CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 37330/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del Tribunale di Firenze per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. A motivi di ricorso lamenta erronea applicazione della legge penale in ragione del mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. La doglianza è inammissibile, essendo stata proposta per la prima volta in questa sede. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 1 e 2, cod. proc. pen., impone che non possano essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Tale regola trova il suo fondamento nella necessità di evitare che possa sempre essere dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di appello, in quanto non devoluto ad essa con l'impugnazione (cfr. Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 7/03/2013, Bonaffini, Rv.256631-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa e altro, Rv. 269632 - 01). Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2022 Il Consigliere estensore I P