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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25016/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen, è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche; Considerato, in particolare, che la Corte territoriale, attraverso una completa disamina delle emergenze processuali, ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa le ragioni poste a sostegno del trattamento sanzionatorio che risulta lievemente superiore al minimo edittale tenuto conto del numero delle persone offese e del complessivo contesto di violenza e dello stato di alterazione alcoolica in cui versava l'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 05

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen, è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche; Considerato, in particolare, che la Corte territoriale, attraverso una completa disamina delle emergenze processuali, ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa le ragioni poste a sostegno del trattamento sanzionatorio che risulta lievemente superiore al minimo edittale tenuto conto del numero delle persone offese e del complessivo contesto di violenza e dello stato di alterazione alcoolica in cui versava l'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05
Sentenza Cassazione n. 25016/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris