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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025

Cassazione n. 04003/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE D'APPELLO DI FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso nella qualità di socio accomandatario della "[OSCURATO:PERSONA]" S.a.s., dichiarata fallita il 15 luglio 2015; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che i primi due motivi di ricorso - che contestano, sotto l'egida formale degli artt.187 e 530 cod. proc. pen. - la correttezza in diritto, nonché la logicità e la coerenza della motivazione, rispetto agli atti del processo, posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato - sono affidati a doglianze generiche - in quanto indeterminate e/o aspecifiche - e, comunque, non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa a pag. 2 della sentenza impugnata; - che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce, invero del tutto genericamente, la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere inedito, perché non risulta che la questione dell'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, fosse stata dedotta con i motivi di appello, è comunque, manifestamente infondato, posto che dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen. non ricorrono i presupposti di legge, essendo il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale punito con pena superiore nel minimo ad anni due; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE D'APPELLO DI FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso nella qualità di socio accomandatario della "[OSCURATO:PERSONA]" S.a.s., dichiarata fallita il 15 luglio 2015; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che i primi due motivi di ricorso - che contestano, sotto l'egida formale degli artt.187 e 530 cod. proc. pen. - la correttezza in diritto, nonché la logicità e la coerenza della motivazione, rispetto agli atti del processo, posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato - sono affidati a doglianze generiche - in quanto indeterminate e/o aspecifiche - e, comunque, non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa a pag. 2 della sentenza impugnata; - che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce, invero del tutto genericamente, la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere inedito, perché non risulta che la questione dell'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, fosse stata dedotta con i motivi di appello, è comunque, manifestamente infondato, posto che dell'istituto ex art. 131-bis cod. pen. non ricorrono i presupposti di legge, essendo il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale punito con pena superiore nel minimo ad anni due; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/12/2025 Il Consigliere estensore
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