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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 38192/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ferdinando LIGNOLA, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le seguenti conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]: preso atto dell'intervenuta prescrizione del reato, la difesa si riporta ai motivi articolati nell'atto di ricorso, chiedendo che Codesta Suprema Corte voglia: - riconoscerne l'evidente fondatezza (e ancor prima la non manifesta infondatezza) con conseguente ammissibilità del ricorso; - in via principale, ai sensi dell'art. 129 comma II c.p.p., pronunciare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e l'assoluzione dell'imputato, sulla base di quanto esposto nel quinto motivo di ricorso, risultando evidente l'insussistenza del reato già dalla ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze di merito e da una corretta interpretazione delle norme civilistiche in materia di risoluzione del contratto, senza bisogno di ulteriori accertamenti di fatto (art. 620 lett.

L c.p.p.); - in via subordinata, pronunciare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620 lett. a) c.p.p., per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 marzo 2021 la Corte di appello di Roma confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA]Alterio per il reato di appropriazione indebita, così riqualificato dal primo giudice quello di truffa contestato nell'imputazione, ma rideterminava la pena inflitta dal Tribunale in un anno di reclusione e 400 euro di multa.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado, in relazione ai punti concernenti la ritenuta correlazione tra accusa e sentenza e la configurabilità dell'elemento costitutivo del reato rappresentato dalla condotta di indebita appropriazione.

Si deduce, in particolare:

2.1. violazione della legge processuale, in quanto il fatto ritenuto in sentenza risulta diverso, nella sua accezione naturalistica (art. 521, comma 2, cod. proc. pen.), da quello descritto nel capo d'imputazione, nel quale erano contestate condotte di fraudolenta dazione di assegni artefatti e/o di illecita provenienza al fine di conseguire l'indebita cessione dell'autovettura; D'Alterio, invece, è stato condannato per non avere restituito il bene che aveva conseguito per effetto della stipula di un regolare contratto;

2.2. contraddittorietà della motivazione là dove non ha escluso la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, dopo avere ritenuto la identità del fatto per il quale D'Alterio è stato condannato e quello descritto in imputazione (incentrato sulle condotte ingannatrici escluse dal primo giudice, con la conseguente impossibilità di configurare i contestati reati di truffa, falso e ricettazione), evocando altresì una condotta asseritamente fraudolenta successiva all'impossessamento dell'autovettura non indicata nel capo d'accusa;

2.3. inosservanza di norme processuali, sempre in relazione alla violazione del suddetto principio, avendo la Corte di appello affermato che "l'imputato ha potuto adeguatamente difendersi dall'addebito", quando la possibilità per l'imputato di difendersi non può mai esserci quando il fatto è diverso da quello descritto nell'imputazione;

2.4. mancanza e contraddittorietà della motivazione nell'avere escluso che il contratto di acquisto dell'autovettura abbia comportato il trasferimento immediato della proprietà in capo al ricorrente, sulla base di una non spiegata interpretazione del testo dell'accordo stipulato fra le parti il 13 agosto 2013, assai laconico e poco comprensibile, e di un rilievo relativo alla legittimazione alla stipula che non riguarda in alcun modo l'effetto traslativo;

2.5. violazione della legge penale (art. 646 cod. pen.) e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (artt.1453 e ss. cod. civ.) nell'aver ritenuto il carattere indebito della ritenzione del bene da parte dell'imputato, sull'erroneo presupposto che il mancato pagamento di una rata del prezzo avesse fatto automaticamente venir meno l'efficacia del contratto tra le parti, in assenza delle circostanze previste dal codice civile (termine essenziale, clausola risolutiva espressa, diffida ad adempiere) che avrebbero comportato la risoluzione di diritto del contratto.

Il rifiuto puro e semplice della proprietaria del veicolo delle proposte di adempimento da parte del ricorrente, dopo il rifiuto della banca di pagare il primo e unico assegno posto all'incasso dalla creditrice, non pare legittimo, al pari della pretesa di questa ultima di avere l'immediata restituzione dell'autovettura: la venditrice, invece, avrebbe potuto agire in giudizio per chiedere la risoluzione del contratto; la vicenda, dunque, è del tutto priva di rilievo penale.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate, alle quali ha replicato la difesa rassegnando le conclusioni sopra riportate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati o generici.2.

I primi tre motivi in tema di violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza possono essere congiuntamente esaminati.

La sentenza impugnata si è attenuta al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale detta violazione è configurabile solo in presenza di una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad una incertezza sull'oggetto della contestazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa.

Pertanto, l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205617; Sez. 4, n. 4622 del 15/12/2017, dep. 2018, Gorini, Rv. 271948; Sez. 4, n. 33878 del 03/05/2017, Vadacca, Rv. 271607; Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569; da ultimo v.

Sez. 2, n. 15928 del 25/03/2022, Greco, non mass.).

Nel caso di specie l'elemento centrale della condotta, costituito dall'impossessamento dell'autovettura e dalla illegittima omessa restituzione della stessa, è rimasto invariato, avendo il primo giudice accertato - come osservato nella sentenza impugnata - che eventuali artifizi sarebbero stati posti in essere dopo e non prima della conclusione del contratto e del trasferimento materiale del veicolo, cosicché la condotta è stata riqualificata nel reato di appropriazione indebita, all'epoca del fatto punito meno gravemente di quello di truffa, stante il minimo edittale, quanto alla pena detentiva, di quindici giorni di reclusione, a fronte di quello di sei mesi previsto dall'art. 640 cod. pen.

La difesa, poi, ha del tutto genericamente richiamato "i principi espressi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza Drassich vs.

Italia, II^ sezione, 11 dicembre 2007", senza neppure denunciare una violazione del principio del contraddittorio sulla nuova definizione giuridica del fatto.

Va comunque ricordato sul punto che il potere del giudice di merito di dare al fatto una diversa definizione giuridica, nella interpretazione dell'art. dell'art. 6, comma 3, lett. a) e b), della Convenzione EDU datane dalla Corte di Strasburgo, esige che l'imputato, una volta informato dell'accusa, sia messo in condizione di poter discutere su ogni profilo che investe i fatti contestatigli e la qualificazione ad essi attribuita, trattandosi di una condizione fondamentale dell'equità del processo.

Il giudice di merito, cui è riconosciuto dal diritto interno il potere di riqualificare i fatti per i quali l'imputato è chiamato a giudizio, pertanto, deve curare che il medesimo abbia avuto la possibilità di esercitare i diritti di difesa su questo specifico punto in maniera concreta ed effettiva, verificando: a) se in concreto fosse sufficientemente prevedibile per il ricorrente che l'accusa inizialmente formulata nei suoi confronti fosse riqualificata; b) la fondatezza dei mezzi di difesa che il ricorrente avrebbe potuto invocare se avesse avuto la possibilità di discutere della nuova accusa formulata nei suoi confronti; c) quali siano state le ripercussioni della nuova accusa sulla determinazione della pena del ricorrente.

Recependo tali principi, la giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel senso che, qualora una diversa qualificazione giuridica del fatto venga effettuata in appello, senza che l'imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa qualificazione mediante il ricorso per cassazione, specie quando la stessa non avvenga "a sorpresa", bensì risulti come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, sì che l'imputato abbia avuto la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, in assenza di una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438; Sez. 2, n. 23410 del 01/07/2020, Ndiaye, Rv. 279772; Sez. 1, n. 49671 del 24/09/2019, Makskutoski, Rv. 277859; Sez. 5, n. 11235 del 27/02/2019, G., Rv. 276125; Sez. 2, n. 39961 del 19/07/2018, Tuccillo, Rv. 273922).

Nel caso di specie va evidenziato che la riqualificazione del fatto è avvenuta sin dal primo grado di giudizio, che l'imputato è stato condannato - come si è detto - per un reato punito meno gravemente di quello originariamente contestato (truffa) e che la difesa in appello non ha neppure prospettato la possibilità di assumere nuove prove in relazione al reato come diversamente qualificato, circostanza peraltro ben comprensibile, considerata la pacifica ricostruzione del fatto.

3. Quanto al merito, osserva il Collegio che il quarto motivo è del tutto generico.

Il Tribunale e la Corte territoriale, infatti, hanno osservato (a pag. 3 di entrambe le motivazioni) che l'accordo del 13 agosto 2013 concluso fra le parti prevedeva una vendita a rate dell'autovettura, con il passaggio di proprietà condizionato all'integrale pagamento del prezzo, dilazionato in sette versamenti.

La motivazione non è affatto mancante o contraddittoria e il ricorrente non ha neppure proposto una lettura alternativa della clausola contrattuale.

E' privo di ogni fondamento, invece, il quinto e ultimo motivo.Come già osservato dal primo giudice (pag. 7) in presenza di un rapporto contrattuale ancora vigente, la semplice omessa restituzione della cosa alla controparte che ne ha fatto richiesta non integra di per sé il reato di appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 cod. pen., in quanto non modifica il rapporto tra il detentore ed il bene attraverso un comportamento oggettivo di disposizione uti dominus e l'intenzione soggettiva di interversione del possesso ma si riflette in un mero inadempimento contrattuale che presenta esclusivamente rilevanza sotto il profilo civilistico.

Ne consegue che, affinché sia integrato il delitto di appropriazione indebita occorre un quid pluris rispetto alla mancata ottemperanza alla richiesta di restituzione di un bene, vale a dire che nella omessa restituzione della cosa da parte del detentore al legittimo proprietario è configurabile il delitto ex art. 646 cod. pen., se dal comportamento tenuto dal detentore si rilevi, per le modalità del rapporto con la cosa, una oggettiva interversione del possesso ovvero quando essa «si ricollega oggettivamente ad un atto di disposizione uti dominus e soggettivamente all'intenzione di convertire il possesso in proprietà» (così Sez. 2, n. 15788 del 23/12/2016, dep. 2017, Barillà, Rv. 269857; in senso conforme v., ad es., Sez. 2, n. 12077 del 17/02/2015, dep. 2016, Sgroi, Rv. 262772; Sez. 2, n. 17295 del 23/03/2011, Innocenti, Rv. 250100; Sez. 2, n. 4440 del 02/12/2008, dep. 2009, Costantini, Rv. 243275; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 23226 del 08/03/2022, Tuseddu, non mass.).

In particolare, sotto questo profilo, «assumono allora rilevanza condotte come quella del soggetto che dà ai beni oggetto di doverosa restituzione una destinazione ovvero provvede ad una collocazione degli stessi tale da renderli irreperibili in caso di ricerche da parte dell'avente diritto alla restituzione o dell'[OSCURATO:PERSONA]» (così Sez. 2, n. 42977 del 02/10/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260473), circostanza questa ultima verificatasi proprio nel caso di specie, considerato che già il Tribunale (a pag. 8), con osservazione poi ripresa dalla Corte di appello (pag. 4), rimarcò che il veicolo non era mai stato recuperato dalla persona offesa né reperito dai Carabinieri che svolsero le indagini.

4. La inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare ora l'estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., sopravvenuta alla sentenza impugnata, come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in numerose pronunce (a partire dalla risalente sentenza n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ferdinando LIGNOLA, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le seguenti conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]: preso atto dell'intervenuta prescrizione del reato, la difesa si riporta ai motivi articolati nell'atto di ricorso, chiedendo che Codesta Suprema Corte voglia: - riconoscerne l'evidente fondatezza (e ancor prima la non manifesta infondatezza) con conseguente ammissibilità del ricorso; - in via principale, ai sensi dell'art. 129 comma II c.p.p., pronunciare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e l'assoluzione dell'imputato, sulla base di quanto esposto nel quinto motivo di ricorso, risultando evidente l'insussistenza del reato già dalla ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze di merito e da una corretta interpretazione delle norme civilistiche in materia di risoluzione del contratto, senza bisogno di ulteriori accertamenti di fatto (art. 620 lett. L c.p.p.); - in via subordinata, pronunciare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620 lett. a) c.p.p., per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 marzo 2021 la Corte di appello di Roma confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA]Alterio per il reato di appropriazione indebita, così riqualificato dal primo giudice quello di truffa contestato nell'imputazione, ma rideterminava la pena inflitta dal Tribunale in un anno di reclusione e 400 euro di multa. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado, in relazione ai punti concernenti la ritenuta correlazione tra accusa e sentenza e la configurabilità dell'elemento costitutivo del reato rappresentato dalla condotta di indebita appropriazione. Si deduce, in particolare: 2.1. violazione della legge processuale, in quanto il fatto ritenuto in sentenza risulta diverso, nella sua accezione naturalistica (art. 521, comma 2, cod. proc. pen.), da quello descritto nel capo d'imputazione, nel quale erano contestate condotte di fraudolenta dazione di assegni artefatti e/o di illecita provenienza al fine di conseguire l'indebita cessione dell'autovettura; D'Alterio, invece, è stato condannato per non avere restituito il bene che aveva conseguito per effetto della stipula di un regolare contratto; 2.2. contraddittorietà della motivazione là dove non ha escluso la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, dopo avere ritenuto la identità del fatto per il quale D'Alterio è stato condannato e quello descritto in imputazione (incentrato sulle condotte ingannatrici escluse dal primo giudice, con la conseguente impossibilità di configurare i contestati reati di truffa, falso e ricettazione), evocando altresì una condotta asseritamente fraudolenta successiva all'impossessamento dell'autovettura non indicata nel capo d'accusa; 2.3. inosservanza di norme processuali, sempre in relazione alla violazione del suddetto principio, avendo la Corte di appello affermato che "l'imputato ha potuto adeguatamente difendersi dall'addebito", quando la possibilità per l'imputato di difendersi non può mai esserci quando il fatto è diverso da quello descritto nell'imputazione; 2.4. mancanza e contraddittorietà della motivazione nell'avere escluso che il contratto di acquisto dell'autovettura abbia comportato il trasferimento immediato della proprietà in capo al ricorrente, sulla base di una non spiegata interpretazione del testo dell'accordo stipulato fra le parti il 13 agosto 2013, assai laconico e poco comprensibile, e di un rilievo relativo alla legittimazione alla stipula che non riguarda in alcun modo l'effetto traslativo; 2.5. violazione della legge penale (art. 646 cod. pen.) e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (artt.1453 e ss. cod. civ.) nell'aver ritenuto il carattere indebito della ritenzione del bene da parte dell'imputato, sull'erroneo presupposto che il mancato pagamento di una rata del prezzo avesse fatto automaticamente venir meno l'efficacia del contratto tra le parti, in assenza delle circostanze previste dal codice civile (termine essenziale, clausola risolutiva espressa, diffida ad adempiere) che avrebbero comportato la risoluzione di diritto del contratto. Il rifiuto puro e semplice della proprietaria del veicolo delle proposte di adempimento da parte del ricorrente, dopo il rifiuto della banca di pagare il primo e unico assegno posto all'incasso dalla creditrice, non pare legittimo, al pari della pretesa di questa ultima di avere l'immediata restituzione dell'autovettura: la venditrice, invece, avrebbe potuto agire in giudizio per chiedere la risoluzione del contratto; la vicenda, dunque, è del tutto priva di rilievo penale. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate, alle quali ha replicato la difesa rassegnando le conclusioni sopra riportate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati o generici.2. I primi tre motivi in tema di violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza possono essere congiuntamente esaminati. La sentenza impugnata si è attenuta al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale detta violazione è configurabile solo in presenza di una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad una incertezza sull'oggetto della contestazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Pertanto, l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205617; Sez. 4, n. 4622 del 15/12/2017, dep. 2018, Gorini, Rv. 271948; Sez. 4, n. 33878 del 03/05/2017, Vadacca, Rv. 271607; Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569; da ultimo v. Sez. 2, n. 15928 del 25/03/2022, Greco, non mass.). Nel caso di specie l'elemento centrale della condotta, costituito dall'impossessamento dell'autovettura e dalla illegittima omessa restituzione della stessa, è rimasto invariato, avendo il primo giudice accertato - come osservato nella sentenza impugnata - che eventuali artifizi sarebbero stati posti in essere dopo e non prima della conclusione del contratto e del trasferimento materiale del veicolo, cosicché la condotta è stata riqualificata nel reato di appropriazione indebita, all'epoca del fatto punito meno gravemente di quello di truffa, stante il minimo edittale, quanto alla pena detentiva, di quindici giorni di reclusione, a fronte di quello di sei mesi previsto dall'art. 640 cod. pen. La difesa, poi, ha del tutto genericamente richiamato "i principi espressi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza Drassich vs. Italia, II^ sezione, 11 dicembre 2007", senza neppure denunciare una violazione del principio del contraddittorio sulla nuova definizione giuridica del fatto. Va comunque ricordato sul punto che il potere del giudice di merito di dare al fatto una diversa definizione giuridica, nella interpretazione dell'art. dell'art. 6, comma 3, lett. a) e b), della Convenzione EDU datane dalla Corte di Strasburgo, esige che l'imputato, una volta informato dell'accusa, sia messo in condizione di poter discutere su ogni profilo che investe i fatti contestatigli e la qualificazione ad essi attribuita, trattandosi di una condizione fondamentale dell'equità del processo. Il giudice di merito, cui è riconosciuto dal diritto interno il potere di riqualificare i fatti per i quali l'imputato è chiamato a giudizio, pertanto, deve curare che il medesimo abbia avuto la possibilità di esercitare i diritti di difesa su questo specifico punto in maniera concreta ed effettiva, verificando: a) se in concreto fosse sufficientemente prevedibile per il ricorrente che l'accusa inizialmente formulata nei suoi confronti fosse riqualificata; b) la fondatezza dei mezzi di difesa che il ricorrente avrebbe potuto invocare se avesse avuto la possibilità di discutere della nuova accusa formulata nei suoi confronti; c) quali siano state le ripercussioni della nuova accusa sulla determinazione della pena del ricorrente. Recependo tali principi, la giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel senso che, qualora una diversa qualificazione giuridica del fatto venga effettuata in appello, senza che l'imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa qualificazione mediante il ricorso per cassazione, specie quando la stessa non avvenga "a sorpresa", bensì risulti come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, sì che l'imputato abbia avuto la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, in assenza di una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438; Sez. 2, n. 23410 del 01/07/2020, Ndiaye, Rv. 279772; Sez. 1, n. 49671 del 24/09/2019, Makskutoski, Rv. 277859; Sez. 5, n. 11235 del 27/02/2019, G., Rv. 276125; Sez. 2, n. 39961 del 19/07/2018, Tuccillo, Rv. 273922). Nel caso di specie va evidenziato che la riqualificazione del fatto è avvenuta sin dal primo grado di giudizio, che l'imputato è stato condannato - come si è detto - per un reato punito meno gravemente di quello originariamente contestato (truffa) e che la difesa in appello non ha neppure prospettato la possibilità di assumere nuove prove in relazione al reato come diversamente qualificato, circostanza peraltro ben comprensibile, considerata la pacifica ricostruzione del fatto. 3. Quanto al merito, osserva il Collegio che il quarto motivo è del tutto generico. Il Tribunale e la Corte territoriale, infatti, hanno osservato (a pag. 3 di entrambe le motivazioni) che l'accordo del 13 agosto 2013 concluso fra le parti prevedeva una vendita a rate dell'autovettura, con il passaggio di proprietà condizionato all'integrale pagamento del prezzo, dilazionato in sette versamenti. La motivazione non è affatto mancante o contraddittoria e il ricorrente non ha neppure proposto una lettura alternativa della clausola contrattuale. E' privo di ogni fondamento, invece, il quinto e ultimo motivo.Come già osservato dal primo giudice (pag. 7) in presenza di un rapporto contrattuale ancora vigente, la semplice omessa restituzione della cosa alla controparte che ne ha fatto richiesta non integra di per sé il reato di appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 cod. pen., in quanto non modifica il rapporto tra il detentore ed il bene attraverso un comportamento oggettivo di disposizione uti dominus e l'intenzione soggettiva di interversione del possesso ma si riflette in un mero inadempimento contrattuale che presenta esclusivamente rilevanza sotto il profilo civilistico. Ne consegue che, affinché sia integrato il delitto di appropriazione indebita occorre un quid pluris rispetto alla mancata ottemperanza alla richiesta di restituzione di un bene, vale a dire che nella omessa restituzione della cosa da parte del detentore al legittimo proprietario è configurabile il delitto ex art. 646 cod. pen., se dal comportamento tenuto dal detentore si rilevi, per le modalità del rapporto con la cosa, una oggettiva interversione del possesso ovvero quando essa «si ricollega oggettivamente ad un atto di disposizione uti dominus e soggettivamente all'intenzione di convertire il possesso in proprietà» (così Sez. 2, n. 15788 del 23/12/2016, dep. 2017, Barillà, Rv. 269857; in senso conforme v., ad es., Sez. 2, n. 12077 del 17/02/2015, dep. 2016, Sgroi, Rv. 262772; Sez. 2, n. 17295 del 23/03/2011, Innocenti, Rv. 250100; Sez. 2, n. 4440 del 02/12/2008, dep. 2009, Costantini, Rv. 243275; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 23226 del 08/03/2022, Tuseddu, non mass.). In particolare, sotto questo profilo, «assumono allora rilevanza condotte come quella del soggetto che dà ai beni oggetto di doverosa restituzione una destinazione ovvero provvede ad una collocazione degli stessi tale da renderli irreperibili in caso di ricerche da parte dell'avente diritto alla restituzione o dell'[OSCURATO:PERSONA]» (così Sez. 2, n. 42977 del 02/10/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260473), circostanza questa ultima verificatasi proprio nel caso di specie, considerato che già il Tribunale (a pag. 8), con osservazione poi ripresa dalla Corte di appello (pag. 4), rimarcò che il veicolo non era mai stato recuperato dalla persona offesa né reperito dai Carabinieri che svolsero le indagini. 4. La inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare ora l'estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., sopravvenuta alla sentenza impugnata, come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in numerose pronunce (a partire dalla risalente sentenza n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricors
Sentenza Cassazione n. 38192/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris