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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48500/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CALABRO' MARIANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato, applicando le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla aggravante e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del 10 settembre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato di energia elettrica e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso degli imputati è inammissibile, in quanto volto a sollevare censure di merito invocando una rivalutazione del materiale istruttorio; - che il secondo motivo di ricorso è generico, in quanto non chiarisce le ragioni per le quali le prove di cui si lamenta la mancata ammissione sarebbero in grado di determinare un diverso esito processuale; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CALABRO' MARIANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato, applicando le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla aggravante e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del 10 settembre 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato di energia elettrica e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso degli imputati è inammissibile, in quanto volto a sollevare censure di merito invocando una rivalutazione del materiale istruttorio; - che il secondo motivo di ricorso è generico, in quanto non chiarisce le ragioni per le quali le prove di cui si lamenta la mancata ammissione sarebbero in grado di determinare un diverso esito processuale; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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