 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del28/1/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. propon e ricorso , affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Venetoaveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 86/2022,emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Padova , con cui era stato respinto i l ricorso proposto avverso avviso di accertamento catastale con attribuzione della categoria D/7 e conferma della rendita catastaleproposta di un immobile (vasche di sedimentazione secondaria per la depurazione delle acque reflue)situato nel Comune di Camposampiero, per il quale la società aveva presentato ladichiarazione DOCFA indicando invece la categoria E/9. Agenzia delle entrate resistecon controricorso. La ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Va dato atto, preliminarmente, che – come risulta dall’istanza depositata dalla ricorrente in data 16.1.2026, con allegata documentazione- nelle more del giudizio è intervenuta una transazione tra l’Agenzia delle entrate e la contribuente, con conseguente integrale definizione del contenzioso tra le medesime parti. 1.2. Ne deriva che va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spesedi lite. 2.3. Non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa, nella fattispecie venendo, dunque, in considerazione un'ipotesi di estinzione sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 13636/2015cui addeCass. n. 20697/2021; Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018; Cass. n. 3542/2017). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consigliodella Corte di