CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 novembre 2023
Cassazione n. 01335/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].1 ADMIR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]°. Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 16 novembre 2021 dal Tribunale di Como, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 14 febbraio 2016; letta la memoria con allegati depositata il 6 novembre 2023 dal difensore, contenente motivi nuovi ai quali si applica l'art.585, comma 4, cod. proc. pen.; considerato che l'unico motivo di censura non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, clep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); ritenuto che la censura, che non si confronta con la motivazione offerta alle pagg.5-6 della sentenza, sia meramente reiterativa di doglianza già adeguatamente vagliata; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 novembre 2023