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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 1988

Cassazione n. 22226/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05.10.1988 avverso la sentenza del 27/06/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello - cori motivazione coerente e logica e pertanto non censurabile in sede di legittimità - ha ritenuto congrua la pena inflitta dal giudice di primo grado, che si discostava solo lievemente dal minimo edittale grado, alla luce della oggettiva gravità e pericolosità della condotta (cfr. sentenza impugnata pag. 4); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 05/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05.10.1988 avverso la sentenza del 27/06/2022 emessa dalla Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello - cori motivazione coerente e logica e pertanto non censurabile in sede di legittimità - ha ritenuto congrua la pena inflitta dal giudice di primo grado, che si discostava solo lievemente dal minimo edittale grado, alla luce della oggettiva gravità e pericolosità della condotta (cfr. sentenza impugnata pag. 4); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0
Sentenza Cassazione n. 22226/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris