CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 17873/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MB) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, dichiarando estinto il reato contravvenzionale del capo b) e rideterminando la pena, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 30 novembre 2020 con la quale il Tribunale di Monza aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., ascrittigli al capo a). 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto due motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 161 e 179 cod. proc. pen., per essersi il giudizio di secondo grado svolto senza una preventiva citazione a giudizio dell'imputato, al quale il relativo decreto era stato notificato con consegna di copia ai difensore di ufficio presso il cui studio il prevenuto aveva eletto domicilio nella fase delle indagini e non anche presso la propria residenza, dove il prevenuto aveva eletto domicilio al momento della presentazione dell'atto di appello. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 178 cod. proc. pen. e 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, per essere state comunicate via pec al difensore le conclusioni scritte depositate dal Procuratore generale presso la Corte di appello senza il rispetto del termine di dieci giorni previsto per consentire al patrocinatore per esaminare lo scritto della pubblica accusa e formulare le proprie conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, per le ragioni di seguito precisate. 2. Il primo motivo dei ricorso è fondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420). Alla luce di tale criterio interpretativo, va rilevato come nel caso di specie la citazione dell'imputato per lo svolgimento del giudizio di secondo grado non sia stato effettuato, in quanto il relativo decreto è stato formalmente notificato con comunicazione via pec di copia dello stesso decreto ad un difensore di ufficio, presso il cui studio il [OSCURATO:PERSONA] aveva eletto domicilio nella fase delle indagini, in quanto elezione alla quale il prevenuto aveva successivamente tolto ogni validità, considerato che non risulta dimostrato che l'interessato avesse instaurato alcun effettivo rapporto professionale con quel patrocinatore. Né può sostenersi che la notificazione vi sia stata e sia stata invalida, in quanto la notificazione di quel decreto non è avvenuto con modalità non corrette, ad esempio con consegna di copia del decreto ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., al difensore di fiducia che nelle more era stato nominato dall'imputato. Nell'accoglimento del primo motivo resta assorbito l'esame del secondo motivo del ricorso. 3. Segue, pertanto, l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di