CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2021
Cassazione n. 19714/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GAMBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava la richiesta finalizzata ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale e ammetteva il 27/4/2020, in composizione monocratica, ai sensi dell'art 678, comma 1-ter, cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA] alla misura della detenzione domiciliare. Avverso detta ordinanza era presentata opposizione dall'interessato affinché la richiesta venisse decisa dal Tribunale in composizione collegiale. Le questioni posto risuinnc essenzialmente due: la prima una pregiudiziale costituzionale; la seconda di merito. li Tilbunale di sorveglianza nel decidere i due temi li ha respinti e ha confermato la ruisura della detenzione domiciliare. Avverso tale ordinanza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, deducendo ni nvamente la questione di costuzionalità e riportandosi ai temi di merito sollevati innanzi al giudice di merito. Il ricorso è inammissibile, essendo affidato a motivi manifestamente infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che la questione di costituzionalità è manifestamente infondata e, per altro verso, priva del carattere della rilevanza. Quanto alla manifesta infondatezza non v'è alcun profilo lesivo della sfera giuridica dell'istante, né un aspetto di violazione del diritto di difesa che, nel procedimento de quo, il ricorrente potrebbe non aver esercitato adeguatamente. Deve, invero, sottolinearsi come il procedimento di cui all'art. 678, comma 1-ter, coi proc. pen., ha carattere strutturale unitario, comprendendo, in un iter processuale unico, la prima fase, che si snoda in un frangente inaudita altera parte e quella successiva ed eventwle, che è a pieno contraddittorio ed è introdotta dall'opposizione. La triade processuale tipica è, perciò, realizzata, con piena salvaguardia del diritto al contraddittorio e con i-.:nr-nzia del diritto di dife.7,a, il tutto su richiesta della parte che ha facoltà di opporre la d,-7, Horii: e i chiedere che il procedimento si svolga in conformità alla regola di completezza de:la partecipazione camerale. Il diritto di difesa, allora, ha completa possibilità d'attuazione e non vi sono aspetti lesivi alla sua attuazione. Nella specie, poi, il ricorrente non indica né quale sarebbe la violazione concretizzatasi nella sua sfera giuridico-processuale, né l'altro presupposto dell'eccepita questione di costituzionalità, attinente, appunto, alla rilevanza del tema. Ciò determina, dunque, la manifesta infondatezza della questione e il difetto di rilevanza di essa ai fini delia ne. Nel merito, Ein,ccii- i, i temi rimessi alla valutazione di questa Corte sono stati già scrutinati dal Tribunale d con un ragionamento immune da vizi, avendo esso Tribunale di sorveglianza richiamato la mancanza di un'attività lavorativa e il contesto dello spaccio che determinava, api:uv:V, ia produzione di profitti 'Reciti con la conseguenza che se lasciato in libertà, con il solo t7,0:3"CHO dell'affidamento, [OSCURATO:PERSONA] potrebbe commettere altri fatti illeciti della stessa indole di L:eli già commessi. Per queste ragioni, le questioni dedotte sono di fatto e il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ai versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero (corte cost. 186/2000).. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e ai vei-sP in:•to della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso i 23/10/2021. Il Consiglio, [OSCURATO:PERSONA] i p Casa [OSCURATO:PERSONA]