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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 marzo 2023

Cassazione n. 13587/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27002/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 31/2020 depositata il07/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] srl ha effettuato prestazioni di analisi, in regime di convenzione, in favore di soggetti assistiti dal sistema sanitario nazionale, per poi chiederne il rimborso alla ASL di Catania.

Le prestazioni sono state effettuate nel 2009, e per esse la ASL ha corrisposto una somma decurtata dello sconto previsto dalla legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007). 2.-Ritenendo di avere diritto alla somma intera, e dunque non scontata, il Laboratorio ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per il residuo, ossia per la parte di corrispettivo non liquidato dalla Asl perché rientrante nello sconto applicato per legge: precisamente per 28.333,46 euro. 3.-A tale ingiunzione ha proposto opposizione la ASL, eccependo che lo sconto era previsto dal DA 1977 del 2007, sospeso, si, da alcune pronunce amministrative, ma ripristinato dal DA 170 del 2013.

In quel giudizio il Laboratorio ha invece ritenuto che, sia il DA del 2007, che quello che lo ripristinava (ossia il DA del 2013), erano stati impugnati, e che per tale impugnazione pendeva giudizio davanti a Consiglio di Stato, per cui era necessario sospendere il procedimento in attesa della definizione dei giudizi amministrativi.

Il Tribunale ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendo che lo sconto tariffario fosse stato legittimamente reintrodotto nel 2013 con effetto retroattivo, e questa decisione è stata confermata in appello. 4.-[OSCURATO:PERSONA] ricorre con quattro motivi (il terzo è diviso in due censure, ma è da considerarsi come motivo unico).

Ne chiede il rigetto al ASL con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che 5.-La controversia ha origine da una vicenda legislativa complessa.

La finanziaria per il 2007 (l. 296 del 2006) ha imposto alle strutture convenzionate private uno sconto da praticare sulle prestazioni rese per conto del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha attuato questa previsione legislativa con propri decreti emessi dall’Assessorato.

I provvedimenti regionali però sono stati sospesi a seguito di ricorso al Tar, e la Regione si è adeguata ripristinando il sistema senza sconto, in attesa della definizione delle controversie.

Infine, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, nel 2008, ha respinto i ricorsi dichiarando legittimi i provvedimenti regionali di sconto.

Nel frattempo, anche la finanziaria 2007 (l. 296 del 2006)era stata sottoposta a vaglio della Corte Costituzionale che, con sentenza 2.4.2009, ha riconosciuto al legislatore il potere di emettere misure di contenimento della spesa pubblica, purché non permanenti, e dunque ha ritenuto costituzionalmente legittima la normativa.

Infine, nel 2013, la regione Sicilia, preso atto che sia la legge che i suoi provvedimenti erano stati ritenuti legittimi, ha emanato una altro DA (n. 170 del 2013) con il quale ha dato atto che gli effetti del precedente DA del 2007, prima sospesi dai Tar, dovevano ritenersi ripristinati con efficacia retroattiva.

Anche questo DA è stato impugnato davanti al Tar, che ha rigettato l’impugnativa.

Pende, così, il ricorso al Consiglio di Stato. 6.-Dunque: il primo motivo, che denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c.,censura proprio la decisione della Corte di Appello nella parte in cui non ha preso in considerazione la domanda di sospensione del procedimento civile, in attesa della definizione di quello amministrativo.

Secondo la ricorrente la risposta apodittica resa dalla Corte di appello è del tutto illegittima: i giudici hanno respinto la richiesta di sospensione rilevando che non era stata sufficientemente documentata.

Invece, secondo la ricorrente, erano state depositate le prove della pendenza della questione davanti al Consiglio di Stato.

Il motivo è infondato.

A prescindere dalla circostanza che con esso si denuncia una omessa pronuncia, che invece è stata resa, e ne dà atto la stessa ricorrente: i giudici di merito hanno ritenuto di non dover sospendere il procedimento in quanto non era stata sufficientemente documentata la pendenza di quello pregiudicante.

A prescindere da ciò, anche ad intendere il motivo come di censura di tale valutazione (circa la prova della pendenza di altro procedimento), la decisione della Corte è corretta per due motivi: sia in quanto non basta ovviamente documentare la pendenza di un giudizio davanti ad altro giudice per dimostrare la pregiudizialità, occorrendo che si dimostri che l’esito dell’uno può avere effetti sull’altro, ed è proprio tale circostanza che i giudici di merito hanno ritenuto difettasse; sia in quanto, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, pur essendo in astratto ammissibile la sospensione del procedimento civile in attesa della definizione del procedimento amministrativo, essa va disposta solo ed eventualmente quando possa altrimenti verificarsi un contrasto tra giudicati, e non già quando gli effetti pratici dell’una abbiano incidenza sull’altra, e tenendo comunque conto dei poteri di disapplicazione spettanti al giudice civile (Cass. [OSCURATO:PERSONA]. 30148/ 2022).

Né risulta documentato se , al momento, il giudizio pende comunque. 7.- Con il secondo motivo si denuncia invece la violazione dell’articolo 2909 c.c.

La tesi della ricorrente è che, nel ritenere applicabile lo sconto per l’annualità 2009, la Corte di merito ha violato un precedente giudicato, costituito da un decreto ingiuntivo che, per l’annualità precedente, aveva invece riconosciuto la somma senza sconto.

Secondo la ricorrente, quel decreto ingiuntivo, diventato definitivo, costituisce giudicato esterno, ed essendosi in quel decreto riconosciute le somme senza sconto, allora anche per le annualità successive lo sconto dovrebbe essere precluso.

Il motivo è infondato.

E’ infatti principio di diritto che “il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i princìpi di diritto che ne costituiscono il fondamento.

Pertanto, quando il giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma - in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio - non gli è inibito contestarlo per leperiodicità successive”. (Cass. 12111/ 2020).

Nella fattispecie, non è dato capire, e la ricorrente non lo dice, se nel decreto ingiuntivo precedente, ed invocato quale giudicato esterno, è stata affrontata la questione della legittimità o meno dello sconto: solo se in quel decreto vi sia una motivata decisione sulla questione dello sconto, quell’ atto può valere come giudicato esterno.

Ma tale, decisiva circostanza, non risulta.

8. Il terzo motivo è diviso in due parti, che apparentemente recano due diverse censure,ma in realtà la questione è unica.

Si lamenta la violazione dell’articolo 113 c.p.c. e dell’allegato E della legge n. 2248 del 1865.

La tesi della ricorrente è che il regolamento del 2007, in ragione del fatto che il regime degli sconti era stato, si, dichiarato legittimo dalla Corte Costituzionale, ma solo nella misura in cui fosse stato temporaneo, ossia efficace fino al 31 dicembre 2008, doveva ritenersi illegittimo se applicato oltre quel termine: con la conseguenza che il giudice ordinario aveva il potere di disapplicarlo.

La seconda censura mira a dimostrare dunque proprio questo: che il regolamento che imponeva gli sconti non poteva essere fatto valere oltre il 31.12.2008, e dunque non poteva applicarsi alle remunerazioni del 2009, come riconosciuto, oltre che dalle decisioni dei giudici amministrativi, altresì dalla Corte Costituzionale.

Il motivo è infondato.

Innanzitutto, come correttamente osservato dai giudici di merito, l’accertamento del diritto della ricorrente prevede l’esame diretto del regolamento, poiché la fondatezza dello sconto presuppone che si valuti l’efficacia del regolamento che lo prevede, mentre la disapplicazione è possibile solo ove l’atto amministrativo venga in essere incidentalmente.

Ma soprattutto, non è il regolamento regionale, alla fine, la fonte dello sconto: il regolamento infatti richiama la legge 296 del 2006, ossia la finanziaria per il 2007.

Ed ha ovviamente scarso rilievo che il regolamento amministrativo fosse o meno illegittimo.

Va peraltro ricordato come l’impugnazione di quel regolamento e degli altri successivi atti si sia conclusa con il rigetto dei ricorsi in sede amministrativa: ragione per cui, nel 2013, l’Assessorato siciliano ha emanato altro regolamento semplicemente ricognitivo, ossia volto ad accertare che quelli precedenti, pur se inizialmente sospesi, avevano tuttavia efficacia, a causa del rigetto dei ricorsi che ne assumevano l’illegittimità.

Con l’ulteriore conseguenza che il provvedimento del 2013 non opera retroattivamente, come postulato dalla ricorrente, ossia non ripristina retroattivamente l’obbligo dello sconto sui compensi, ma si limita a rilevare che tale obbligo, fatto salvo il periodo in cui ha avuto efficacia la sospensiva, non è mai venuto meno. 9.- Il quarto motivo lamenta l a violazione degli articoli 112 e 113 c.p.c.

Secondo la ricorrente, la Corte di Appello sarebbe andata ultra petita: infatti avrebbe applicato lo sconto, o meglio, ritenuto legittimo lo sconto, pur in assenza di una domanda di compensazione da parte della ASL: quest’ultima, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto fare domanda di compensazione del suo credito (allo sconto) con quello portato dal decreto ingiuntivo: invece si è limitata ad eccepire soltanto l’illegittimità dell’ingiunzione.

Il motivo è infondato.

La ASL era sostanzialmente convenuta, essendo la ricorrente l’attrice in senso sostanziale, e dunque ben poteva la ASL, davanti alla pretesa della società di riscuotere l’intero credito, limitarsi ad eccepire che non spettava in quella misura, dovendo essere sottratta la somma a titolo di sconto.

Non v’era bisogno di una domanda di compensazione, la quale peraltro sarebbe stata fuori luogo dal momento che la ASL non opponeva al credito del laboratorio un titolo proprio da portare in compensazione, ma semplicemente precisava quale era il diritto altrui.

Il ricorso va rigettato, ma il complesso e caotico insieme di norme che si sono succedute sulla questione giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27002/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 31/2020 depositata il07/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] srl ha effettuato prestazioni di analisi, in regime di convenzione, in favore di soggetti assistiti dal sistema sanitario nazionale, per poi chiederne il rimborso alla ASL di Catania. Le prestazioni sono state effettuate nel 2009, e per esse la ASL ha corrisposto una somma decurtata dello sconto previsto dalla legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007). 2.-Ritenendo di avere diritto alla somma intera, e dunque non scontata, il Laboratorio ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per il residuo, ossia per la parte di corrispettivo non liquidato dalla Asl perché rientrante nello sconto applicato per legge: precisamente per 28.333,46 euro. 3.-A tale ingiunzione ha proposto opposizione la ASL, eccependo che lo sconto era previsto dal DA 1977 del 2007, sospeso, si, da alcune pronunce amministrative, ma ripristinato dal DA 170 del 2013. In quel giudizio il Laboratorio ha invece ritenuto che, sia il DA del 2007, che quello che lo ripristinava (ossia il DA del 2013), erano stati impugnati, e che per tale impugnazione pendeva giudizio davanti a Consiglio di Stato, per cui era necessario sospendere il procedimento in attesa della definizione dei giudizi amministrativi. Il Tribunale ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendo che lo sconto tariffario fosse stato legittimamente reintrodotto nel 2013 con effetto retroattivo, e questa decisione è stata confermata in appello. 4.-[OSCURATO:PERSONA] ricorre con quattro motivi (il terzo è diviso in due censure, ma è da considerarsi come motivo unico). Ne chiede il rigetto al ASL con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 5.-La controversia ha origine da una vicenda legislativa complessa. La finanziaria per il 2007 (l. 296 del 2006) ha imposto alle strutture convenzionate private uno sconto da praticare sulle prestazioni rese per conto del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha attuato questa previsione legislativa con propri decreti emessi dall’Assessorato. I provvedimenti regionali però sono stati sospesi a seguito di ricorso al Tar, e la Regione si è adeguata ripristinando il sistema senza sconto, in attesa della definizione delle controversie. Infine, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, nel 2008, ha respinto i ricorsi dichiarando legittimi i provvedimenti regionali di sconto. Nel frattempo, anche la finanziaria 2007 (l. 296 del 2006)era stata sottoposta a vaglio della Corte Costituzionale che, con sentenza 2.4.2009, ha riconosciuto al legislatore il potere di emettere misure di contenimento della spesa pubblica, purché non permanenti, e dunque ha ritenuto costituzionalmente legittima la normativa. Infine, nel 2013, la regione Sicilia, preso atto che sia la legge che i suoi provvedimenti erano stati ritenuti legittimi, ha emanato una altro DA (n. 170 del 2013) con il quale ha dato atto che gli effetti del precedente DA del 2007, prima sospesi dai Tar, dovevano ritenersi ripristinati con efficacia retroattiva. Anche questo DA è stato impugnato davanti al Tar, che ha rigettato l’impugnativa. Pende, così, il ricorso al Consiglio di Stato. 6.-Dunque: il primo motivo, che denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c.,censura proprio la decisione della Corte di Appello nella parte in cui non ha preso in considerazione la domanda di sospensione del procedimento civile, in attesa della definizione di quello amministrativo. Secondo la ricorrente la risposta apodittica resa dalla Corte di appello è del tutto illegittima: i giudici hanno respinto la richiesta di sospensione rilevando che non era stata sufficientemente documentata. Invece, secondo la ricorrente, erano state depositate le prove della pendenza della questione davanti al Consiglio di Stato. Il motivo è infondato. A prescindere dalla circostanza che con esso si denuncia una omessa pronuncia, che invece è stata resa, e ne dà atto la stessa ricorrente: i giudici di merito hanno ritenuto di non dover sospendere il procedimento in quanto non era stata sufficientemente documentata la pendenza di quello pregiudicante. A prescindere da ciò, anche ad intendere il motivo come di censura di tale valutazione (circa la prova della pendenza di altro procedimento), la decisione della Corte è corretta per due motivi: sia in quanto non basta ovviamente documentare la pendenza di un giudizio davanti ad altro giudice per dimostrare la pregiudizialità, occorrendo che si dimostri che l’esito dell’uno può avere effetti sull’altro, ed è proprio tale circostanza che i giudici di merito hanno ritenuto difettasse; sia in quanto, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, pur essendo in astratto ammissibile la sospensione del procedimento civile in attesa della definizione del procedimento amministrativo, essa va disposta solo ed eventualmente quando possa altrimenti verificarsi un contrasto tra giudicati, e non già quando gli effetti pratici dell’una abbiano incidenza sull’altra, e tenendo comunque conto dei poteri di disapplicazione spettanti al giudice civile (Cass. [OSCURATO:PERSONA]. 30148/ 2022). Né risulta documentato se , al momento, il giudizio pende comunque. 7.- Con il secondo motivo si denuncia invece la violazione dell’articolo 2909 c.c. La tesi della ricorrente è che, nel ritenere applicabile lo sconto per l’annualità 2009, la Corte di merito ha violato un precedente giudicato, costituito da un decreto ingiuntivo che, per l’annualità precedente, aveva invece riconosciuto la somma senza sconto. Secondo la ricorrente, quel decreto ingiuntivo, diventato definitivo, costituisce giudicato esterno, ed essendosi in quel decreto riconosciute le somme senza sconto, allora anche per le annualità successive lo sconto dovrebbe essere precluso. Il motivo è infondato. E’ infatti principio di diritto che “il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i princìpi di diritto che ne costituiscono il fondamento. Pertanto, quando il giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma - in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio - non gli è inibito contestarlo per leperiodicità successive”. (Cass. 12111/ 2020). Nella fattispecie, non è dato capire, e la ricorrente non lo dice, se nel decreto ingiuntivo precedente, ed invocato quale giudicato esterno, è stata affrontata la questione della legittimità o meno dello sconto: solo se in quel decreto vi sia una motivata decisione sulla questione dello sconto, quell’ atto può valere come giudicato esterno. Ma tale, decisiva circostanza, non risulta. 8. Il terzo motivo è diviso in due parti, che apparentemente recano due diverse censure,ma in realtà la questione è unica. Si lamenta la violazione dell’articolo 113 c.p.c. e dell’allegato E della legge n. 2248 del 1865. La tesi della ricorrente è che il regolamento del 2007, in ragione del fatto che il regime degli sconti era stato, si, dichiarato legittimo dalla Corte Costituzionale, ma solo nella misura in cui fosse stato temporaneo, ossia efficace fino al 31 dicembre 2008, doveva ritenersi illegittimo se applicato oltre quel termine: con la conseguenza che il giudice ordinario aveva il potere di disapplicarlo. La seconda censura mira a dimostrare dunque proprio questo: che il regolamento che imponeva gli sconti non poteva essere fatto valere oltre il 31.12.2008, e dunque non poteva applicarsi alle remunerazioni del 2009, come riconosciuto, oltre che dalle decisioni dei giudici amministrativi, altresì dalla Corte Costituzionale. Il motivo è infondato. Innanzitutto, come correttamente osservato dai giudici di merito, l’accertamento del diritto della ricorrente prevede l’esame diretto del regolamento, poiché la fondatezza dello sconto presuppone che si valuti l’efficacia del regolamento che lo prevede, mentre la disapplicazione è possibile solo ove l’atto amministrativo venga in essere incidentalmente. Ma soprattutto, non è il regolamento regionale, alla fine, la fonte dello sconto: il regolamento infatti richiama la legge 296 del 2006, ossia la finanziaria per il 2007. Ed ha ovviamente scarso rilievo che il regolamento amministrativo fosse o meno illegittimo. Va peraltro ricordato come l’impugnazione di quel regolamento e degli altri successivi atti si sia conclusa con il rigetto dei ricorsi in sede amministrativa: ragione per cui, nel 2013, l’Assessorato siciliano ha emanato altro regolamento semplicemente ricognitivo, ossia volto ad accertare che quelli precedenti, pur se inizialmente sospesi, avevano tuttavia efficacia, a causa del rigetto dei ricorsi che ne assumevano l’illegittimità. Con l’ulteriore conseguenza che il provvedimento del 2013 non opera retroattivamente, come postulato dalla ricorrente, ossia non ripristina retroattivamente l’obbligo dello sconto sui compensi, ma si limita a rilevare che tale obbligo, fatto salvo il periodo in cui ha avuto efficacia la sospensiva, non è mai venuto meno. 9.- Il quarto motivo lamenta l a violazione degli articoli 112 e 113 c.p.c. Secondo la ricorrente, la Corte di Appello sarebbe andata ultra petita: infatti avrebbe applicato lo sconto, o meglio, ritenuto legittimo lo sconto, pur in assenza di una domanda di compensazione da parte della ASL: quest’ultima, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto fare domanda di compensazione del suo credito (allo sconto) con quello portato dal decreto ingiuntivo: invece si è limitata ad eccepire soltanto l’illegittimità dell’ingiunzione. Il motivo è infondato. La ASL era sostanzialmente convenuta, essendo la ricorrente l’attrice in senso sostanziale, e dunque ben poteva la ASL, davanti alla pretesa della società di riscuotere l’intero credito, limitarsi ad eccepire che non spettava in quella misura, dovendo essere sottratta la somma a titolo di sconto. Non v’era bisogno di una domanda di compensazione, la quale peraltro sarebbe stata fuori luogo dal momento che la ASL non opponeva al credito del laboratorio un titolo proprio da portare in compensazione, ma semplicemente precisava quale era il diritto altrui. Il ricorso va rigettato, ma il complesso e caotico insieme di norme che si sono succedute sulla questione giustifica la compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà
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