Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00329/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce il vizio della motivazione sulla ritenuta responsabilità dell'imputato, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non specifici; si prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen.; per altro si contesta, nel corpo del motivo, la mera illogicità della motivazione.

Il secondo motivo, relativo al rigetto della richiesta del riconoscimento della continuazione con i reati oggetto di altra sentenza, è manifestamente infondato, perché deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione che non emerge dal provvedimento impugnato.

Corretto è il rigetto tenuto conto del lasso di tempo trascorso tra i fatti: si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle emende.

Così deciso il 1 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce il vizio della motivazione sulla ritenuta responsabilità dell'imputato, è inammissibile perché è stato proposto per motivi non specifici; si prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen.; per altro si contesta, nel corpo del motivo, la mera illogicità della motivazione. Il secondo motivo, relativo al rigetto della richiesta del riconoscimento della continuazione con i reati oggetto di altra sentenza, è manifestamente infondato, perché deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione che non emerge dal provvedimento impugnato. Corretto è il rigetto tenuto conto del lasso di tempo trascorso tra i fatti: si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle emende. Così deciso il 1 dicembre
Sentenza Cassazione n. 00329/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris