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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05754/2024

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to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 172 82 /20 16 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresen- tante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Avino, elettivamente domiciliata presso lo s tudio legale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]D’Auria in Roma, via Calcutta n. 45 ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con do- micilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – Oggetto:II.DD. - IVA – operazioniattive– costi operazionipassive– note dicredito avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell a Campania, n. 6 4 /1/201 6 depositata l’11 gennaio 201 6 , non notifi- cata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 gennaio 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania è stato accolto l’appello proposto da ll’Agenzia delle Entrate , avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Na- poli n. 1602 4 / 25 /201 4 avente ad oggetto l’avviso di accertamento II.DD.IVA e accessori per l’anno di imposta 20 0 7 , emesso nei con- frontidella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in fallimento . 2.L'accertamento era basato su l p.v.c. della Guardia di Finanza del 7.12.12,con il quale venivano addebitati alla contribuente costi non documentati, oltre che operazioni attive non contabilizzate e veni- vanodisconosciute note di credito in diminuzione dell’imponibile ri- tenutenon giustificate .

3. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, ritenendoche l'accertamento non fosse sufficientemente provato , in quantodalla documentazione prodotta da parte ricorrente (mastrini edocumenti di trasporto) risultava la regolarità delle operazioni con- testate. 4.Il giudice d’appello in via preliminare disattendeva le doglianze di partecontribuente.

Tra l’altro, riteneva che l’accertamento fosse suf- ficientementemotivato e che l ’ allegazione del p.v.c. della Guardia di Finanzanon fosse necessaria in quanto dell’atto la parte fosse già a conoscenza.

Nel merito, r iteneva che in ordine ai costi non docu- mentati per euro 400 non vi fosse una specifica contestazione . ln ordineal l’omessa fatturazione per complessivi euro 3

82. 03 5 , la ri- presa era fondata su un compendio probatorio, in particolare sulla documentazioneextracontabile rinvenuta dalla G.d.F. presso l’abita- zionedell’allora amministratore della società . lnfine, con riferimento alle note di credito contestate, non erano state chiarite le ragioni della riduzione dell'imponibile originario e le giustificazioni erano stateaddotte non in modo generico . 5.Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento , affidato a sei motivi che illustra con memoria,cui replica l’Agenzia con controricorso.

Consideratoche: 6.Con il primo motivo di ricorso, ai fini dell’art.360 primo comma n.5cod. proc. civ., la ricorrente prospetta l’omesso esame su di un fattodecisivo della controversia in quanto, sin dal primo grado, ha eccepitola violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contri- buente,il quale impone che gli atti dell'amministrazione finanziaria debbano essere motivati e, qualora la motivazione faccia riferi- mento ad altro atto, questo deve essere allegato.

La ricorrente si duoleche il fatto della mancata riproduzione nell'avviso di accerta- mentodei contenuti essenziali del p.v.c., di cui la parte non è stata giornalmente partecipe in violazione del principio del contradditto- rio, non sarebbe stato valutato dalla CTR, la quale, in tal modo, avrebbeomesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio.

7. Il motivo è inammissibile, poiché non tiene conto che di parte dellaratio decidendi espressa dalla CTR.

Il giudice ha in primo luogo accertatoche la contribuente ha già avuto conoscenza aliunde del p.v.c., parte essenziale della ratio idonea a sorreggere di per sé l’esitodecisorio.

8. Con il secondo motivo la ricorrente, ai fini dell’art.360 primo comman.3 cod. proc. civ., lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.7 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 212 e dell'art. 3 legge 241/90, per aver la sentenza gravata disatteso la doglianza di illegittimità dell'attoimpugnato, limitandosi ad affermare che la conoscenza del p.v.c.da parte del contribuente avrebbe esonerato l'ufficio imposi- toredall'allegarlo comunque all’avviso di accertamento.9.Il motivo è inammissibile, in quanto nel corpo della censura ri- porta il passaggio pertinente della sentenza impugnata, ma non contesta specificamente il fatto decisivo, ossia l’accertato interve- nuto raggiungimento degli effetti e così la avvenuta piena cono- scenzaaliunde del p.v.c. da parte della società, limitandosi a ripro- porre la propria prospettazione, già sottoposta all’attenzione del giudiced’appello e da questi disattesa . 10.Il terzo motivo di ricorso, in relazione all’art.360 primo comma n.5cod. proc. civ., deduce l’omesso esame di un fatto decisivo della controversiain ordine alla violazione delle garanzie del contribuente sottopostoa verifica fiscale con riferimento al capo della sentenza il qualestatuisce che « la delega rilasciata dalla parte alla G.d.F. a pro- cederea verifica in sua assenza non comporta alcun specifico obbligo acarico dei verificatori, salvo quello generale, prescritto dall'art. 52 d.P.R., di redigere processo verbale di ogni accesso (da intendersi nelsenso della complessiva verifica) e di darne copia alla parte » .

Adire della ricorrente la sentenza, da un lato confermerebbe l'esi- stenza dell'obbligo in capo ai verificatori di dover consegnare alla partei verbali giornalieri e, dall’altro, ometterebbe di considerare il fattodella incontestata mancata consegna di detti verbali, non ac- cogliendol'eccezione mossa sul punto dalla società. 11.Il mezzo di impugnazione è inammissibile in quanto non coglie laratio decidendi , la quale chiaramente e correttamente afferma che l’unicoobbligo a carico dei verificatori era consegnare il p.v.c. finale alla parte verificata e non una pluralità di verbali giornalieri, non essendovi traccia della contraddittorietà supposta, né l’omesso esameipotizzato.

12. Con il quarto motivo il fallimento, ai fini dell’art.360 primo comman.5 cod. proc. civ., lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivodella controversia, nella parte in cui la CTR avrebbe apodit- ticamenteritenuto non provata la contabilizzazione di 110 assegni bancari,non esaminando la documentazione esibita (mastrini e fat- ture)dalla società.13.Il motivo è inammissibile perché tende ad ottenere una nuova valutazionedella prova e non si confronta con l’articolata motiva- zioneespressa dalla CTR nella penultima pagina della sentenza, in cuiespressamente affronta il fatto e accerta tra l’altro che « la docu- mentazionecontabile prodotta dalla parte (…) è già stata tenuta in conto dai verificatori, come risulta dal p.v.c. ove si legge (…) » .

A fronte di tale accertamento fattuale parte ricorrente non fornisce prova del fatto che i mastrini depositati con il ricorso e succinta- menteindicati nel motivo alle pagg.11 - 13 del ricorso sarebbero in tuttoo in parte diversi da quelli già esaminati dai verificatori, i quali nehanno tentato la riconciliazione con i rispettivi registri facendo emergerele differenze contestate e ponendole a base dell’atto im- positivo. 14.Con il quinto motivo la ricorrente, in rapporto all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., censura in ordine alla statuizione della CTRcirca la ripresa per importi non fatturati e dichiarati, che sarebbe stato violato l'art. 32 d.P.R. 600/73 e per non aver la CTR tenuto conto che in sede procedimentale la contribuente non ha ricevuto mai alcun invito da parte della G.d.F. al contraddittorio e a chiari- mentiin ordine alle contestazioni mosse dall’Amministrazione. 15.Il motivo è inammissibile .

Da un lato il succinto argomentare a l pagg.14e 15 del ricorso si limita a riportare il testo dell’art.32 cit. e, dall’altro, dalla sentenza non risulta che la questione dell’invito al contraddittorioe chiarimenti ai fini dell’art.32 sia stata posta all’at- tenzionedel giudice d’appello, né il motivo dà evidenza che sia stata ripropostanelle controdeduzioni in appello.

In ogni caso, premesso chequella dell’art.32 cit. è una mera tecnica di indagine e non costi- tuisceun autonomo modello di accertamento, ai fini del contraddit- torioprocedimentale si osserva che è pacifico il rilascio del p.v.c. nel casodi specie e non è contestato il rispetto del termine dilatorio ex art.12comma 7 l. n.212/2000 di 60 giorni anteriormente alla notifica dell’attoimpositivo ai fini del contraddittorio, che è onere della parte instaurare.16.

Con il sesto motivo, in relazione all’art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ., la contribuente prospetta l’omesso esame circa un fatto decisivo della controversia con riferimento all'art. 26 d.P.R. 600/73, con riferimento alla ripresa per contestate note di credito per un imponibile complessivo di euro 23.067,85, avendo la CTR mancatodi rilevare che la nota di credito non necessita di requisiti diforma particolari e il contribuente avrebbe chiarito, documental- mente, il contenuto delle note di credito emesse, giustificando ognunadi esse. 17.In accoglimento dell’eccezione dell’Agenzia, la censura è inam- missibile, in quanto chiaramente diretta ad ottenere da parte del giudicedi legittimità una nuova valutazione della prova, già oggetto dell’apprezzamento del giudice d’appello nell’ultima pagina della sentenza.In particolare è stato accertato dalla CTR: « non si rilevano agli atti i documenti di trasporto citati dal primo giudice» e che la contribuentenon « precisa le quantità restituite, la natura delle merci edil destinatario delle stesse » , né la ricorrente contrasta tale accer- tamento allegando e dando evidenza della presenza dei documenti insede di appello, se del caso attraverso un indice foliario degli atti delgiudizio di appello con attestazione di cancelleria da cui emerga lacircostanza contraria. 18.Il ricorso è conclusivamente rigettato per inammissibilità dei mo- tivi.Le spese di lite sono regolate come da dispositivo e seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LaCorte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spesedi lite, liquidate in Euro 6 . 000,00 per compensi, oltre a spese pren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 172 82 /20 16 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresen- tante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Avino, elettivamente domiciliata presso lo s tudio legale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]D’Auria in Roma, via Calcutta n. 45 ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con do- micilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – Oggetto:II.DD. - IVA – operazioniattive– costi operazionipassive– note dicredito avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell a Campania, n. 6 4 /1/201 6 depositata l’11 gennaio 201 6 , non notifi- cata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 gennaio 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania è stato accolto l’appello proposto da ll’Agenzia delle Entrate , avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Na- poli n. 1602 4 / 25 /201 4 avente ad oggetto l’avviso di accertamento II.DD.IVA e accessori per l’anno di imposta 20 0 7 , emesso nei con- frontidella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in fallimento . 2.L'accertamento era basato su l p.v.c. della Guardia di Finanza del 7.12.12,con il quale venivano addebitati alla contribuente costi non documentati, oltre che operazioni attive non contabilizzate e veni- vanodisconosciute note di credito in diminuzione dell’imponibile ri- tenutenon giustificate . 3. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, ritenendoche l'accertamento non fosse sufficientemente provato , in quantodalla documentazione prodotta da parte ricorrente (mastrini edocumenti di trasporto) risultava la regolarità delle operazioni con- testate. 4.Il giudice d’appello in via preliminare disattendeva le doglianze di partecontribuente. Tra l’altro, riteneva che l’accertamento fosse suf- ficientementemotivato e che l ’ allegazione del p.v.c. della Guardia di Finanzanon fosse necessaria in quanto dell’atto la parte fosse già a conoscenza. Nel merito, r iteneva che in ordine ai costi non docu- mentati per euro 400 non vi fosse una specifica contestazione . ln ordineal l’omessa fatturazione per complessivi euro 3 82. 03 5 , la ri- presa era fondata su un compendio probatorio, in particolare sulla documentazioneextracontabile rinvenuta dalla G.d.F. presso l’abita- zionedell’allora amministratore della società . lnfine, con riferimento alle note di credito contestate, non erano state chiarite le ragioni della riduzione dell'imponibile originario e le giustificazioni erano stateaddotte non in modo generico . 5.Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento , affidato a sei motivi che illustra con memoria,cui replica l’Agenzia con controricorso. Consideratoche: 6.Con il primo motivo di ricorso, ai fini dell’art.360 primo comma n.5cod. proc. civ., la ricorrente prospetta l’omesso esame su di un fattodecisivo della controversia in quanto, sin dal primo grado, ha eccepitola violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contri- buente,il quale impone che gli atti dell'amministrazione finanziaria debbano essere motivati e, qualora la motivazione faccia riferi- mento ad altro atto, questo deve essere allegato. La ricorrente si duoleche il fatto della mancata riproduzione nell'avviso di accerta- mentodei contenuti essenziali del p.v.c., di cui la parte non è stata giornalmente partecipe in violazione del principio del contradditto- rio, non sarebbe stato valutato dalla CTR, la quale, in tal modo, avrebbeomesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio. 7. Il motivo è inammissibile, poiché non tiene conto che di parte dellaratio decidendi espressa dalla CTR. Il giudice ha in primo luogo accertatoche la contribuente ha già avuto conoscenza aliunde del p.v.c., parte essenziale della ratio idonea a sorreggere di per sé l’esitodecisorio. 8. Con il secondo motivo la ricorrente, ai fini dell’art.360 primo comman.3 cod. proc. civ., lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.7 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 212 e dell'art. 3 legge 241/90, per aver la sentenza gravata disatteso la doglianza di illegittimità dell'attoimpugnato, limitandosi ad affermare che la conoscenza del p.v.c.da parte del contribuente avrebbe esonerato l'ufficio imposi- toredall'allegarlo comunque all’avviso di accertamento.9.Il motivo è inammissibile, in quanto nel corpo della censura ri- porta il passaggio pertinente della sentenza impugnata, ma non contesta specificamente il fatto decisivo, ossia l’accertato interve- nuto raggiungimento degli effetti e così la avvenuta piena cono- scenzaaliunde del p.v.c. da parte della società, limitandosi a ripro- porre la propria prospettazione, già sottoposta all’attenzione del giudiced’appello e da questi disattesa . 10.Il terzo motivo di ricorso, in relazione all’art.360 primo comma n.5cod. proc. civ., deduce l’omesso esame di un fatto decisivo della controversiain ordine alla violazione delle garanzie del contribuente sottopostoa verifica fiscale con riferimento al capo della sentenza il qualestatuisce che « la delega rilasciata dalla parte alla G.d.F. a pro- cederea verifica in sua assenza non comporta alcun specifico obbligo acarico dei verificatori, salvo quello generale, prescritto dall'art. 52 d.P.R., di redigere processo verbale di ogni accesso (da intendersi nelsenso della complessiva verifica) e di darne copia alla parte » . Adire della ricorrente la sentenza, da un lato confermerebbe l'esi- stenza dell'obbligo in capo ai verificatori di dover consegnare alla partei verbali giornalieri e, dall’altro, ometterebbe di considerare il fattodella incontestata mancata consegna di detti verbali, non ac- cogliendol'eccezione mossa sul punto dalla società. 11.Il mezzo di impugnazione è inammissibile in quanto non coglie laratio decidendi , la quale chiaramente e correttamente afferma che l’unicoobbligo a carico dei verificatori era consegnare il p.v.c. finale alla parte verificata e non una pluralità di verbali giornalieri, non essendovi traccia della contraddittorietà supposta, né l’omesso esameipotizzato. 12. Con il quarto motivo il fallimento, ai fini dell’art.360 primo comman.5 cod. proc. civ., lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivodella controversia, nella parte in cui la CTR avrebbe apodit- ticamenteritenuto non provata la contabilizzazione di 110 assegni bancari,non esaminando la documentazione esibita (mastrini e fat- ture)dalla società.13.Il motivo è inammissibile perché tende ad ottenere una nuova valutazionedella prova e non si confronta con l’articolata motiva- zioneespressa dalla CTR nella penultima pagina della sentenza, in cuiespressamente affronta il fatto e accerta tra l’altro che « la docu- mentazionecontabile prodotta dalla parte (…) è già stata tenuta in conto dai verificatori, come risulta dal p.v.c. ove si legge (…) » . A fronte di tale accertamento fattuale parte ricorrente non fornisce prova del fatto che i mastrini depositati con il ricorso e succinta- menteindicati nel motivo alle pagg.11 - 13 del ricorso sarebbero in tuttoo in parte diversi da quelli già esaminati dai verificatori, i quali nehanno tentato la riconciliazione con i rispettivi registri facendo emergerele differenze contestate e ponendole a base dell’atto im- positivo. 14.Con il quinto motivo la ricorrente, in rapporto all’art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., censura in ordine alla statuizione della CTRcirca la ripresa per importi non fatturati e dichiarati, che sarebbe stato violato l'art. 32 d.P.R. 600/73 e per non aver la CTR tenuto conto che in sede procedimentale la contribuente non ha ricevuto mai alcun invito da parte della G.d.F. al contraddittorio e a chiari- mentiin ordine alle contestazioni mosse dall’Amministrazione. 15.Il motivo è inammissibile . Da un lato il succinto argomentare a l pagg.14e 15 del ricorso si limita a riportare il testo dell’art.32 cit. e, dall’altro, dalla sentenza non risulta che la questione dell’invito al contraddittorioe chiarimenti ai fini dell’art.32 sia stata posta all’at- tenzionedel giudice d’appello, né il motivo dà evidenza che sia stata ripropostanelle controdeduzioni in appello. In ogni caso, premesso chequella dell’art.32 cit. è una mera tecnica di indagine e non costi- tuisceun autonomo modello di accertamento, ai fini del contraddit- torioprocedimentale si osserva che è pacifico il rilascio del p.v.c. nel casodi specie e non è contestato il rispetto del termine dilatorio ex art.12comma 7 l. n.212/2000 di 60 giorni anteriormente alla notifica dell’attoimpositivo ai fini del contraddittorio, che è onere della parte instaurare.16. Con il sesto motivo, in relazione all’art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ., la contribuente prospetta l’omesso esame circa un fatto decisivo della controversia con riferimento all'art. 26 d.P.R. 600/73, con riferimento alla ripresa per contestate note di credito per un imponibile complessivo di euro 23.067,85, avendo la CTR mancatodi rilevare che la nota di credito non necessita di requisiti diforma particolari e il contribuente avrebbe chiarito, documental- mente, il contenuto delle note di credito emesse, giustificando ognunadi esse. 17.In accoglimento dell’eccezione dell’Agenzia, la censura è inam- missibile, in quanto chiaramente diretta ad ottenere da parte del giudicedi legittimità una nuova valutazione della prova, già oggetto dell’apprezzamento del giudice d’appello nell’ultima pagina della sentenza.In particolare è stato accertato dalla CTR: « non si rilevano agli atti i documenti di trasporto citati dal primo giudice» e che la contribuentenon « precisa le quantità restituite, la natura delle merci edil destinatario delle stesse » , né la ricorrente contrasta tale accer- tamento allegando e dando evidenza della presenza dei documenti insede di appello, se del caso attraverso un indice foliario degli atti delgiudizio di appello con attestazione di cancelleria da cui emerga lacircostanza contraria. 18.Il ricorso è conclusivamente rigettato per inammissibilità dei mo- tivi.Le spese di lite sono regolate come da dispositivo e seguono la soccombenza. P.Q.M. LaCorte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spesedi lite, liquidate in Euro 6 . 000,00 per compensi, oltre a spese pren
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