Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1994
ECLI:EU:T:1994:64
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61994TO0088(01)_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] procedimento T-88/94 R,
Société commerciale des potasses et de l' azote, società di diritto francese con sede in Mulhouse (Francia), e
Entreprise minière et chimique, azienda pubblica francese, con sede in Parigi,
rappresentate dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], 14 A, rue des Bains,
richiedenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dal signor Berend-[OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
resistente,
avente ad oggetto una domanda di sospensione parziale dell' esecuzione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 14 dicembre 1993, relativa ad un procedimento a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (IV/M.308 ° [OSCURATO:PERSONA]+Salz/MdK/Treuhand) e una domanda di sospensione del procedimento iniziato dalla [OSCURATO:PERSONA] in forza del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di attuazione degli artt. 85 e 86 del Trattato, nella pratica IV/34.774 ° Potacan,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Antefatti e procedimento
1 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria del Tribunale il 28 febbraio 1994, la Société commerciale des potasses et de l' azote (in prosieguo: la "SCPA") e la Entreprise minière et chimique (in prosieguo: la "EMC") hanno proposto, a norma dell' art. 173, quarto comma, del Trattato che istituisce la [OSCURATO:PERSONA] europea (in prosieguo: il "Trattato CE"), un ricorso di annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 14 dicembre 1993, relativa a un procedimento a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (IV/M.308 ° [OSCURATO:PERSONA]+Salz/MdK/Treuhand).
2 Nel ricorso le richiedenti hanno chiesto che il Tribunale voglia:
° annullare parzialmente l' art. 1 della decisione nella parte in cui subordina la dichiarazione di compatibilità dell' operazione di concentrazione con il mercato comune alle condizioni enunciate al punto 63;
° annullare parzialmente la decisione nella parte in cui si accetta l' impegno indicato al punto 65, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] und Salz (in prosieguo: la "K+S") si è obbligata a modificare entro il 30 giugno 1994 la struttura della società Potacan.
3 Con separata istanza, registrata nella cancelleria del Tribunale in pari data, le richiedenti hanno inoltre presentato, ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CE:
° una domanda di sospensione dell' esecuzione della decisione impugnata nella parte in cui impone alla K+S di vendere la sua quota e/o di recedere dalla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]") e di porre fine ai rapporti contrattuali di distribuzione che la vincolano alla SCPA;
° una domanda di sospensione del procedimento avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella pratica IV/34.774 ° Potacan.
4 Il 23 marzo 1994 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato osservazioni scritte sulla presente domanda di provvedimenti urgenti. Le parti sono state sentite il 18 aprile 1994.
5 Con ordinanza 10 maggio 1994, causa T-88/94, Société commerciale des potasses et de l' azote e Entreprise minière et chimique/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-0000), il presidente del Tribunale ha ordinato alle parti di comunicare al Tribunale nel termine di due settimane le informazioni utili a verificare se ed entro quali limiti l' impegno di recedere dalla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], assunto dalla K+S e dall' impresa comune sorta dalla riunione delle attività "potassa" e "salgemma" della K+S e della [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la "MdK"), comporti lo scioglimento della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. Con la medesima ordinanza il presidente del Tribunale ha disposto la sospensione dell' esecuzione dell' art. 1 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 14 dicembre 1993, in quanto possa comportare lo scioglimento della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], fino alla pronuncia dell' ordinanza definitiva nel procedimento sommario ed ha respinto gli altri capi della domanda di provvedimenti urgenti.
6 Con lettere registrate nella cancelleria del Tribunale il 20 e il 26 maggio 1994, la [OSCURATO:PERSONA] e le richiedenti hanno comunicato al Tribunale le informazioni richieste. In particolare, hanno depositato lo statuto della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e un certo numero di lettere scambiate tra, da un lato, la K+S e, dall' altro, la SCPA e l' altro socio nella [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], l' impresa spagnola Comercial de Potasas, SA (in prosieguo: la "Coposa").
7 L' art. XII dello statuto della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] recita:
"Aufloesung und Liquidation der [OSCURATO:PERSONA]
(1) [OSCURATO:PERSONA] wird ausser aus den im Gesetz bestimmten Gruenden auch durch [OSCURATO:PERSONA] durch einen der Gesellschafter aufgeloest.
(2) [OSCURATO:PERSONA] ist jeweils zum Ende eines Geschaeftsjahres unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kuendigungsfrist durch eingeschriebenen Brief an die Geschaeftsfuehrung zu erklaeren.
(3) Der (die) ordentliche(n) oder stellvertretende(n) Geschaeftsfuehrer ist (sind) verpflichtet, unverzueglich alle anderen Gesellschafter von der Aufkuendigung zu verstaendigen.
(4) Binnen sechzig Tagen nach Erhalt einer [OSCURATO:PERSONA] ist die Aufloesung und Liquidation der [OSCURATO:PERSONA] zu beschliessen, falls nicht die uebrigen Gesellschafter innerhalb derselben Frist von sechzig Tagen die [OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA] unter UEbernahme des Geschaeftsanteiles des aufkuendigenden Gesellschafters im Verhaeltnis ihrer uebernommenen Stammeinlagen beschliessen.
(5) [OSCURATO:PERSONA] der [OSCURATO:PERSONA] und UEbernahme des Geschaeftsanteiles sind nur jene Gesellschafter verpflichtet, die fuer die [OSCURATO:PERSONA] gestimmt haben. Die anderen Gesellschafter werden als der [OSCURATO:PERSONA] beigetreten angesehen. [OSCURATO:PERSONA] sind ebenfalls von den fortsetzenden Gesellschaftern anteilsmaessig zu uebernehmen.
(6) [OSCURATO:PERSONA] fuer di abgetretenen [OSCURATO:PERSONA] entspricht dem Buchwerte auf Grund der Jahresbilanz am Ende der Kuendigungsfrist und ist binnen sechs Monaten ab Ablauf der Kuendigungsfrist zur Zahlung faellig.
(...)".
[Scioglimento e liquidazione della società
(1) Oltre alle cause previste dalla legge, la società sarà sciolta altresì per recesso di uno dei soci.
(2) Il recesso sarà esercitato, con effetto in ogni caso alla conclusione dell' esercizio sociale, a mezzo lettera raccomandata alla direzione e con un preavviso di sei mesi.
(3) L' /gli amministratore/i e il/i loro rappresentante/i notificherà/notificheranno il recesso agli altri soci.
(4) Lo scioglimento e la liquidazione della società saranno decisi nei sessanta giorni successivi al ricevimento del recesso, a meno che nel medesimo termine di sessanta giorni gli altri associati non decidano di continuare la società, rilevando le quote del socio che ha notificato il recesso, contemporaneamente ed in proporzione alle loro quote.
(5) Solo i soci che avranno votato per la prosecuzione saranno tenuti a rilevare proporzionalmente le quote. Gli altri saranno considerati anch' essi recedenti e le loro quote saranno ugualmente rilevate dai soci che proseguono la società.
(6) Il prezzo d' acquisto delle quote sarà pari al loro valore contabile secondo il bilancio annuale compilato al termine del periodo di preavviso e sarà versato nel termine di sei mesi dalla fine del periodo di preavviso.
(...)].
8 Con lettere 16 febbraio 1994 la K+S ha offerto alla SCPA e alla Coposa la propria quota della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. Non avendo ricevuto risposta positiva né dalla SCPA né dalla Coposa, la K+S, con lettera 24 marzo 1994, ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] il proprio recesso a norma dell' art. XII dello statuto, con effetto al più tardi il 30 aprile 1995.
9 Il giudice del procedimento sommario, avendo preso conoscenza delle informazioni comunicate dalle parti in ottemperanza alla sua ordinanza 10 maggio 1994, già citata, ritiene di disporre di elementi sufficienti a pronunciarsi sulla fondatezza della domanda di provvedimenti urgenti. Per quanto attiene all' esposizione dei fatti all' origine della controversia e delle argomentazioni delle parti, si rinvia alla citata ordinanza del presidente del Tribunale 10 maggio 1994; quegli elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento del giudice in sede di procedimento sommario.
In diritto
10 A norma del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato e dell' art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle [OSCURATO:PERSONA] europee (GU L 139, pag. 1), emendata con decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE, (GU L 144, pag. 21), il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o i provvedimenti provvisori necessari.
11 L' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le domande relative a provvedimenti provvisori ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato devono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto. I provvedimenti richiesti devono avere natura provvisoria nel senso che non devono pregiudicare la pronuncia sul merito (v. ordinanza del presidente del Tribunale 6 luglio 1993, T-12/93 R, CCE Vittel e CE Pierval/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-785).
Sulla questione se ed entro quali limiti l' impegno di recedere dalla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] assunto dalla K+S e dall' impresa comune comporti lo scioglimento della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] delle parti
12 Nelle osservazioni depositate in esito alla richiesta di informazioni contenuta nella citata ordinanza del presidente del Tribunale 10 maggio 1994, le richiedenti hanno sostenuto che, se la K+S e l' impresa comune avessero adempiuto la condizione posta dall' art. 63 della decisione dedotta in lite, ne sarebbe ineluttabilmente derivato, in forza dello statuto della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], lo scioglimento della stessa. Infatti gli altri due soci della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], la SCPA e la Coposa, non avendo dato seguito alla proposta, fatta dalla K+S e dall' impresa comune, di rilevare le loro quote, sono da ritenersi anch' essi recedenti. Orbene, poiché i quattro soci detengono la totalità del capitale sociale, la società deve essere ineluttabilmente sciolta e liquidata per mancanza di un socio che la continui.
13 Le richiedenti evidenziano d' altra parte che, anche se la SCPA si fosse proposta di rilevare le quote della K+S e dell' impresa comune, le sarebbe stato impossibile proseguire da sola le attività sociali, in mancanza di una risposta analoga da parte della Coposa. In ogni caso, motivi di bilancio e considerazioni d' ordine finanziario avrebbero reso praticamente impossibile la prosecuzione della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] dopo il recesso della K+S e dell' impresa comune, che costituivano circa il 76% del finanziamento della società.
14 Infine, le richiedenti sostengono che, a parte le quattro imprese attualmente socie della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], nessun altro potenziale candidato sarebbe in grado di sostituire la K+S e l' impresa comune nella [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. Infatti l' unico altro produttore presente sul mercato europeo della potassa ° la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") ° era già a sua volta uscito dalla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] nel 1988 per perseguire una propria politica di esportazione.
15 Da parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che lo scioglimento della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] non possa essere considerato una conseguenza ineluttabile della decisione di recesso di uno o più soci. Infatti, secondo la resistente, dall' art. XII, n. 4, dello statuto della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] risulta chiaramente che, in caso di recesso di uno o più soci, gli altri hanno la possibilità di continuare la società rilevando quote di quelli che hanno notificato il recesso. Nel caso di specie, sia la SCPA sia la Coposa avevano tempo fino al 25 maggio 1994 circa per dichiarare la loro intenzione di avvalersi di tale possibilità, cosa che non risulta sia avvenuta.
16 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], da ciò discende che, sebbene l' impegno da essa accettato contenga le parole "und damit die [OSCURATO:PERSONA] aufzuloesen" (e conseguentemente sciogliere la società), in realtà l' uscita della K+S e dell' impresa comune dalla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] non comporta il suo automatico scioglimento; secondo la [OSCURATO:PERSONA] le sorti della società dipendono dagli altri soci, tra i quali le richiedenti, poiché dispongono dei mezzi per evitare lo scioglimento. Quindi, mancando un nesso di causalità tra la condizione dell' uscita della K+S e dell' impresa comune dalla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e il suo eventuale scioglimento, la condizione impugnata non sarebbe atta a creare un rischio di danno grave e irreparabile per i richiedenti o per la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], che finora è estranea al procedimento.
Valutazione del giudice del procedimento sommario
17 Occorre ricordare anzitutto che il citato art. XII dello statuto della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] prevede al n. 1 lo scioglimento della società per recesso di uno dei soci; lo stesso art. XII, al n. 4, stabilisce che gli altri soci possono decidere di continuare la società, rilevando le quote del socio che ha notificato il recesso.
18 Ne discende quindi che non si può prima facie concludere che l' uscita di uno o più soci dalla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ne comporti ineluttabilmente lo scioglimento, in quanto gli altri soci hanno la possibilità di decidere la sua prosecuzione.
19 Tuttavia occorre accertare se nel caso di specie esista realmente tale possibilità di continuare la società o se, invece, sia puramente ipotetica e la società debba necessariamente sciogliersi.
20 In proposito si deve notare in primo luogo che la K+S e l' impresa comune detengono insieme il 50% del capitale della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. Stando alle informazioni comunicate al Tribunale, nessuno degli altri soci, ovvero la SCPA e la Coposa, ciascuna in possesso del 25% del capitale della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], ha accettato di rilevare le quote della K+S e dell' impresa comune. Anch' essi sono quindi da ritenersi recedenti a norma dell' art. XII, n. 5, dello statuto della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. Pertanto non resterebbe alcun socio nella società, e questa sarebbe ineluttabilmente sciolta.
21 Occorre in secondo luogo sottolineare che, sebbene la SCPA e la Coposa abbiano la facoltà di decidere la prosecuzione della società rilevando le quote della K+S e dell' impresa comune, nel caso di specie tale facoltà risulta cionondimeno puramente teorica. Infatti, ammesso che la SCPA avesse deciso di rilevare delle quote, affinché la società continuasse ad esistere senza ridursi ad un unico socio sarebbe stato necessario che anche la Coposa avesse fatto lo stesso, cosa che, stando alle informazioni di cui dispone il Tribunale, non si è verificata, in quanto la Coposa non ha dato seguito all' offerta di vendita delle loro quote formulata dalla K+S e dall' impresa comune.
22 In terzo luogo, le richiedenti hanno prodotto elementi da cui risulta prima facie che la struttura del mercato rende molto difficile, se non impossibile, che altri soci subentrino alla K+S e all' impresa comune nella [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. Infatti, oltre alla Coposa, vi è un solo altro produttore sul mercato europeo o della potassa, cioè la [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta è uscita dalla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] nel 1988 per perseguire una propria politica di esportazione.
23 Infine, secondo le informazioni fornite al Tribunale dalle richiedenti nell' esercizio conclusosi il 30 aprile 1993, la K+S e la MdK rappresenterebbero il 76% circa del finanziamento della società, il che implica che, venendo meno la loro partecipazione, il funzionamento della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] ne sarebbe gravemente compromesso.
24 Dal complesso delle considerazioni sin qui svolte discende che i documenti prodotti dalle parti dimostrano prima facie che l' uscita della K+S e dell' impresa comune dalla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], cui la [OSCURATO:PERSONA] ha subordinato la declaratoria di compatibilità dell' operazione di concentrazione con il mercato comune, comporta nella pratica lo scioglimento della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in quanto gli altri soci non avrebbero reali possibilità di evitare tale evento, dopo l' uscita dei due soci principali.
25 E' senz' altro esatto che lo statuto della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] postula di per sé una situazione del genere. Infatti alle richiedenti si prospetterebbero le stesse conseguenze anche qualora, a prescindere dalla decisione impugnata, la K+S e/o la MdK avessero autonomamente deciso di uscire dalla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, sebbene non si possa dimenticare che, come risulta dal punto 63 della decisione impugnata, proprio la K+S e l' impresa comune hanno assunto l' impegno verso la [OSCURATO:PERSONA] di uscire dalla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], cionondimeno tale condizione è imposta dalla decisione impugnata.
26 In sede di procedimento sommario occorre pertanto accertare se nella specie sussistano le condizioni che consentono, in punto di diritto, la concessione dei provvedimenti urgenti richiesti.
Sul fumus boni juris
27 Occorre ricordare che le richiedenti sostengono, nel ricorso principale, che la condizione del recesso della K+S e dell' impresa comune dalla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] non è necessaria né utile al mantenimento di un' effettiva concorrenza ai sensi dell' art. 2, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (versione riveduta, pubblicata nella GU 1990, L 257, pag. 13), giacché la cooperazione nell' ambito della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] riguarda soltanto le vendite fuori della [OSCURATO:PERSONA] europea e non può quindi esplicare alcun effetto sul comportamento concorrenziale dei suoi soci nella [OSCURATO:PERSONA].
28 L' analisi di tali elementi non può tuttavia essere approfondita in questa sede. Occorre peraltro aggiungere che non può escludersi che la condizione relativa al recesso della K+S e dell' impresa comune dalla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] sia lesiva dei diritti dei terzi, nel caso di quelli degli altri due soci della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], tra i quali la richiedente SCPA, i quali non erano parti nel procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, la questione se ed entro quali limiti la [OSCURATO:PERSONA] possa imporre, in procedimenti relativi al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, oneri e obblighi atti a pregiudicare gravemente i diritti di terzi estranei al procedimento richiede un esame approfondito.
29 Pertanto, in sede di procedimento sommario non si possono prima facie ritenere destituiti di ogni fondamento i motivi dedotti dalle richiedenti, rigettando quindi la domanda di sospensione della decisione impugnata, nella parte in cui impone alla K+S di cedere la sua quota e/o di uscire dalla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (v., in particolare, ordinanza del presidente del Tribunale 19 febbraio 1993, cause riunite T-7/93 R e T-9/93 R, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-131).
Sul rischio di danno grave e irreparabile
30 Risulta da una giurisprudenza consolidata che l' urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori dev' essere valutata in riferimento alla necessità di una pronuncia interlocutoria per evitare il verificarsi di un danno grave e irreparabile per il richiedente. Spetta a quest' ultimo provare di non poter attendere l' esito del procedimento principale senza subire un danno che comporti conseguenze gravi e irreparabili (v. ordinanza CCE Vittel e CE Pierval/[OSCURATO:PERSONA], già citata).
31 Al riguardo occorre ricordare che il presidente del Tribunale con la citata ordinanza 10 maggio 1994 ha disposto la sospensione dell' esecuzione dell' art. 1 della decisione impugnata, in quanto possa comportare lo scioglimento della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], fino alla pronuncia dell' ordinanza definitiva nel procedimento sommario, e ha poi respinto gli altri capi della domanda di provvedimenti provvisori. La presente ordinanza, quindi, riguarda solo la domanda diretta ad ottenere che il Tribunale ordini alla [OSCURATO:PERSONA] di sospendere l' esecuzione della decisione impugnata, nella parte in cui impone alla K+S la dismissione della sua quota e/o l' uscita dalla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. Un provvedimento del genere comporterebbe la sospensione dell' esecuzione di uno degli impegni assunti verso la [OSCURATO:PERSONA] dalla K+S e dall' impresa comune e, pertanto, la prosecuzione di una situazione che la decisione impugnata ritiene essere di ostacolo a un' effettiva concorrenza sul mercato.
32 Attesa tale situazione di fatto e di diritto, in sede di procedimento sommario occorre contemperare l' interesse alla buona amministrazione della giustizia con gli interessi delle parti, compreso l' interesse della [OSCURATO:PERSONA] al ripristino di un' effettiva concorrenza, onde evitare contestualmente una situazione irreversibile e un danno grave e irreparabile per una delle parti della controversia, oppure per la collettività.
33 E' in linea di principio incontestabile che lo scioglimento di una società costituisce per questa un danno grave e irreparabile. Lo stesso vale per i soci, in particolare quando tale società effettua la distribuzione di una parte considerevole dei loro prodotti e costituisce lo strumento del loro smercio sul mercato internazionale. Orbene, rimettere in discussione il sistema di distribuzione che i soci della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], tra i quali la richiedente SCPA, utilizzano da molti anni per la vendita dei propri prodotti sui mercati internazionali, può modificare le condizioni di accesso a tali mercati a tal punto da configurare l' estrema difficoltà, se non l' impossibilità, di un loro ulteriore ripristino, in caso di accoglimento del ricorso principale (v. ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], già citata).
34 Per contro, in caso di sospensione dell' esecuzione della condizione imposta dalla decisione impugnata a proposito del recesso della K+S e dell' impresa comune dalla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], le imprese non subirebbero alcun danno. Infatti essere sarebbero sempre libere di uscire dalla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] o di restarvi fino alla pronuncia della sentenza del Tribunale sul ricorso proposto dalle richiedenti. La sospensione dell' esecuzione della decisione contestata avrebbe quindi l' unico effetto di far sì che la dichiarazione di compatibilità con il mercato comune dell' operazione di concentrazione notificata sia provvisoriamente sottratta alla condizione del recesso della K+S e dell' impresa comune dalla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].
35 Per quanto riguarda l' interesse della [OSCURATO:PERSONA] al ripristino di un' effettiva concorrenza sul mercato, occorre contemperarlo con l' interesse dei due soci della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estranei all' operazione di concentrazione, tra i quali la richiedente, ad evitare un danno grave e irreparabile come quello derivante dallo scioglimento della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] in conseguenza dell' adempimento dell' obbligo imposto dalla decisione impugnata.
36 Al riguardo occorre considerare che, mentre lo scioglimento di una società, come è stato osservato sopra, comporta per i soci, nel caso di specie per la SCPA, un rischio di mutamento delle condizioni di accesso al mercato internazionale atto a configurare l' estrema difficoltà, se non l' impossibilità, del loro successivo ripristino in caso di accoglimento del ricorso principale, il ripristino di un' effettiva concorrenza nel mercato non è invece pregiudicato, nel caso di specie, dalla sospensione temporanea della condizione in esame imposta dalla decisione impugnata.
37 Stando così le cose, e alla luce del complesso delle considerazioni sin qui svolte, va disposta la sospensione dell' esecuzione dell' art. 1 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 14 dicembre 1993, nella parte in cui impone il recesso della K+S e dell' impresa comune dalla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], fino alla pronuncia del Tribunale sul ricorso principale.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
[OSCURATO:PERSONA]
così provvede:
1) E' sospesa, fino alla pronuncia della sentenza del Tribunale sul ricorso principale, l' esecuzione dell' art. 1 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 14 dicembre 1993, relativa ad un procedimento a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (IV/M.308 ° [OSCURATO:PERSONA]-Salz/MdK/Treuhand), nella parte in cui impone il recesso della [OSCURATO:PERSONA] und Salz e dell' impresa comune dalla [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 15 giugno 1994.