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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35269/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi ovvero, in subordine, il loro rigetto.

Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente D'[OSCURATO:PERSONA], il quale, nel riportarsi ai motivi del ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.

Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel riportarsi ai motivi del ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 9 marzo 2021 la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in data 11 dicembre 2019 dal Tribunale di Macerata nei confronti dei ricorrenti, dichiarando la nullità parziale del capo 1) per indeterminatezza della contestazione in ordine ai fatti ritenuti in sentenza aventi ad oggetto distrazione di beni nella disponibilità della fallita in forza di contratti di leasing, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale di Macerata per competenza in ordine a tali fatti, confermando nel resto la sentenza.

La sentenza di primo grado, pronunziata a seguito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto il ricorrente D'[OSCURATO:PERSONA] responsabile per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva della somma di 269.000,00 e dei beni nella disponibilità della società in forza di contratti di leasing e per il delitto di bancarotta semplice ex art. 217 comma 1 n. 4 legge fall.; aveva ritenuto il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] responsabile per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva dei beni nella disponibilità della società in forza dei contratti di leasing. e previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante dei più fatti di bancarotta fraudolenta, aveva condannato gli stessi alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ciascuno, con pena sospesa per il Salerno e pene accessorie come per legge.

L'imputazione, come modificata in sede di giudizio abbreviato in data 19.6.2019, attiene a: - fatti di bancarotta patrimoniale distrattiva della società [OSCURATO:PERSONA] srl dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Macerata in data 4 marzo 2015, il D'[OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della società dal 27 dicembre 2012 sino alla data di dichiarazione del fallimento, il Salerno in qualità di procuratore della stessa dal 18.5.2012 al 29.6.2012 della somma di euro 200.000,00 inizialmente destinata all'acquisto di un terreno mai comprato, somma iscritta dapprima come posta attiva nel bilancio di esercizio degli anni contabili 2010 e 2011 quale acconto acquisto terreno e successivamente quale sopravvenienza passiva nell'anno 2012. - fatti di bancarotta semplice a carico del D'[OSCURATO:PERSONA] per avere aggravato il dissesto della società fallita, astenendosi dal richiedere il fallimento calando le perdite nei bilanci degli anni 2010 e 2011 mediante sopravvalutazione delle rimanenze finali, operando operazioni di svuotamento del patrimonio sociale, con falsa copertura parziale di perdite di esercizio e a carico del Salerno attraverso operazioni di svuotamento sociale in relazione alla cessione ci: macchinari a [OSCURATO:PERSONA].

Avverso la decisione della Corte di Appello hanno proposto ricorso gli imputati, attraverso i rispettivi difensori, articolando i seguenti motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ha affidato le sue doglianze ai seguenti motivi. 2.1.1 Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione di legge per nullità dei capi di imputazione come modificati e comunicati in data 19 giugno 2019 nel corso del giudizio di primo grado svoltosi nelle forme del giudizio abbreviato.

Il capo di imputazione sub 1), a seguito della modifica, si presenta contraddittorio perché dopo avere indicato il ricorrente insieme ad altri quattro coimputati come responsabili in concorso della distrazione della somma di euro 269.000,00 euro, nel prosieguo contesta al ricorrente ed altri due coimputati la distrazione della minor somma di 200.000,00 euro, non indicando la condotta del coimputato [OSCURATO:PERSONA], e quanto al coimputato [OSCURATO:PERSONA] addebitando unicamente la distrazione della somma di euro 67.000,00.

A ciò si deve aggiungere che la modifica della imputazione cui ha proceduto il Pubblico ministero nel corso dell'udienza del giudizio abbreviato è nulla - come del resto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza del 18/04/2019 - dal momento che le circostanze trasfuse nei capi di imputazione già emergevano in modo chiaro dalla documentazione raccolta con l'attività di indagine del Pubblico ministero procedente e non derivavano dalla integrazione istruttoria disposta ex art.441 comma 5 cod. proc. pen. attraverso l'incarico peritale.

Né l'attività interpretativa e di parziale accoglimento operata sul punto dalla Corte di appello (che ha dichiarato la nullità parziale della imputazione con riferimento alla condotta imputata al ricorrente) può ritenersi legittima dal momento che: - Il capo di imputazione deve considerarsi nella sua unicità; - Se la modifica della imputazione è stata illegittimamente realizzata, inficia per l'intero la imputazione medesima; Da ciò deriverebbe la nullità della intera sentenza emessa in sede di giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata atteso che il PM ha esercitato illegittimamente la modifica della imputazione trattandosi di elementi che già emergevano dalla precedente attività investigativa con ricadute sulla corretta gestione del potere di iniziativa del pubblico ministero di cui all'art.178 lett.

B) cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 180 cod. proc. pen.2.1.2 Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'accertamento della penale responsabilità del ricorrente con riferimento alla bancarotta distrattiva.

La sentenza impugnata non opera alcun riferimento ad atti di distrazione patrimoniale effettuati dal ricorrente anche in concorso con altri , dal momento che evidenzia che le somme sono state sottratte negli anni 2010 e 2011 quando il ricorrente non aveva fatto ancora ingresso nella società per poi addebitargli egualmente la condotta, valorizzando la circostanza che il ricorrente avrebbe rettificato la posta di bilancio 2012 indicando, le somme distratte precedentemente da altri, quale sopravvenienza passiva.

La sua condotta dunque potrebbe al più configurarsi come irregolare tenuta delle scritture contabili e dunque sussunta in quella di falso in bilancio, o di bancarotta impropria ai sensi dell'art.223 comma 2 n.1 o assorbita nella ulteriore condotta contestata al ricorrente di bancarotta semplice. 2.1.3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta travisamento della prova e mancanza di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità.

Lamenta il ricorrente che le risultanze probatorie dell'elaborato peritale sarebbero state erroneamente interpretate dal giudice di primo grado e dal giudice dell'appello dal momento che la corretta interpretazione dell'elaborato e delle prove acquisite nella fase delle indagini porterebbe a ricondurre l'operazione di rettifica posta in essere dal ricorrente nelle condotte di bancarotta semplice, ma non certo di una bancarotta distrattiva. 2.1.4 Con il quarto motivo il ricorrente deduce vizio cli motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza si presenterebbe contraddittoria nella parte in cui, sezionando la imputazione e dichiarandone la nullità parziale, evidenzia che nel caso in cui sussistono più ipotesi di bancarotte tipiche nell'ambito del medesimo procedimento le stesse conservano la loro autonomia dal punto di vista ontologico con la possibilità di mantenere ferme le imputazioni iniziali e dichiarare la nullità delle sole contestazioni suppletive.

Inoltre, la Corte di appello ha dichiarato la nullità di una parte dell'imputazione che in realtà non è neanche descritta nella imputazione medesima. 2.1.5 Con il quinto motivo di appello il ricorrente deduce la mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art.606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.

Il giudice di primo grado ha respinto la richiesta di integrazione istruttoria sollecitata dalla difesa in relazione alla escussione del commercialista della società all'epoca dei fatti [OSCURATO:PERSONA], sulla base della circostanza che il capo di imputazione non fosse stato modificato avuto riguardo alla posizione del ricorrente.In particolare l'escussione di Rizzi avrebbe permesso di comprendere attraverso la documentazione bancaria il soggetto che avesse materialmente appreso i 200.00,00 euro mancanti dalle casse della società. 2.1.6 Con il sesto motivo di appello il ricorrente deduce la mancata rinnovazione in sede di appello dell'istruttoria dibattimentale Il giudice di appello ha respinto la richiesta di rinnovazione istruttoria sollecitata dalla difesa in relazione alla escussione del commercialista della società all'epoca dei fatti [OSCURATO:PERSONA], e l'acquisizione dei verbali di diverso procedimento in cui lo stesso aveva reso testimonianza per i coimputati che avevano scelto il rito ordinario della consulente di parte [OSCURATO:PERSONA], l'esame del coimputato [OSCURATO:PERSONA] sulla base della circostanza che il capo di imputazione non fosse stato modificato avuto riguardo alla posizione del ricorrente.

Il ricorrente ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza.

3. [OSCURATO:PERSONA] attraverso il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] ha affidato le sue doglianze ai seguenti motivi.

3.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione di legge per nullità dei capi di imputazione come modificati e comunicati in data 19 giugno 2019.

Il capo di imputazione si presenta contraddittorio perché dopo avere indicato il ricorrente insieme ad altri quattro coimputati come responsabili in concorso della distrazione della somma di euro 269.000,00 euro, nel prosieguo non riporta più la condotta del coimputato [OSCURATO:PERSONA]; inoltre al coimputato [OSCURATO:PERSONA] è addebitata unicamente la distrazione della somma di euro 67.000,00.

Nel capo 3) il Salerno non figura tra gli imputati a cui è contestata la condotta di bancarotta semplice in relazione alla quale, tuttavia, è stata riconosciuta la sua penale responsabilità. 3.2 Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'accertamento della penale responsabilità del ricorrente con riferimento alla bancarotta distrattiva e all'omessa pronunzia di assoluzione.

La sentenza impugnata operando la nullità parziale del capo di imputazione sub 1) avrebbe dovuto assolvere il Salerno da tutte le attività distrattive non essendovi condotte allo stesso specificamente contestate nella medesima imputazione. 3.3 Con il terzo motivo e quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge per la parte in cui la sentenza dispone la trasmissione degli atti al PM per riformulare la imputazione.Trattasi di riformulazione che non potrà mai essere praticata in quanto attiene a quegli elementi evidenziati dalla perizia ma che già esistevano nel compendio investigativo e che in quanto tali non potevano essere oggetto di contestazione suppletiva del giudizio abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 1.Sono fondati il primo e il quarto motivo del ricorrente D'[OSCURATO:PERSONA] e il primo, terzo e quarto motivo di ricorso del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che possono essere trattati congiuntamente in quanto attengono a doglianze di analogo contenuto.

1.1. La censura riguarda in particolare la valutazione operata dalla sentenza impugnata, rispetto alle responsabilità dei ricorrenti, delle condotte descritte nelle imputazioni. 1.1.1.Conne correttamente evidenziato nel primo motivo di entrambi i ricorsi, I' imputazione di cui al capo 1) - modificata a seguito della integrazione probatoria disposta dal giudice di primo grado in abbreviato- si presenta contraddittoria in quanto, dopo avere indicato il ricorrente D'[OSCURATO:PERSONA] insieme al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed altri coimputati responsabili in concorso della distrazione della somma di euro 269.000,00 euro, nel prosieguo contesta al D'[OSCURATO:PERSONA] ed altri due coimputati la distrazione della minor somma di 200.000,00 euro, e non indica la condotta del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; al coimputato [OSCURATO:PERSONA] addebita unicamente la distrazione della somma di euro 67.000,00.

1.1.2. La modifica della imputazione cui ha proceduto il Pubblico ministero nel corso dell'udienza del giudizio abbreviato, inoltre, è avvenuta nonostante le diverse circostanze trasfuse nei capi di imputazione già emergessero in modo chiaro dalla documentazione raccolta con l'attività di indagine del Pubblico ministero procedente e non derivassero dalla integrazione istruttoria disposta ex art.441 comma 5 cod. proc. pen. attraverso l'incarico peritale.

Al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che: "Nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a norma dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. o nel quale l'integrazione probatoria sia stata disposta a norma dell'art. 441, comma 5, dello stesso codice è possibile la modifica dell'imputazione solo per i fatti emergenti dai predetti esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall'art. 423 cod. proc. pen. (Sez.

U., n. 5788 del 18/04/2019, (2020), Rv. 277706). 1.2 La sentenza impugnata, pur ritenendo fondata la eccezione di nullità come formulata dai ricorrenti nei motivi di appello in relazione alla modifica operata nel giudizio di primo grado rispetto ai capi di imputazione, ha ritenuto che dovesse essere pronunziata (p.5) T.] nullità parziale e trasmissione degli atti al Pm per l'esercizio dell'azione penale, a carico dei soggetti interessati[..]" indicando poi nel dispositivo che la nullità parziale riguarda i fatti ritenuti in sentenza per il capo 1) "aventi ad oggetto la distrazione dei beni nella disponibilità della fallita in forza di contratti di leasing" . 1.2.1 In realtà dalla lettura della imputazione di cui al capo 1) non risulta alcuna descrizione della condotta distrattiva avente ad oggetto beni nella disponibilità della fallita in forza di contratti di leasing.

E' dunque illegittima la pronunzia della Corte laddove dichiara nullo il capo di imputazione in relazione ad una condotta che nello stesso non risulta neanche descritta e cioè l'attività distrattiva dei beni in leasing nella disponibilità della fallita.

Altrettanto illegittima, come rilevato nel terzo motivo di ricorso del Salerno, risulta la trasmissione degli atti al Pm a seguito della dichiarazione di una nullità di una imputazione in relazione ad una condotta che ivi non era nemmeno descritta.

1.3. Egualmente fondata la censura di cui al quarto motivo di ricorso del ricorrente D'[OSCURATO:PERSONA].

L'attività interpretativa e di parziale accoglimento operata dalla Corte di appello che ha dichiarato la nullità parziale della imputazione con riferimento alla condotta del ricorrente non può ritenersi legittima dal momento che la verifica cui è stato chiamato il giudice di appello riguarda il nuovo capo di imputazione come formulato a seguito delle modifiche istruttorie contenute con la nuova formulazione.

Laddove il giudice di appello abbia ritenuto illegittima la nuova formulazione, in ragione dell'orientamento indicato dalle Sezioni Unite di questa Corte e che la stessa Corte territoriale richiama, avrebbe dovuto trarne le dovute conseguenze senza potere operare una commistione tra la vecchia imputazione ( facendola in parte rivivere) e la nuova imputazione parzialmente illegittima, oltre ad una parte di condotta per la quale i soggetti erano stati ritenuti responsabili e che non era neanche descritta in sentenza.

La sentenza si presenta dunque manifestamente illogica e necessita di essere annullata per nuovo esame ad un altro collegio in relazione ad entrambi i ricorrenti per una esatta verifica ed un corretto controllo delle imputazioni impugnate in ossequio ai principi fissati dalle Sezioni Unite richiamate e del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunziato.

L'accoglimento dei suindicati motivi di ricorso per entrami i ricorrenti assorbe le altre censure avanzate dagl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi ovvero, in subordine, il loro rigetto. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente D'[OSCURATO:PERSONA], il quale, nel riportarsi ai motivi del ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel riportarsi ai motivi del ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 9 marzo 2021 la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in data 11 dicembre 2019 dal Tribunale di Macerata nei confronti dei ricorrenti, dichiarando la nullità parziale del capo 1) per indeterminatezza della contestazione in ordine ai fatti ritenuti in sentenza aventi ad oggetto distrazione di beni nella disponibilità della fallita in forza di contratti di leasing, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale di Macerata per competenza in ordine a tali fatti, confermando nel resto la sentenza. La sentenza di primo grado, pronunziata a seguito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto il ricorrente D'[OSCURATO:PERSONA] responsabile per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva della somma di 269.000,00 e dei beni nella disponibilità della società in forza di contratti di leasing e per il delitto di bancarotta semplice ex art. 217 comma 1 n. 4 legge fall.; aveva ritenuto il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] responsabile per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva dei beni nella disponibilità della società in forza dei contratti di leasing. e previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante dei più fatti di bancarotta fraudolenta, aveva condannato gli stessi alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ciascuno, con pena sospesa per il Salerno e pene accessorie come per legge. L'imputazione, come modificata in sede di giudizio abbreviato in data 19.6.2019, attiene a: - fatti di bancarotta patrimoniale distrattiva della società [OSCURATO:PERSONA] srl dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Macerata in data 4 marzo 2015, il D'[OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della società dal 27 dicembre 2012 sino alla data di dichiarazione del fallimento, il Salerno in qualità di procuratore della stessa dal 18.5.2012 al 29.6.2012 della somma di euro 200.000,00 inizialmente destinata all'acquisto di un terreno mai comprato, somma iscritta dapprima come posta attiva nel bilancio di esercizio degli anni contabili 2010 e 2011 quale acconto acquisto terreno e successivamente quale sopravvenienza passiva nell'anno 2012. - fatti di bancarotta semplice a carico del D'[OSCURATO:PERSONA] per avere aggravato il dissesto della società fallita, astenendosi dal richiedere il fallimento calando le perdite nei bilanci degli anni 2010 e 2011 mediante sopravvalutazione delle rimanenze finali, operando operazioni di svuotamento del patrimonio sociale, con falsa copertura parziale di perdite di esercizio e a carico del Salerno attraverso operazioni di svuotamento sociale in relazione alla cessione ci: macchinari a [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la decisione della Corte di Appello hanno proposto ricorso gli imputati, attraverso i rispettivi difensori, articolando i seguenti motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ha affidato le sue doglianze ai seguenti motivi. 2.1.1 Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione di legge per nullità dei capi di imputazione come modificati e comunicati in data 19 giugno 2019 nel corso del giudizio di primo grado svoltosi nelle forme del giudizio abbreviato. Il capo di imputazione sub 1), a seguito della modifica, si presenta contraddittorio perché dopo avere indicato il ricorrente insieme ad altri quattro coimputati come responsabili in concorso della distrazione della somma di euro 269.000,00 euro, nel prosieguo contesta al ricorrente ed altri due coimputati la distrazione della minor somma di 200.000,00 euro, non indicando la condotta del coimputato [OSCURATO:PERSONA], e quanto al coimputato [OSCURATO:PERSONA] addebitando unicamente la distrazione della somma di euro 67.000,00. A ciò si deve aggiungere che la modifica della imputazione cui ha proceduto il Pubblico ministero nel corso dell'udienza del giudizio abbreviato è nulla - come del resto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza del 18/04/2019 - dal momento che le circostanze trasfuse nei capi di imputazione già emergevano in modo chiaro dalla documentazione raccolta con l'attività di indagine del Pubblico ministero procedente e non derivavano dalla integrazione istruttoria disposta ex art.441 comma 5 cod. proc. pen. attraverso l'incarico peritale. Né l'attività interpretativa e di parziale accoglimento operata sul punto dalla Corte di appello (che ha dichiarato la nullità parziale della imputazione con riferimento alla condotta imputata al ricorrente) può ritenersi legittima dal momento che: - Il capo di imputazione deve considerarsi nella sua unicità; - Se la modifica della imputazione è stata illegittimamente realizzata, inficia per l'intero la imputazione medesima; Da ciò deriverebbe la nullità della intera sentenza emessa in sede di giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata atteso che il PM ha esercitato illegittimamente la modifica della imputazione trattandosi di elementi che già emergevano dalla precedente attività investigativa con ricadute sulla corretta gestione del potere di iniziativa del pubblico ministero di cui all'art.178 lett. B) cod. proc. pen. in combinato disposto con l'art. 180 cod. proc. pen.2.1.2 Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'accertamento della penale responsabilità del ricorrente con riferimento alla bancarotta distrattiva. La sentenza impugnata non opera alcun riferimento ad atti di distrazione patrimoniale effettuati dal ricorrente anche in concorso con altri , dal momento che evidenzia che le somme sono state sottratte negli anni 2010 e 2011 quando il ricorrente non aveva fatto ancora ingresso nella società per poi addebitargli egualmente la condotta, valorizzando la circostanza che il ricorrente avrebbe rettificato la posta di bilancio 2012 indicando, le somme distratte precedentemente da altri, quale sopravvenienza passiva. La sua condotta dunque potrebbe al più configurarsi come irregolare tenuta delle scritture contabili e dunque sussunta in quella di falso in bilancio, o di bancarotta impropria ai sensi dell'art.223 comma 2 n.1 o assorbita nella ulteriore condotta contestata al ricorrente di bancarotta semplice. 2.1.3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta travisamento della prova e mancanza di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità. Lamenta il ricorrente che le risultanze probatorie dell'elaborato peritale sarebbero state erroneamente interpretate dal giudice di primo grado e dal giudice dell'appello dal momento che la corretta interpretazione dell'elaborato e delle prove acquisite nella fase delle indagini porterebbe a ricondurre l'operazione di rettifica posta in essere dal ricorrente nelle condotte di bancarotta semplice, ma non certo di una bancarotta distrattiva. 2.1.4 Con il quarto motivo il ricorrente deduce vizio cli motivazione della sentenza impugnata. La sentenza si presenterebbe contraddittoria nella parte in cui, sezionando la imputazione e dichiarandone la nullità parziale, evidenzia che nel caso in cui sussistono più ipotesi di bancarotte tipiche nell'ambito del medesimo procedimento le stesse conservano la loro autonomia dal punto di vista ontologico con la possibilità di mantenere ferme le imputazioni iniziali e dichiarare la nullità delle sole contestazioni suppletive. Inoltre, la Corte di appello ha dichiarato la nullità di una parte dell'imputazione che in realtà non è neanche descritta nella imputazione medesima. 2.1.5 Con il quinto motivo di appello il ricorrente deduce la mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art.606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen. Il giudice di primo grado ha respinto la richiesta di integrazione istruttoria sollecitata dalla difesa in relazione alla escussione del commercialista della società all'epoca dei fatti [OSCURATO:PERSONA], sulla base della circostanza che il capo di imputazione non fosse stato modificato avuto riguardo alla posizione del ricorrente.In particolare l'escussione di Rizzi avrebbe permesso di comprendere attraverso la documentazione bancaria il soggetto che avesse materialmente appreso i 200.00,00 euro mancanti dalle casse della società. 2.1.6 Con il sesto motivo di appello il ricorrente deduce la mancata rinnovazione in sede di appello dell'istruttoria dibattimentale Il giudice di appello ha respinto la richiesta di rinnovazione istruttoria sollecitata dalla difesa in relazione alla escussione del commercialista della società all'epoca dei fatti [OSCURATO:PERSONA], e l'acquisizione dei verbali di diverso procedimento in cui lo stesso aveva reso testimonianza per i coimputati che avevano scelto il rito ordinario della consulente di parte [OSCURATO:PERSONA], l'esame del coimputato [OSCURATO:PERSONA] sulla base della circostanza che il capo di imputazione non fosse stato modificato avuto riguardo alla posizione del ricorrente. Il ricorrente ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza. 3. [OSCURATO:PERSONA] attraverso il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] ha affidato le sue doglianze ai seguenti motivi. 3.1. Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione di legge per nullità dei capi di imputazione come modificati e comunicati in data 19 giugno 2019. Il capo di imputazione si presenta contraddittorio perché dopo avere indicato il ricorrente insieme ad altri quattro coimputati come responsabili in concorso della distrazione della somma di euro 269.000,00 euro, nel prosieguo non riporta più la condotta del coimputato [OSCURATO:PERSONA]; inoltre al coimputato [OSCURATO:PERSONA] è addebitata unicamente la distrazione della somma di euro 67.000,00. Nel capo 3) il Salerno non figura tra gli imputati a cui è contestata la condotta di bancarotta semplice in relazione alla quale, tuttavia, è stata riconosciuta la sua penale responsabilità. 3.2 Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'accertamento della penale responsabilità del ricorrente con riferimento alla bancarotta distrattiva e all'omessa pronunzia di assoluzione. La sentenza impugnata operando la nullità parziale del capo di imputazione sub 1) avrebbe dovuto assolvere il Salerno da tutte le attività distrattive non essendovi condotte allo stesso specificamente contestate nella medesima imputazione. 3.3 Con il terzo motivo e quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge per la parte in cui la sentenza dispone la trasmissione degli atti al PM per riformulare la imputazione.Trattasi di riformulazione che non potrà mai essere praticata in quanto attiene a quegli elementi evidenziati dalla perizia ma che già esistevano nel compendio investigativo e che in quanto tali non potevano essere oggetto di contestazione suppletiva del giudizio abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 1.Sono fondati il primo e il quarto motivo del ricorrente D'[OSCURATO:PERSONA] e il primo, terzo e quarto motivo di ricorso del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che possono essere trattati congiuntamente in quanto attengono a doglianze di analogo contenuto. 1.1. La censura riguarda in particolare la valutazione operata dalla sentenza impugnata, rispetto alle responsabilità dei ricorrenti, delle condotte descritte nelle imputazioni. 1.1.1.Conne correttamente evidenziato nel primo motivo di entrambi i ricorsi, I' imputazione di cui al capo 1) - modificata a seguito della integrazione probatoria disposta dal giudice di primo grado in abbreviato- si presenta contraddittoria in quanto, dopo avere indicato il ricorrente D'[OSCURATO:PERSONA] insieme al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed altri coimputati responsabili in concorso della distrazione della somma di euro 269.000,00 euro, nel prosieguo contesta al D'[OSCURATO:PERSONA] ed altri due coimputati la distrazione della minor somma di 200.000,00 euro, e non indica la condotta del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; al coimputato [OSCURATO:PERSONA] addebita unicamente la distrazione della somma di euro 67.000,00. 1.1.2. La modifica della imputazione cui ha proceduto il Pubblico ministero nel corso dell'udienza del giudizio abbreviato, inoltre, è avvenuta nonostante le diverse circostanze trasfuse nei capi di imputazione già emergessero in modo chiaro dalla documentazione raccolta con l'attività di indagine del Pubblico ministero procedente e non derivassero dalla integrazione istruttoria disposta ex art.441 comma 5 cod. proc. pen. attraverso l'incarico peritale. Al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che: "Nel corso del giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria a norma dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. o nel quale l'integrazione probatoria sia stata disposta a norma dell'art. 441, comma 5, dello stesso codice è possibile la modifica dell'imputazione solo per i fatti emergenti dai predetti esiti istruttori ed entro i limiti previsti dall'art. 423 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 5788 del 18/04/2019, (2020), Rv. 277706). 1.2 La sentenza impugnata, pur ritenendo fondata la eccezione di nullità come formulata dai ricorrenti nei motivi di appello in relazione alla modifica operata nel giudizio di primo grado rispetto ai capi di imputazione, ha ritenuto che dovesse essere pronunziata (p.5) T.] nullità parziale e trasmissione degli atti al Pm per l'esercizio dell'azione penale, a carico dei soggetti interessati[..]" indicando poi nel dispositivo che la nullità parziale riguarda i fatti ritenuti in sentenza per il capo 1) "aventi ad oggetto la distrazione dei beni nella disponibilità della fallita in forza di contratti di leasing" . 1.2.1 In realtà dalla lettura della imputazione di cui al capo 1) non risulta alcuna descrizione della condotta distrattiva avente ad oggetto beni nella disponibilità della fallita in forza di contratti di leasing. E' dunque illegittima la pronunzia della Corte laddove dichiara nullo il capo di imputazione in relazione ad una condotta che nello stesso non risulta neanche descritta e cioè l'attività distrattiva dei beni in leasing nella disponibilità della fallita. Altrettanto illegittima, come rilevato nel terzo motivo di ricorso del Salerno, risulta la trasmissione degli atti al Pm a seguito della dichiarazione di una nullità di una imputazione in relazione ad una condotta che ivi non era nemmeno descritta. 1.3. Egualmente fondata la censura di cui al quarto motivo di ricorso del ricorrente D'[OSCURATO:PERSONA]. L'attività interpretativa e di parziale accoglimento operata dalla Corte di appello che ha dichiarato la nullità parziale della imputazione con riferimento alla condotta del ricorrente non può ritenersi legittima dal momento che la verifica cui è stato chiamato il giudice di appello riguarda il nuovo capo di imputazione come formulato a seguito delle modifiche istruttorie contenute con la nuova formulazione. Laddove il giudice di appello abbia ritenuto illegittima la nuova formulazione, in ragione dell'orientamento indicato dalle Sezioni Unite di questa Corte e che la stessa Corte territoriale richiama, avrebbe dovuto trarne le dovute conseguenze senza potere operare una commistione tra la vecchia imputazione ( facendola in parte rivivere) e la nuova imputazione parzialmente illegittima, oltre ad una parte di condotta per la quale i soggetti erano stati ritenuti responsabili e che non era neanche descritta in sentenza. La sentenza si presenta dunque manifestamente illogica e necessita di essere annullata per nuovo esame ad un altro collegio in relazione ad entrambi i ricorrenti per una esatta verifica ed un corretto controllo delle imputazioni impugnate in ossequio ai principi fissati dalle Sezioni Unite richiamate e del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunziato. L'accoglimento dei suindicati motivi di ricorso per entrami i ricorrenti assorbe le altre censure avanzate dagl
Sentenza Cassazione n. 35269/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris