CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 febbraio 2021
Cassazione n. 08565/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 22/04/2021 del Tribunale di Padova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 aprile 2021, il Tribunale di Padova ha revocato l'ordinanza di messa alla prova dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], disponendo nei suoi confronti la prosecuzione del giudizio per il reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 464 quater cod. proc. pen. per aver il giudice, in accoglimento della tardiva istanza del pubblico ministero, integrato l'ordinanza ammissiva di messa alla prova resa circa un anno prima, con riguardo a disposizioni concernenti il risarcimento del danno da reato. 2.1. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 464 quinquies cod. proc. pen. per essere state modificate le originarie prescrizioni sulla messa alla prova senza che fosse sentito l'imputato o il suo difensore, costituito procuratore speciale, essendo all'udienza presente soltanto un sostituto del difensore. 2.2. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione degli artt. 168 quater cod. pen. e 464 septies cod. proc. pen. per non essere stata pronunciata sentenza di estinzione del reato, benché l'imputato avesse terminato positivamente la prova sulla base delle originarie prescrizioni e non ricorresse alcuna delle cause di revoca della sospensione previste. 2.3. Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione degli artt. 168 quater cod. pen. e 464 octies cod. proc. pen. per aver il giudice revocato l'ordinanza ammissiva della messa alla prova per mancato risarcimento del danno senza aver fissato, ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., un'apposita udienza per la valutazione dei presupposti della revoca. 2.4. Con il quinto motivo di ricorso si lamentano violazione dell'art. 464 quinquies cod. pen. e mancanza di motivazione per non essere mai stata fissata la somma ritenuta congrua per il risarcimento del danno. 2.5. Con gli ultimi due motivi di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 464 octies cod. proc. pen. per essere stata revocata l'ordinanza ammissiva della messa alla prova: per un verso, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste, avendo l'imputato regolarmente adempiuto alle prescrizioni originarie impostegli; per altro verso, benché il risarcimento del danno non fosse possibile come provato nel corso del giudizio. 3. Il ricorso è fondato in relazione al quarto motivo, pregiudiziale, restando gli altri assorbiti.3.1. Ed invero, secondo il condivisibile orientamento già espresso da questa Corte, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 464-octies cod. proc. pen. deve assicurare I rispetto del principio del contraddittorio, sicché non solo non può essere adottato "de plano" (cfr. Sez. 5, n. 57506 del 24/11/2017, Senatore, Rv. 271875), ma è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. anche se adottato senza la previa fissazione di un'udienza camerale partecipata, con avviso alle parti del relativo oggetto (Sez. 6, n. 45889 del 08/10/2019, Teneriello, Rv. 277387). La decisione da ultimo citata ha annullato l'ordinanza di revoca dell'ammissione alla messa alla prova in un caso - speculare a quello qui sub iudice - nel quale il provvedimento era stato emesso in un'udienza fissata, a processo sospeso, a seguito di un rinvio interlocutorio da precedente udienza, senza che il giudice avesse avvisato le parti che in quella sede si sarebbe valutata l'eventuale revoca della messa alla prova. 3.2. Come si ricava dagli atti processualè allegati al ricorso, ciò è accaduto anche nella vicenda in esame. All'udienza del 25 febbraio 2021, su richiesta della difesa - che aveva mostrato disponibilità a contattare l'Agenzia delle Entrate per concordare un pagamento "anche parziale e rateizzato" del debito tributario, "chiedendo anche eventualmente un finanziamento presso un istituto di credito" - il giudice aveva disposto il rinvio all'udienza del 22 aprile 2021, senza tuttavia specificare che, in difetto di risarcimento, o di accordo sul medesimo, si sarebbe nel contraddittorio delle parti valutata la possibile revoca dell'ordinanza di ammissione della messa alla prova. All'udienza del 22 aprile 2021 - avendo il difensore dell'imputato rappresentato che questi era impossibilitato ad avanzare un'offerta risarcitoria - nonostante la concorde richiesta delle parti di pronuncia di una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, conseguente all'esito positivo della messa alla prova in base all'originario programma sulla quale era intervenuto il provvedimento di ammissione ed in conformità al giudizio reso dall'UEPE all'esito del suo svolgimento, ai sensi dell'art. 464 octies cod. proc. pen. il giudice ha invece inaspettatamente disposto la revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, senza che le parti avessero avuto la possibilità d'interloquire sul punto e, prima ancora, senza che l'imputato avesse potuto predisporre e dispiegare un'adeguata difesa. 3.3. Il provvedimento - reputa il Collegio - è stato dunque assunto in violazione della chiara previsione di cui all'art. 464 octies, comma 2, cod. proc. pen., con conseguente nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. per lesione del diritto di difesa. Detta disposizione - giusta la quale il giudice che intenda revocare d'ufficio l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è tenuto a fissare «udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima» - impone infatti, a tutela del contraddittorio e considerata la rilevanza dell'assumenda decisione, di specificare l'oggetto della trattazione, onde consentire alle parti di poter svolgere in merito adeguate difese prima che l'autorità giudiziaria si pronunci. 4. In conformità alla richiesta avanzata dal Procuratore generale, l'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Padova per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Padova, per l'ulteriore corso. Così deciso il 20 g