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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 marzo 2024

Cassazione n. 25501/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26402/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], MicheleGRASSO e Salvatore GRASSO, tutti rappresentati e difesi dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 90, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( pec : [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]: Responsabilità Civile Generale –Risarcimento del danno da reato di evasione fiscale.

CC 22.03.2024 Ric. n. 26402/2021 Pres A, [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero delle Finanze, in persona , rispettivamente, del Direttore e del Ministro pro tempore, rappresentat i e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato ex lege,domiciliati in ROMA, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrenti - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 591/2021depositata il 18/03/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 /0 3/202 4 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] .

Fatti di causa

1. La Corte d’appello di Catania ha respinto l’impugnazione propostada [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 4385/2018 del Tribunale di Catania, con condanna degli appellantiin solido, al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Ministero delle Finanze, delle spese di lite del grado. 2.Per quanto ancora qui rileva, il presente giudizio segue un complessogiudizio tributario e penale a carico , tra gli altri, degli odierni ricorrenti, imputati di reati di contrabbando mediante evasione di dazi di importazione doganale nonché di ricettazione, falso e truffa,commessi dalla fine degli anni 19 90 all’inizio del 2000, nel corso del qualesi costituirono parte civile, tra gli altri, l’Agenzia e il Ministero, odierni controricorrenti; in prime cure, il Tribunale penale di Catania con sentenza n. 318/2006 condannò tutti e tre gli imputati per i reati loro ascritti; la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1777/2010, dichiarò non doversi procedere nei conf ronti di [OSCURATO:PERSONA] per le residuate imputazioni perché estinte per prescrizione, ma confermòle statuizioni di condanna per i reati di falso e contrabbando, respingendo gli appelli di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e confermando le statuizioni civili; CC 22.03.2024 Ric. n. 26402/2021 Pres A, [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi questa Corte, con sentenza n. 36372 del 2011, per quanto ancora di interesse, respinse i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], cassando con rinvio limitatamente alla disposta confisca nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA]; la Corte territoriale in sede di rinvio, con sentenza n. 1178/2014, dispose infine la restituzione delle somme in sequestro in favore di [OSCURATO:PERSONA].

3. Le amministrazioni , odierne controricorrenti, costituitesi parti civili nel giudizio penale, con atto di citazione hanno convenuto in giudizio gli od ie rni ricorrenti intendendo proseguire il giudizio in sede civile al fine della liquidazione del danno accertato dal Tribunale di Catania con sentenza n. 318/2006,passata in giudicato, essendo stati rigettat i gli appelli e le impugnazioni proposte e confermate le statuizioni civili; si sono costituiti tutti i convenuti , eccependo la contemporanea pendenza di un giudizio tributario azionato dalle stesse amministrazioni per l’evasione delle imposte per importazioni, nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) e [OSCURATO:SOCIETA]., di cui erano o erano stati, amministratori, a vario titolo, gli odierni ricorrenti, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Catania,con la già richiamata sentenza n. 4383/2018, ha accolto la domanda risarcitoria proposta dall’Agenzia e dal Ministero e, nello specifico : - ha rigettato l’eccezionedi litispendenza, posto che tra le due cause indicate dai convenuti non vi eracoincidenza soggettiva («quella dinanzi al giudice tributario vede come parti solo le società e non le persone fisiche oggi chiamate ingiudizio») e neppure oggettiva («in questa sede si chiede il risarcimento dei danni non patrimoniali»), «per non tacere della causa petendi ( « in questa sede si chiede il risarcimento dei danni da reato e pocoimporta se per la quantificazione del danno viene utilizzato quale CC 22.03.2024 Ric. n. 26402/2021 Pres A, [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi parametro di riferimento, per il danno patrimoniale, l’importo delle imposte dovute»);- ha afferma to che « le condotte illecite tenute dai convenuti sono state accertate nel corso dei giudizi penali e sono ampiamente descritte nella motivazione delle sentenze indicate in citazione, mentre la declaratoria di prescrizione dei reati e la depenalizzazione delle violazioni fiscali hanno avuto quale presupposto logico giuridico la colpevolezza degli imputati, tanto che né in sede di appello né in sede di giudizio innanzi alla S.C. sono stati ritenuti sussistenti gli estremi di fatto e di diritto per la piena assoluzione; a ciò aggiungasi che le statuizioni civili della sentenza di primo grado sono state confermate nei successivi gradi di giudizio.

Con riguardo alla quantificazione del danno patrimoniale, essa va effettuata sulla base dei parametri correttamente indicati in citazione, sicché i convenuti vanno condannati al pagamento delle somme indicate nel conclusum( … ) relativamente poi alla liquidazione del danno non patrimoniale essa non può che essere effettuata equitativamente eda tal fine va tenuto conto della rilevante gravità dei fatti illeciti, che hanno indubbiamente leso l’immagine della P.A (.. . ) le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ( … ) condanna tutti i convenuti per la causale di cui in motivazione, al pagamento, in solido ed in favore di parte attrice, della somma di € 10.000,00»; - ha condanna to, infine , « [OSCURATO:PERSONA], per le causali di cui in citazione, al pagamento, in favore di parte attrice della complessiva somma di € 85.118.552,00, oltre interessi al tasso legale, come in motivazione specificato; [OSCURATO:PERSONA], per le causali di cui in citazione, al pagamento, in favore di parte attrice della complessiva somma di € 1.403.878,00, oltre interessi al tasso legale, come in motivazione specificato; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per le causali di cui in citazione, al pagamento, CC 22.03.2024 Ric. n. 26402/2021 Pres A, [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi in favore di parte attrice della complessiva somma di € 161.735,00, oltre interessi al tasso legale, come in motivazione specificato; tutti i convenuti al pagamento, in solido ed in favore di parte attrice, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 22.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, come per legge».

4. Avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione.

Ha nno resistito con unico atto di controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero delle Finanze.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c..

Ragionidella decisione 1.I ricorrenti l amenta no :

1.1. con il primo motivo di ricorso , la “ Violazione, e falsa applicazione dell’artt. 129 - 578 c.p.p. e 2967 c.c., ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.” nonché la “Insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., n.5”; in particolare, sostengono che la sentenza impugnata abbia negato valore probatorio alla sentenza assolutoria n. 1777/10 della Corte d’appello di Catania, sezione penale, divenuta irrevocabile e sostengono, richiamando numerosi precedenti di legittimità, che “la motivazione, non essendo necessaria ai fini della dichiarazione di colpevolezza penale, diventa invece imprescindibile per ciò che concerne le statuizioni civili nell’ambito della decisione in cui il Giudice penale le compie” e che,dunque, “i motivi di impugnazione dell’imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno” (pag. 7 e 8 in ricorso) e contesta come “insufficiente e contraddittoria” su un fatto decisivo l’aver affermato CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 26402/2021 Pres A, [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi nella sentenza impugnata, a pag. 6, che «il primo giudice abbia correttamente posto a fondamento del disposto accoglimento delle istanze risarcitorie delle amministrazioni finanziarie gli esiti dei procedimenti penali». 1.2.con il secondo motivo, la “ Insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., n.5”, contestanoin particolare il “macroscopico errore” in cui sarebbe incorso il Giudice d’appello per aver ritenuto che non sussistessero valide ragioni per distinguere dalle altre la posizion e riferibile a [OSCURATO:PERSONA], a fronte di rituali e valide allegazioni probatorie dalle quali risultava che i fatti risalenti agli anni 1998-2000 non gli potessero essere contestati, con conseguente assenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda svolta sul punto dalle Amministrazioni;

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 2.1.In primo luogo, è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c. nella parte in cui non contesta il principio applicato dalla Corte d'appello secondo cui, anche in caso di pronuncia agli effetti civili ex art. 578 c.p.p., l'accertamento a tali fini dei fatti che avrebbero fondato la responsabilità penale delle parti imputate, spieghi efficacia tra le parti che hanno partecipato al processo penale, anche nel processo civile (principio sul quale si veda Cass. Sez. 2 n. 11467 del 15/06/2020; n. 5660/2018; Cass. n. 2083/2013), ma invece sostiene che si sarebbe negato valore alla sentenza assolutoria emessa in sede penaleche quindi non potrebb e spiegare efficacia di giudicato; invero, l a doglianza mira a contrastare l'efficacia di giudicato che ha ormai assunto la sentenza penale anche in sede civile (così Cass. Sez. 3, 29/01/2013n. 2083) volendosi in tal modo, una volta esaurita la possibilità di contestazione della correttezza della decisione nelle opportune sedi giudiziarie, porre in discussione la definitività ed irrevocabilità degli CC 22.03.2024 Ric. n. 26402/2021 Pres A, [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi accertamenti, laddove l'efficacia del giudicato consiste proprio nell'esigenza di precludere per il futuro ogni futura contestazione ( Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32412 del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] ) (v. sul punto espressamente in motivazione pag. 6 della sentenza impugnata ) .

Giova sottolineare, inoltre, che parte ricorrente omette di censurare anche l’ulteriore affermazione della Corte territoriale secondo cui l’accoglimento della domanda era fondato anche sulla base delle risultanze dei giudizi tributari pendenti.

A tale riguardo , la Corte d’appello ha condiviso le argomentazioni già utilizzate dal primo giudice , ponendo a fondamento del disposto accoglimento delle istanze risarcitorie delle amministrazioni sia gli esiti dei procedimenti penali ( avendo essi condotto all’accertamento e all’ascrivibilitàai Grasso delle condotte penalmente illecite di falso e contrabbando) sia di quelli rilevanti in ambito tributario; su quest’ultimo profilo, la Corte catanese ha dato conto del fatto che «l’evasione dei dazi doganali c ui i Grasso, per ingenti somme, hanno dato corso attraverso condotte di contrabbando penalmente rilevanti, per tal via non essendo revocabile in dubbio, il danno sia di natura patrimoniale enon, subito dalle amministrazioni appellate tanto per il recupero delle imposte evase, per dazio Pac e IVA, nonché per il danno all’immagine della P.A. correttamente considerato dal primo giudice» (pag. 8 della sentenza impugnata).

CC 22.03.2024 Ric. n. 26402/2021 Pres A, [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi 4.In definitiva, il ricorso è inammissibile .

Le spese vengono poste a carico dei ricorrenti, in solido, secondo il principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo in favore delle parti controricorrenti.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Per questi motivi La Corte, dichiara inammissibile il ricorso ; c ondanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore dellecontroricorrenti, che si liquidano in complessivi Euro 20.000,00, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo CC 22.03.20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26402/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], MicheleGRASSO e Salvatore GRASSO, tutti rappresentati e difesi dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 90, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( pec : [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]: Responsabilità Civile Generale –Risarcimento del danno da reato di evasione fiscale. CC 22.03.2024 Ric. n. 26402/2021 Pres A, [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero delle Finanze, in persona , rispettivamente, del Direttore e del Ministro pro tempore, rappresentat i e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato ex lege,domiciliati in ROMA, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrenti - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 591/2021depositata il 18/03/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 /0 3/202 4 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] . Fatti di causa 1. La Corte d’appello di Catania ha respinto l’impugnazione propostada [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 4385/2018 del Tribunale di Catania, con condanna degli appellantiin solido, al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Ministero delle Finanze, delle spese di lite del grado. 2.Per quanto ancora qui rileva, il presente giudizio segue un complessogiudizio tributario e penale a carico , tra gli altri, degli odierni ricorrenti, imputati di reati di contrabbando mediante evasione di dazi di importazione doganale nonché di ricettazione, falso e truffa,commessi dalla fine degli anni 19 90 all’inizio del 2000, nel corso del qualesi costituirono parte civile, tra gli altri, l’Agenzia e il Ministero, odierni controricorrenti; in prime cure, il Tribunale penale di Catania con sentenza n. 318/2006 condannò tutti e tre gli imputati per i reati loro ascritti; la Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1777/2010, dichiarò non doversi procedere nei conf ronti di [OSCURATO:PERSONA] per le residuate imputazioni perché estinte per prescrizione, ma confermòle statuizioni di condanna per i reati di falso e contrabbando, respingendo gli appelli di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e confermando le statuizioni civili; CC 22.03.2024 Ric. n. 26402/2021 Pres A, [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi questa Corte, con sentenza n. 36372 del 2011, per quanto ancora di interesse, respinse i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], cassando con rinvio limitatamente alla disposta confisca nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA]; la Corte territoriale in sede di rinvio, con sentenza n. 1178/2014, dispose infine la restituzione delle somme in sequestro in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Le amministrazioni , odierne controricorrenti, costituitesi parti civili nel giudizio penale, con atto di citazione hanno convenuto in giudizio gli od ie rni ricorrenti intendendo proseguire il giudizio in sede civile al fine della liquidazione del danno accertato dal Tribunale di Catania con sentenza n. 318/2006,passata in giudicato, essendo stati rigettat i gli appelli e le impugnazioni proposte e confermate le statuizioni civili; si sono costituiti tutti i convenuti , eccependo la contemporanea pendenza di un giudizio tributario azionato dalle stesse amministrazioni per l’evasione delle imposte per importazioni, nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) e [OSCURATO:SOCIETA]., di cui erano o erano stati, amministratori, a vario titolo, gli odierni ricorrenti, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Catania,con la già richiamata sentenza n. 4383/2018, ha accolto la domanda risarcitoria proposta dall’Agenzia e dal Ministero e, nello specifico : - ha rigettato l’eccezionedi litispendenza, posto che tra le due cause indicate dai convenuti non vi eracoincidenza soggettiva («quella dinanzi al giudice tributario vede come parti solo le società e non le persone fisiche oggi chiamate ingiudizio») e neppure oggettiva («in questa sede si chiede il risarcimento dei danni non patrimoniali»), «per non tacere della causa petendi ( « in questa sede si chiede il risarcimento dei danni da reato e pocoimporta se per la quantificazione del danno viene utilizzato quale CC 22.03.2024 Ric. n. 26402/2021 Pres A, [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi parametro di riferimento, per il danno patrimoniale, l’importo delle imposte dovute»);- ha afferma to che « le condotte illecite tenute dai convenuti sono state accertate nel corso dei giudizi penali e sono ampiamente descritte nella motivazione delle sentenze indicate in citazione, mentre la declaratoria di prescrizione dei reati e la depenalizzazione delle violazioni fiscali hanno avuto quale presupposto logico giuridico la colpevolezza degli imputati, tanto che né in sede di appello né in sede di giudizio innanzi alla S.C. sono stati ritenuti sussistenti gli estremi di fatto e di diritto per la piena assoluzione; a ciò aggiungasi che le statuizioni civili della sentenza di primo grado sono state confermate nei successivi gradi di giudizio. Con riguardo alla quantificazione del danno patrimoniale, essa va effettuata sulla base dei parametri correttamente indicati in citazione, sicché i convenuti vanno condannati al pagamento delle somme indicate nel conclusum( … ) relativamente poi alla liquidazione del danno non patrimoniale essa non può che essere effettuata equitativamente eda tal fine va tenuto conto della rilevante gravità dei fatti illeciti, che hanno indubbiamente leso l’immagine della P.A (.. . ) le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ( … ) condanna tutti i convenuti per la causale di cui in motivazione, al pagamento, in solido ed in favore di parte attrice, della somma di € 10.000,00»; - ha condanna to, infine , « [OSCURATO:PERSONA], per le causali di cui in citazione, al pagamento, in favore di parte attrice della complessiva somma di € 85.118.552,00, oltre interessi al tasso legale, come in motivazione specificato; [OSCURATO:PERSONA], per le causali di cui in citazione, al pagamento, in favore di parte attrice della complessiva somma di € 1.403.878,00, oltre interessi al tasso legale, come in motivazione specificato; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per le causali di cui in citazione, al pagamento, CC 22.03.2024 Ric. n. 26402/2021 Pres A, [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi in favore di parte attrice della complessiva somma di € 161.735,00, oltre interessi al tasso legale, come in motivazione specificato; tutti i convenuti al pagamento, in solido ed in favore di parte attrice, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 22.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, come per legge». 4. Avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione. Ha nno resistito con unico atto di controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il Ministero delle Finanze. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.. Ragionidella decisione 1.I ricorrenti l amenta no : 1.1. con il primo motivo di ricorso , la “ Violazione, e falsa applicazione dell’artt. 129 - 578 c.p.p. e 2967 c.c., ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.” nonché la “Insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., n.5”; in particolare, sostengono che la sentenza impugnata abbia negato valore probatorio alla sentenza assolutoria n. 1777/10 della Corte d’appello di Catania, sezione penale, divenuta irrevocabile e sostengono, richiamando numerosi precedenti di legittimità, che “la motivazione, non essendo necessaria ai fini della dichiarazione di colpevolezza penale, diventa invece imprescindibile per ciò che concerne le statuizioni civili nell’ambito della decisione in cui il Giudice penale le compie” e che,dunque, “i motivi di impugnazione dell’imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno” (pag. 7 e 8 in ricorso) e contesta come “insufficiente e contraddittoria” su un fatto decisivo l’aver affermato CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 26402/2021 Pres A, [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi nella sentenza impugnata, a pag. 6, che «il primo giudice abbia correttamente posto a fondamento del disposto accoglimento delle istanze risarcitorie delle amministrazioni finanziarie gli esiti dei procedimenti penali». 1.2.con il secondo motivo, la “ Insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., n.5”, contestanoin particolare il “macroscopico errore” in cui sarebbe incorso il Giudice d’appello per aver ritenuto che non sussistessero valide ragioni per distinguere dalle altre la posizion e riferibile a [OSCURATO:PERSONA], a fronte di rituali e valide allegazioni probatorie dalle quali risultava che i fatti risalenti agli anni 1998-2000 non gli potessero essere contestati, con conseguente assenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda svolta sul punto dalle Amministrazioni; 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 2.1.In primo luogo, è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c. nella parte in cui non contesta il principio applicato dalla Corte d'appello secondo cui, anche in caso di pronuncia agli effetti civili ex art. 578 c.p.p., l'accertamento a tali fini dei fatti che avrebbero fondato la responsabilità penale delle parti imputate, spieghi efficacia tra le parti che hanno partecipato al processo penale, anche nel processo civile (principio sul quale si veda Cass. Sez. 2 n. 11467 del 15/06/2020; n. 5660/2018; Cass. n. 2083/2013), ma invece sostiene che si sarebbe negato valore alla sentenza assolutoria emessa in sede penaleche quindi non potrebb e spiegare efficacia di giudicato; invero, l a doglianza mira a contrastare l'efficacia di giudicato che ha ormai assunto la sentenza penale anche in sede civile (così Cass. Sez. 3, 29/01/2013n. 2083) volendosi in tal modo, una volta esaurita la possibilità di contestazione della correttezza della decisione nelle opportune sedi giudiziarie, porre in discussione la definitività ed irrevocabilità degli CC 22.03.2024 Ric. n. 26402/2021 Pres A, [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi accertamenti, laddove l'efficacia del giudicato consiste proprio nell'esigenza di precludere per il futuro ogni futura contestazione ( Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32412 del l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] ) (v. sul punto espressamente in motivazione pag. 6 della sentenza impugnata ) . Giova sottolineare, inoltre, che parte ricorrente omette di censurare anche l’ulteriore affermazione della Corte territoriale secondo cui l’accoglimento della domanda era fondato anche sulla base delle risultanze dei giudizi tributari pendenti. A tale riguardo , la Corte d’appello ha condiviso le argomentazioni già utilizzate dal primo giudice , ponendo a fondamento del disposto accoglimento delle istanze risarcitorie delle amministrazioni sia gli esiti dei procedimenti penali ( avendo essi condotto all’accertamento e all’ascrivibilitàai Grasso delle condotte penalmente illecite di falso e contrabbando) sia di quelli rilevanti in ambito tributario; su quest’ultimo profilo, la Corte catanese ha dato conto del fatto che «l’evasione dei dazi doganali c ui i Grasso, per ingenti somme, hanno dato corso attraverso condotte di contrabbando penalmente rilevanti, per tal via non essendo revocabile in dubbio, il danno sia di natura patrimoniale enon, subito dalle amministrazioni appellate tanto per il recupero delle imposte evase, per dazio Pac e IVA, nonché per il danno all’immagine della P.A. correttamente considerato dal primo giudice» (pag. 8 della sentenza impugnata). CC 22.03.2024 Ric. n. 26402/2021 Pres A, [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 4.In definitiva, il ricorso è inammissibile . Le spese vengono poste a carico dei ricorrenti, in solido, secondo il principio di soccombenza e liquidate come in dispositivo in favore delle parti controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte, dichiara inammissibile il ricorso ; c ondanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore dellecontroricorrenti, che si liquidano in complessivi Euro 20.000,00, oltre spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo CC 22.03.20
Sentenza Cassazione n. 25501/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris