CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 maggio 2026
Cassazione n. 13492/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
assetto,loro studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 46, in virtù di procuraspeciale in atti;ricorrentecontroItalgas [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tem-pore, rappresentata e difesa dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], nonchédall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA], con do-micilio eletto presso il loro studio in Roma, Piazza di Spagna 15, invirtù di procura speciale in atti;controricorrente e ricorrente in via incidentaleavverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 765/2024,pubblicata il 22/04/2024, notificata il 23/04/2024.Numero registro generale 13978/2024Numero sezionale 3950/2025Numero di raccolta generale 13492/2026Udita la relazione della causa svolta all'udienza camerale del 14/11/Data pubblicazione 09/05/20262025 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOIl Comune di [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio davanti alTribunale di Venezia la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. esponendo che: -il Comune di Venezia aveva sottoscritto con la società [OSCURATO:PERSONA].p.a. (le cui quote di partecipazione pubblica erano state poi cedutea [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) un contratto di concessione avente ad oggettoil pubblico servizio di produzione, erogazione e distribuzione del gasnell'ambito del territorio comunale per una durata quarantennale,dal 1/06/1970 al 31/05/2010; - l'art. 7 dell'atto di concessione di-sciplinava le modalità di rimborso da applicarsi “al termine normaleo anticipato della concessione”, prevedendo all'uopo la suddivisionedei cespiti costituenti la rete e gli impianti di distribuzione del gas intre differenti Blocchi (Blocco A: cespiti costituiti dai beni realizzati nelprimo trentennio tra il 1/06/1970 e 31/05/2000; Blocco B: cespiti dalavori di rinnovamento sui beni posati nel primo trentennio; BloccoC: cespiti costituiti dai beni realizzati dopo il primo trentennio); -esclusivamente per i beni appartenenti al Blocco A era prevista ladevoluzione a titolo gratuito in favore dell'Amministrazione, a frontedi un obbligo a carico della concessionaria di costituire “un fondo diammortamento mediante accantonamento delle quote di ammorta-mento finanziario (per devoluzione o ritenzione gratuita) e di quelledi ammortamento industriale (per sopperire ai deperimenti e per irinnovi), queste seconde determinate in misura tale da consentire alcontempo un'equa remunerazione del capitale investito”; - l'origina-rio rapporto concessorio era stato integrato da tre atti aggiuntivi(1986, 1988 e 1995) che non avevano però apportato alcuna modi-fica alla disciplina di devoluzione gratuita di cui al richiamato art. 7;- in particolare con l'atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Comune di Venezia aveva2 di 29Numero registro generale 13978/2024Numero sezionale 3950/2025ceduto a Italgas la propria quota del 36% del capitale sociale di Ve-Numero di raccolta generale 13492/2026neziana gas s.p.a. e prorogato la durata della concessionDeat af piunbobl icazlio ne 09/05/202631/05/2025, a fronte di ulteriori trasferimenti e lavori, con elimina-zione del canone di concessione di cui all'art. 5 e mantenendo per ilresto vigenti le pattuizioni di cui all'originario contratto; - con la l.r.Veneto n. 11 del 1999 era stato istituito il Comune di [OSCURATO:PERSONA], mediante scorporo di parte del territorio del Comune di Vene-zia, e il primo era subentrato in tutti i rapporti giuridici attivi e passividel secondo, tra cui anche il rapporto concessorio di cui sopra; -successivamente, il settore della distribuzione del gas era stato in-teressato da una riforma che aveva liberalizzato l'attività di impor-tazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione evendita di gas naturale, introducendo la scelta della gara pubblicacome unica forma di assegnazione del servizio di distribuzione (di-rettiva n. 30/98/CE, d.lgs. n. 164 del 2000 e relativi D.M. di attua-zione); - in ottemperanza delle predette disposizioni, il Comune diCavallino Treporti aveva conferito al Comune di Venezia la delegadella funzione di stazione appaltante per la gestione della gara perl'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, ma si erariservato di reperire autonomamente e direttamente presso il ge-store uscente del servizio di distribuzione del gas naturale le infor-mazioni necessarie per determinare il valore di rimborso dovuto aquest'ultimo (art. 2, comma 1 e 6, del D.M. n. 226/2011); - a seguitodella trasmissione da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. della documenta-zione concernente lo stato di consistenza fisico degli impianti eranoinsorte con la stessa delle divergenze in merito alla stima del valoredi rimborso dei cespiti del Blocco A, in quanto il Comune sostenevache doveva trovare applicazione l'art. 7 dell'atto di concessione, inmateria di cessazione anticipata della medesima, con conseguentedevoluzione gratuita dei beni del Blocco A e insussistenza in capoalla convenuta di qualsivoglia diritto al rimborso per i cespiti che lastessa avrebbe dovuto già integralmente ammortizzare entro il3 di 29Numero registro generale 13978/2024Numero sezionale 3950/2025Numero di raccolta generale 13492/20262010; - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva quindi impugnato davanti al TARData pubblicazione 09/05/2026Veneto gli atti e le delibere con cui il Comune aveva determinato ilvalore del rimborso spettante a Italgas, quale gestore uscente delservizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale,escludendo dal computo i cespiti del Blocco A, sul presupposto chegli stessi fossero già stati acquisiti al patrimonio indisponibile delloente pubblico in forza della loro devoluzione gratuita; - il TAR Veneto,con la sentenza n. 989/2017 (TAR Veneto, Sez. I, Sentenza n. 989del 9/11/2017) aveva respinto il ricorso, escludendo che la prorogadella durata della concessione al 31/05/2025 e l'anticipazione dellascadenza introdotta ope legis al 31/12/2012 avessero fatto venirmeno il diritto del Comune alla devoluzione gratuita dei beni del c.d.Blocco A; - il giudice amministrativo non aveva solo accertato il di-ritto del Comune alla devoluzione gratuita dei beni del Blocco A, magli aveva anche riconosciuto il diritto al pagamento del canone per illoro utilizzo, affermando che «Le argomentazioni appena svolte asupporto della reiezione del primo motivo del ricorso originario, im-pongono il rigetto anche del secondo motivo dello stesso, con il qualesi contesta la decisione della P.A. di stabilire che il canone dovutoper l'uso dei cespiti del c.d. blocco A sia versato (così dal gestoreuscente in regime di prorogatio, come dal futuro aggiudicatario delservizio di distribuzione del gas) al Comune di Cavallino-Treporti.Detta decisione costituisce, infatti, un'esplicazione del tutto legittimadel diritto dominicale sui beni del cd. Blocco A, acquistato dal Co-mune di Cavallino-Treporti resistente a seguito del perfezionamentodella devoluzione gratuita di tali beni: al suddetto acquisto conseguenaturaliter il versamento del canone al Comune, quale proprietariodegli stessi. In altre parole, la devoluzione gratuita dei beni è il pre-supposto su cui si basa la pretesa del Comune di Cavallino-Treportidi ottenere il pagamento del canone per l'utilizzo dei medesimi: unavolta dimostrata la legittimità di detto presupposto e l'infondatezzadelle censure mosse nei suoi riguardi, ne consegue la legittimità an-4 di 29Numero registro generale 13978/2024Numero sezionale 3950/2025che della pretesa del Comune al pagamento del canone e l'infonda-Numero di raccolta generale 13492/2026tezza delle censure formulate avverso tale pretesa»; - la Dsautad pudbebltictaazio ne 09/05/2026pronuncia era stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. davanti al Con-siglio di Stato, il quale, con sentenza n. 588/2019 (Cons. Stato, Sen-tenza n. 588 del 24/01/2019), aveva rigettato l'appello e confermatoche la proprietà dei beni realizzati dalla concessionaria entro il tren-tennio dalla stipula della concessione si era devoluta gratuitamentein favore dell'Amministrazione comunale. Il giudice amministrativoaveva altresì ritenuto infondato il secondo motivo di gravame, con ilquale l'appellante aveva censurato la decisione dell'Amministrazionedi prevedere che il gestore uscente in regime di prorogatio e il futuroaggiudicatario fossero tenuti a corrispondere un canone per l'utilizzodi impianti divenuti di proprietà del Comune, affermando che «non èrevocabile in dubbio che il pagamento del canone costituisca espli-cazione legittima dell'esercizio del diritto dominicale, acquisito invirtù del trasferimento del bene stabilito dalla fonte convenzionale,al verificarsi dei requisiti (scadenza della concessione, realizzazionedei beni relativi al servizio gas entro i trent'anni, conseguente devo-luzione gratuita di quei beni determinati al patrimonio indisponibiledell'Ente), senza che possa riconoscersi efficacia traslativo-costitu-tiva al verbale di consegna ….» ed escludendo che sussistesse il de-dotto vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il primo giudice; -avverso tale sentenza del Consiglio di Stato n. 588/2019 [OSCURATO:PERSONA].p.a. aveva proposto ricorso per revocazione per errore di fatto, cheperò era stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 2187/2019;- era stato dunque riconosciuto con sentenza passata in giudicato ildiritto di proprietà del Comune, a partire dal 1/06/2010, sui beni inargomento e di percepire – per la quota ad esso spettante ed a par-tire dal momento contrattualmente stabilito, e cioè dal 1/06/2010 –i frutti civili dei cespiti, consistenti negli impianti di rete adibiti alservizio di distribuzione del gas, ed impiegati dal gestore nello svol-gimento della concessione nell'ambito del territorio comunale; - tale5 di 29Numero registro generale 13978/2024Numero sezionale 3950/2025Numero di raccolta generale 13492/2026canone doveva essere determinato tenendo conto del fatto che l'Au-Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]torità di Regolazione per [OSCURATO:PERSONA] e Ambiente (ARERA) determinaperiodicamente una quota della tariffa riferita alla distribuzione, de-stinata funzionalmente alla remunerazione del capitale investito,quota posta a carico degli utenti, che la pagano insieme con la bol-letta emessa dal soggetto erogatore (venditore), il quale poi la tra-sferisce al distributore; - più precisamente, atteso che l'ARERA pub-blica annualmente il valore unitario della remunerazione del capitalee del valore dell'ammortamento per ogni località tariffaria, la remu-nerazione del capitale di proprietà del Comune doveva essere deter-minata moltiplicando il parametro definito con proprio provvedi-mento dall'Autorità per il numero degli utenti, nei limiti della quotapercentuale di proprietà pubblica; - secondo una perizia di stima re-datta da un professionista incaricato dal Comune, il valore di remu-nerazione per la quota di proprietà dell'impianto di distribuzione delgas metano ad esso spettante per gli anni dal 2010 al 2018 andavaquantificato in € 4.699.129,00; - in particolare, sulla base della re-golamentazione tariffaria stabilita da ARERA, si doveva tener contodella remunerazione annuale della quota di RAB (Regulatory AssetBase, ossia il [OSCURATO:PERSONA]) di proprietà co-munale e dei relativi ammortamenti annuali; - a tal fine, si era pro-ceduto acquisendo i costi effettivamente consuntivati nel bilanciocertificato di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la realizzazione degli impianti alvalore dell'anno di posa dei cespiti, per poi attualizzarli agli anni diriferimento (nel caso di specie dal 1/06.2010 al 31/12/2018) appli-cando gli indici di incremento del costo della vita ISTAT e pervenirecosì a determinare il valore delle immobilizzazioni materiali lorde; -dal valore delle immobilizzazioni materiali lorde bisognava detrarreil fondo di ammortamento, calcolato in base alle vite utili dei diversicespiti come definite dall'ARERA, giungendo in tal modo a quantifi-care il valore delle immobilizzazioni materiali nette; - da tale cifrabisognava, quindi, sottrarre i contributi pubblici e privati percepiti6 di 29Numero registro generale 13978/2024Numero sezionale 3950/2025Numero di raccolta generale 13492/2026dal gestore calcolati secondo i parametri previsti dall'ARERA, otte-Data pubblicazione 09/05/2026nendo così il valore del RAB, che costituiva la base per la determi-nazione del canone dovuto, il quale era composto da una voce rela-tiva al servizio di distribuzione (reti, impianti, allacci, ecc.) e da unavoce relativa al servizio di misura (tutto ciò che esulava dalla rete didistribuzione e quindi i contatori e il servizio di misurazione); - en-trambe le voci erano state determinate moltiplicando il valore delRAB con riguardo ad entrambi i servizi per una percentuale stabilitadall'ARERA denominata WACC e quindi sommando a tale valore laquota di ammortamento dell'anno di riferimento; - le somme cheItalgas [OSCURATO:SOCIETA]. doveva versare al Comune di [OSCURATO:PERSONA] quindi pari: per il 2010 ad € 385.732,00; per il 2011 ad €644.126,00; per il 2012 ad € 624.093,00; per il 2013 ad €601.789,00; per il 2014 ad € 546.954,00; per il 2015 ad €528.540,00; per il 2016 ad € 477.450,00; per il 2017 ad €440.277,00; per il 2018 ad € 450.167,00, per un totale di €4.699.129,00.Sulla scorta delle illustrate premesse, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l'accertamento che esso era divenuto proprietario afar data dal 1/06/2010 dei beni del Blocco A e che, in tale qualità,aveva diritto a percepire da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. l'importo di €4.699.129, o la diversa somma ritenuta giusta all'esito del giudizio,a titolo di corrispettivo per l'utilizzo dal 1 giugno 2010 e fino al 31dicembre 2018, dei beni e delle reti degli impianti di distribuzione dicui al suddetto Blocco A, con gli interessi di cui all'art. 1284 c.c. dallanotifica della citazione al saldo e agli interessi sugli interessi ex art.1283 c.c. dalla data della notifica della citazione fino al saldo.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale contestava la fondatezzadella pretesa del Comune al pagamento di detto corrispettivo o ca-none per il godimento dei beni menzionati e chiedeva in via ricon-venzionale la condanna di quest'ultimo alla restituzione della sommadi € 37.313,69 indebitamente corrisposta a titolo di canone per l'oc-7 di 29Numero registro generale 13978/2024Numero sezionale 3950/2025Numero di raccolta generale 13492/2026cupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) nel periodo dal 1/01/Data pubblicazione 09/05/20262013 al 31/12/2018 per i cespiti del Blocco A, nonostante che in basealle disposizioni regolamentari del comune in materia ed al combi-nato disposto degli artt. 63, comma 1, e 49, comma 1, lett. e), delD. Lgs. n. 507/1993 e da ultimo anche dell'art. 8, comma 5, del D.M.n. 226/2011, tale canone non fosse dovuto per le occupazioni conimpianti adibiti a servizi pubblici, nei casi in cui ne fosse prevista ladevoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della con-cessione.Con sentenza n. 1228/2022, il Tribunale di Venezia dichiaravache il Comune di [OSCURATO:PERSONA] era proprietario a far data dal1/01/2013 dei beni del Blocco A, ma rigettava le altre domande pro-poste dal Comune stesso. Accoglieva, inoltre, la domanda riconven-zionale svolta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., condannando il Comune a resti-tuire la somma di € 37.313,69, oltre agli interessi legali dal 25/10/2020 al saldo nonché a rifonderle le spese di lite.Avverso l'indicata pronuncia il Comune di [OSCURATO:PERSONA] pro-poneva appello, affidato a sei motivi di gravame.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si costituiva nel giudizio di appello, chie-dendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.La Corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 765/2024, sta-tuiva come segue: «definitivamente pronunziando, contrariis rejec-tis, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dellasentenza impugnata, che conferma quanto al resto:1) dichiara il di-fetto di giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla domandadi accertamento del diritto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla de-voluzione gratuita dei cespiti del cd. blocco A; 2) rigetta la domandadi condanna del Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dellesomme versate a titolo di canone per l'occupazione di spazi e areepubbliche, in quanto infondata; 3) compensa in ragione di un quartole spese del giudizio di primo grado e condanna il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la quota residua, che si8 di 29Numero registro generale 13978/2024Numero sezionale 3950/2025liquida in € 30.000,00 per compensi ed in € 388,50 per esborsi, oltreNumero di raccolta generale 13492/2026a spese generali, IVA e CPA come per legge; 4) compensa inDa rtaa pgubibolicnaezio ne 09/05/2026di un quarto le spese del giudizio di secondo grado e condanna ilComune di [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la quotaresidua, che si liquida in € 30.000,00 per compensi, oltre a spesegenerali, IVA e CPA come per legge.»Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Co-mune, affidato a cinque motivi di doglianza.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.si è difesa con controricorso e ha formulatodue motivi di ricorso incidentale.Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso principale è dedotta la violazionee/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione del divieto del ne bis in idem,in ragione della ritenuta violazione del giudicato amministrativo for-matosi in ordine al momento in cui si è verificata la devoluzione gra-tuita dei beni del Blocco A a favore del Comune.Con il secondo motivo di ricorso principale è dedotta la violazionee/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione del divieto del ne bis in idem,in ragione della ritenuta violazione del giudicato formatosi nell'am-bito del processo amministrativo in merito all'an del diritto del Co-mune di Cavallino alla percezione da parte di Italgas del canoned'uso dei cespiti di rete divenuti di proprietà pubblica per effetto delladevoluzione gratuita.Con il terzo motivo di ricorso principale è dedotta la violazionedegli artt. 37 c.p.c. e 133 d.lgs. n. 104 del 2010, in relazione all'art.360, comma 1, n. 1, c.p.c., per il mancato rilievo della giurisdizioneesclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. c),d.lgs. n. 104 del 2010, nonché la violazione del giusto processo e del9 di 29Numero registro generale 13978/2024Numero sezionale 3950/2025divieto del ne bis in idem, per avere la Corte d'appello erroneamenteNumero di raccolta generale 13492/2026affermato la giurisdizione del giudice ordinario in merito allaD raitac hpuibeblsictaazio ne 09/05/2026di riconoscimento del diritto del Comune di Cavallino alla ricezioneda parte di Italgas del canone d'uso dei cespiti di rete divenuti diproprietà pubblica, in luogo della giurisdizione del giudice ammini-strativo, che ha statuito sull'an del vantato credito.Con il quarto motivo di ricorso principale è dedotta la violazionee/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 453, l. n. 232 del 2016,dell'art. 8, comma 3, D.M. n. 226/2011, in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., nonché la violazione e/o falsa applicazionedell'art. 7 della [OSCURATO:PERSONA]. n. 19309/1970, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenutoinfondata la pretesa del Comune di Cavallino di ottenere la compo-nente del vincolo sui ricavi, costituita dal costo del capitale e degliammortamenti, violando la disciplina di regolamentazione del rap-porto concessorio e i criteri definiti dall'ARERA di regolazione delletariffe di distribuzione del gas.Con il quinto motivo di ricorso principale è dedotta la violazionedell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., peravere la Corte d'appello condannato il Comune di Cavallino a rimbor-sare le spese legali del primo e del secondo grado di giudizio.2. Con primo motivo di ricorso incidentale è dedotta la violazionee/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 346 c.p.c. in re-lazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché la Corte, nel rifor-mare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accolto ladomanda riconvenzionale di Italgas, volta ad ottenere la restituzionedelle somme corrisposte a titolo di COSAP nel periodo compreso trail 1/01/2013 al 31/12/2018 per i cespiti del Blocco A, non ha esami-nato le eccezioni sollevate da [OSCURATO:PERSONA] in primo grado, non af-frontate dal Giudice di prime cure e ritualmente riproposte da Italgasin appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c.10 di 29Numero registro generale 13978/2024Numero sezionale 3950/2025Con il secondo motivo di ricorso incidentale è dedotta la viola-Numero di raccolta generale 13492/2026zione e/o falsa applicazione dell'art. 63, comma 1, d.lgs. nD. a4ta 4pu6bb ldicaezlio ne 09/05/20261997 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché la Corted'appello, nel riformare la sentenza di primo grado nella parte in cuiaveva accolto la domanda riconvenzionale di Italgas, ha violato e/omalamente applicato la disciplina in materia di canone per l'occupa-zione di spazi e aree pubbliche del Comune, omettendo di conside-rare la specifica funzione che tale canone è chiamato ad assolvere.3. Per ragioni di ordine logico-giuridico occorre esaminare con-giuntamente il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso princi-pale, tra loro strettamente connessi, nella parte in cui è dedotta laviolazione del divieto del ne bis in idem, da ritenersi fondati, essendoravvisabile il giudicato esterno sulla giurisdizione del giudice ammi-nistrativo su tutte le domande formulate dal Comune.3.1. Com'è noto, il passaggio in cosa giudicata di una pronunciadel giudice ordinario, ovvero del giudice amministrativo, recante sta-tuizioni sul merito di una pretesa attinente ad un determinato rap-porto, estende i suoi effetti al presupposto della sussistenza dellagiurisdizione di detto giudice su tale rapporto, indipendentementedal fatto che essa sia stata o meno oggetto di esplicita declaratoriae, quindi, osta a che la giurisdizione di quel giudice possa esserecontestata in successive controversie fra le stesse parti aventi titolonel medesimo rapporto davanti a un giudice diverso, avendo il giu-dicato esterno la medesima autorità di quello interno, in quanto cor-rispondono entrambi all'unica finalità dell'eliminazione dell'incer-tezza delle situazioni giuridiche e della stabilità delle decisioni (Cass.,Sez. Un., Sentenza n. 28179 del 10/12/2020; Cass., Sez. Un., Ordi-nanza n. 21065 del 13/10/2011).Il giudicato esterno è rilevabile anche d'ufficio, ove risulti daglinuncia del giudice di merito, la Corte di Cassazione può rilevare laquestione ed accertare l'esistenza e la portata del giudicato con co-11 di 29Numero registro generale 13978/2024Numero sezionale 3950/2025gnizione piena (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 9050 del 04/07/2001;Numero di raccolta generale 13492/2026Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11142 del 16/07/2003). Data pubblicazione 09/05/20263.2. Occorre innanzitutto rilevare che la stessa Corte d'appelloha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ammini-strativo, in ordine alla domanda relativa all'accertamento del dirittodel Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla devoluzione gratuita dei cespitidel cd. Blocco A, per effetto del giudicato intervenuto a seguito dellapronuncia del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sentenza n. 588 del24/01/2019).Si legge infatti in sentenza quanto segue:«Va poi evidenziato che nel caso in esame il giudicato ammini-strativo si è formato non solo con riferimento alla statuizione per cuil'accertamento del diritto del Comune di Cavallino-Treporti alla de-voluzione gratuita dei cespiti del cd. blocco A rientra nella giurisdi-zione esclusiva del g.a., ma anche con riferimento alla decisione nelmerito della questione - laddove il g.a. ha in concreto accertato l'in-tervenuta devoluzione gratuita di tali cespiti in favore del Comune -, trattandosi di questione pregiudiziale rispetto a quella concernentela quantificazione finale del rimborso spettante ad Italgas, che costi-tuisce l'oggetto dei provvedimenti impugnati. Ciò si evince dalla let-tura a contrario dell'art. 8, comma 1, c.p.a., secondo cui "Il giudiceamministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva co-nosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudizialie incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria perpronunciare sulla questione principale". Infatti, il giudicato in que-stione è intervenuto in una fattispecie di giurisdizione esclusiva, il cuiricorrere è stato espressamente statuito dalla citata sentenza. Per-tanto, non trova applicazione al giudicato in esame la limitazionedella relativa portata sancita dall'articolo sopra citato, operando alcontrario il principio generale secondo il quale i presupposti logicinecessari della decisione rientrano nella portata vincolante della sen-tenza passata in giudicato ex art. 2909 c.c. (v. tra le tante Cass. S.U.12 di 29Numero registro generale 13978/2024Numero sezionale 3950/2025n. 8692 del 27/04/2005 e Cons. Stato n. 8158 del 04/09/2023).Numero di raccolta generale 13492/2026Dunque, a rigor di logica il giudice di prime cure non avrebbDeat ap poubtbulictaozio ne 09/05/2026statuire sulla domanda con cui il Comune di [OSCURATO:PERSONA] avevachiesto di accertare che esso era divenuto proprietario dei beni delblocco A a far data dal 1.6.2010, ma avrebbe dovuto limitarsi a rile-vare il proprio difetto di giurisdizione».Tuttavia, la stessa Corte d'appello ha, poi, proceduto ad operarel'accertamento appena menzionato, confermando quello operato dalTribunale, sia pure interpretando il giudicato amministrativo, cosìviolando il giudicato che aveva ritenuto essersi formato sulla giuri-sdizione del giudice amministrativo in merito.3.3. Il Comune ha anche chiesto che venisse accertato il dirittoa percepire da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il corrispettivo per l'utilizzo,a partire dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] e fino al 31/12/2018, dei beni di cui al BloccoA sopra descritti, devoluti gratuitamente al Comune, determinatonell'importo di € 4.699.129,00, o nella diversa somma – maggiore ominore ‒ da determinarsi all'esito del giudizio, con gli interessi ri-chiesti.La Corte d'appello ha, sul punto, statuito come segue:«7.1 Il giudice di prime cure ha ritenuto che non possa avereautorità di cosa giudicata l'affermazione fatta dal TAR e ribadita dalConsiglio di Stato relativa alla spettanza al Comune di Cavallino-Tre-porti del diritto di ottenere dal gestore uscente in regime di proroga-tio il pagamento del canone per l'utilizzo dei cespiti del Blocco A, inquanto tale questione esula dall'oggetto del contendere. La statui-zione gravata sfugge a censura. E' costantemente affermato dallagiurisprudenza di legittimità che il giudicato si forma, oltre chesull'affermazione o negazione del bene della vita controverso, sugliaccertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del de-ciso, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibiledella pronunzia, mentre non comprende le enunciazioni puramenteincidentali e in genere le considerazioni estranee alla controversia e13 di 29Numero registro generale 13978/2024Numero sezionale 3950/2025prive di relazione causale col deciso. L'autorità del giudicato è circo-Numero di raccolta generale 13492/2026scritta oggettivamente in conformità alla funzione della pDraotan pubnblzicaiazio ne 09/05/2026giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte,sicché ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica delladecisione deve considerarsi un obiter dictum, come tale non vinco-lante (Cass. n. 1815 del 8/02/2012 e Cass. n. 3793 del 8/02/2019).Nel caso di specie, il giudizio incardinato avanti il TAR Veneto ha adoggetto esclusivamente la legittimità degli atti tramite i quali è stataoperata la quantificazione finale del rimborso spettante ad [OSCURATO:SOCIETA]. per le reti e gli impianti siti sul territorio del predetto Co-mune, laddove è stato assegnato un valore pari a zero a tutti gliimpianti e le porzioni di rete realizzate dalla concessionaria prima del31 maggio 2000, salvo i rinnovi (c.d. "Blocco A") sul presuppostodella intervenuta maturazione del diritto alla devoluzione gratuita ditali cespiti in favore dell'ente concedente. Le enunciazioni e conside-razioni svolte dal giudice amministrativo circa la spettanza al Co-mune di [OSCURATO:PERSONA] del canone per l'utilizzo dei beni oggettodi devoluzione gratuita non possono ritenersi elemento necessarioed indispensabile ai fini del decisum, esulando dal thema deciden-dum. Esse pertanto non hanno alcuna efficacia vincolante in questogiudizio.7.2. A questo punto va analizzato se l'accertamento dell'esi-stenza di tale diritto spetti alla giurisdizione del giudice ordinario odel giudice amministrativo.Per costante giurisprudenza, la giurisdizione va determinata, nongià in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda,ovvero del tipo di pronuncia richiesta al giudice, bensì alla streguadel criterio del c.d. petitum sostanziale, ossia considerando l'intrin-seca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio edindividuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale prote-zione accordata a quest'ultima dall'ordinamento giuridico (Cass. Sez.Un., 8/11/2005, n. 21592). Ora, come è noto, l'art. 133, comma 1,14 di 29Numero registro generale 13978/2024Numero sezionale 3950/2025Numero di raccolta generale 13492/2026lett. c), cod. proc. amm., attribuisce al giudice amministrativo la giu-Data pubblicazione 09/05/2026risdizione esclusiva in materia di concessione di pubblici servizi, tut-tavia escludendo le controversie "concernenti indennità, canoni edaltri corrispettivi" che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordi-naria. Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite dellaSuprema Corte, sussiste giurisdizione esclusiva del giudice ammini-strativo su ogni controversia relativa ai rapporti di concessione dibeni e servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità,canoni o altri corrispettivi che presentino un contenuto meramentepatrimoniale, ossia rispetto alle quali non assuma alcun rilievo unpotere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali (cfr. Sez.Un. 1512/2016; 9941/2014; Cass. 29139/2011; Cass. 3903/2011).Rientrano peraltro in ogni caso nella giurisdizione esclusiva delgiudice amministrativo le controversie che coinvolgono la verificadell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sotto-stante, ovvero quando investono l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente diaccertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali,sia sull'an che sul quantum (cfr. Cass. 22661/2006). La controversiain esame investe unicamente aspetti patrimoniali, senza che vengain alcun modo coinvolto l'esercizio di poteri amministrativi. Occorreinfatti rilevare che nel caso di specie, nel quale si controverte se undato canone è dovuto o meno, si resta nell'ambito dei rapporti pri-vatistici di carattere patrimoniale disciplinati dalla convenzione inter-corsa tra le parti e che nessun potere discrezionale valutativo inter-viene nella determinazione del canone, che esige, secondo la stessaprospettazione dell'appellante, il mero accertamento tecnico dei suoipresupposti fattuali. Dalle considerazioni sin qui svolte discende,quindi, che la controversia in esame spetta alla cognizione del giu-dice ordinario, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera c), del cod.proc. amm.»15 di 29Numero registro generale 13978/2024Numero sezionale 3950/2025Per quanto riguarda il canone richiesto dal Comune, la CorteNumero di raccolta generale 13492/2026d'appello ha, dunque, ritenuto che le affermazioni contenDuattae p unbbeliclalezio ne 09/05/2026sentenze amministrative costituissero meri obiter dicta.Tale valutazione non è condivisibile.3.4. Nella parte della decisione del TAR, pronunciata tra le stesseparti (TAR Veneto, Sez. I, Sentenza n. 989 del 09/11/2017), dedi-cata all'illustrazione dei motivi di ricorso, non vi è alcuna menzionedi tale questione, ma nella motivazione della stessa sentenza si leggequanto segue: «Le argomentazioni appena svolte a supporto dellareiezione del primo motivo del ricorso originario, impongono il rigettoanche del secondo motivo dello stesso, con il quale si contesta ladecisione della P.A. di stabilire che il canone dovuto per l'uso deicespiti del cd. blocco A sia versato (così dal gestore uscente in re-gime di prorogatio, come dal futuro aggiudicatario del servizio di di-stribuzione del gas) al Comune di Cavallino-Treporti. Detta decisionecostituisce, infatti, un'esplicazione del tutto legittima del diritto do-minicale sui beni del cd. blocco A, acquistato dal Comune resistentea seguito del perfezionamento del perfezionamento della devolu-zione gratuita di tali beni: al suddetto acquisto consegue naturaliteril versamento del canone al Comune, quale proprietario degli stessi.In altre parole, la devoluzione gratuita dei beni è il presupposto sucui si basa la pretesa del Comune di Cavallino-Treporti di ottenere ilpagamento del canone per l'utilizzo dei medesimi: una volta dimo-strata la legittimità di detto presupposto e l'infondatezza delle cen-sure mosse nei suoi riguardi, ne consegue la legittimità anche dellapretesa del Comune al pagamento del canone e l'infondatezza dellecensure formulate avverso tale pretesa».Il Consiglio di Stato, quale giudice di appello (Cons. Stato, Sez.V, Sentenza n. 588 del 24/01/2019), sulla medesima questione, hastatuito nei seguenti termini: «3. Parimenti si rivela infondato, adavviso della Sezione, anche il secondo motivo di appello, con il qualel'appellante ha censurato la decisione dell'Amministrazione di preve-16 di 29Numero registro generale 13978/2024Numero sezionale 3950/2025Numero di raccolta generale 13492/2026dere che il gestore uscente in regime di prorogatio e il futuro aggiu-Data pubblicazione 09/05/2026dicatario siano tenuti a corrispondere un canone per l'utilizzo di im-pianti divenuti di proprietà del Comune. 3.1. Invero, non è revocabilein dubbio che il pagamento del canone costituisca esplicazione legit-tima dell'esercizio del diritto dominicale, acquisito in virtù del trasfe-rimento del bene stabilito dalla fonte convenzionale, al verificarsi deirequisiti (scadenza della concessione, realizzazione dei beni relativial servizio gas entro i trent'anni, conseguente devoluzione gratuitadi quei beni determinati al patrimonio indisponibile dell'Ente), senzache possa riconoscersi efficacia traslativo-costitutiva al verbale diconsegna: quest'ultimo atto, come correttamente ritenuto dal primogiudice, ha effetti meramente ricognitivi di un trasferimento già ve-rificatosi, e non la funzione di individuare l'oggetto del trasferimento,essendo questo già determinato al verificarsi dei presupposti previstidalla fonte convenzionale o dalla legge. 3.2. Di conseguenza, nonsussiste il dedotto vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso ilprimo giudice: ciò per la basilare considerazione per cui il Tribunalesi è limitato a respingere la censura formulata in primo grado e perverificare la debenza del canone ha dovuto anche stabilire se il Co-mune fosse divenuto o meno proprietario di quei cespiti; rilevatodunque che ciò si è verificato per effetto del perfezionamento delladevoluzione gratuita la pretesa di un canone rappresentava effetti-vamente, come bene ritenuto nella sentenza impugnata, legittimoesercizio di un diritto dominicale. 3.3. Peraltro, i cespiti oggetto didevoluzione e acquisiti al patrimonio indisponibile dell'Ente non co-stituiscono un indistinto insieme, ma sono puntualmente individuatie descritti nel c.d. “Stato di consistenza” (formulato in ottemperanzaalle regole fissate dal Decreto MISE in vista della gara d'ambito):quindi non risulta necessario un verbale di consegna che individui ibeni così determinando l'effetto traslativo in capo al Comune, comese si trattasse di beni generici ancora da individuare. Opera, dunque,a pieno titolo nella fattispecie in esame il principio consensualistico,17 di 29Numero registro generale 13978/2024Numero sezionale 3950/2025non essendo perciò necessaria alcuna traditio trattandosi di beni nonNumero di raccolta generale 13492/2026indeterminati nella loro entità. 3.4. Né, al fine di escludere Dl'aatap ppublbiclicaaz-ione 09/05/2026bilità alla fattispecie in esame del principio consensualistico, vale ar-gomentare dalla dubbia natura di beni immobili dei cespiti oggettodi valorizzazione: ciò in quanto, in base alle definizioni ricavabili dallalegge, ha natura di bene immobile tutto ciò che rispetto al suolo o alfabbricato al quale è asservito sia fisso e permanente, non potendoquindi revocarsi in dubbio il legame esistente tra le reti di distribu-zione del gas e il suolo in cui esse sono incorporate, legame desumi-bile dalla stessa Convenzione ove (all'art. 7 comma 1) fa riferimento“a tutte le opere costruite dalla Concessionaria o da terzi su terrenidi proprietà del Comune”.»[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha impugnato per revocazione la sentenzaappena illustrata, ma il Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. V, Sen-tenza n. 2178 del 2/04/2019) ha respinto l'impugnazione, eviden-ziando quanto segue: «Con un unico motivo di censura l'istante so-stiene che la sentenza sia erronea laddove ha respinto il secondomotivo di appello, affermando che la Società avrebbe censurato sindal ricorso di primo grado “la decisione dell'Amministrazione di pre-tendere che il gestore uscente in regime di prorogatio e il futuro ag-giudicatario siano tenuti a corrispondere un canone per l'utilizzo diimpianti divenuti di proprietà del Comune”, sicché, nel caso di specie,il [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe incorso nel denunciato vizio di ultrapeti-zione rispetto alla domanda originariamente promossa dalla ricor-rente. Tale statuizione apparirebbe fondata su un palese travisa-mento dei fatti e dei documenti di causa e giustificherebbe, pertanto,la proposizione del ricorso per revocazione (art. 395, n. 4, cod. proc.civ.). … Nella fattispecie presente non si rinvengono i ricordati ele-menti che connaturano gli estremi dell'errore revocatorio di fatto.Infatti, l'assunto vizio di ultrapetizione rispetto alla domanda origi-nariamente promossa dalla ricorrente - che assume di non avere maicensurato la decisione dell'Amministrazione di prevedere che il ge-18 di 29Numero registro generale 13978/2024Numero sezionale 3950/2025store uscente in regime di prorogatio e il futuro aggiudicatario sianoNumero di raccolta generale 13492/2026tenuti a corrispondere un canone per l'utilizzo di impianti diDvaeta npubtbili cdaziio ne 09/05/2026proprietà del Comune - costituisce proprio un punto controverso sulquale la sentenza si è soffermata.»A tal fine, ha riportato il capo della decisione di appello sopraindicato (v. supra par. 3.1 e 3.2), aggiungendo quanto segue: «Lequestioni oggetto del presente ricorso costituiscono quindi uno deipunti controversi su cui si è incentrata la decisione di cui si chiede larevocazione e che pertanto vanno dichiarate inammissibili.»3.5. È, pertanto, evidente che il giudice amministrativo ha rite-nuto, con statuizione passata in giudicato, di essere stato investitoanche della questione relativa alla debenza del canone da parte dellaItalgas [OSCURATO:SOCIETA]. per l'utilizzazione dei beni sopra menzionati nelperiodo indicato, ed ha deciso di conseguenza, nei termini sopra in-dicati, con sentenza oramai passata in giudicato.Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, risulta,pertanto, intervenuta una statuizione definitiva del giudice ammini-strativo che ha riguardato, tra l'altro, la domanda in questa sedeproposta, relativa alla spettanza da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di uncanone per il godimento dei beni e degli impianti devoluti gratuita-mente al Comune per il tempo successivo a tale passaggio di pro-prietà, così ritenendo implicitamente la propria giurisdizione.La menzionata Corte d'appello avrebbe dovuto tenere conto delleespresse statuizioni del giudice amministrativo, oramai passate ingiudicato, che recano, implicito, l'accertamento della propria giuri-sdizione sulla menzionata domanda.Non può operarsi la scissione tra accertamento dell'esistenza deldiritto e quantificazione dell'importo dovuto, poiché anche la statui-zione sull'an come quella sul quantum attengono alla “materia” exart. 133 d.lgs. n. 104 del 2010, in ordine alla quale il giudice ammi-nistrativo ha ritenuto con giudicato implicito la sussistenza della pro-pria giurisdizione esclusiva.19 di 29Numero registro generale 13978/2024Numero sezionale 3950/20254. L'accoglimento del primo, secondo e terzo motivo di ricorso,Numero di raccolta generale 13492/2026nei limiti appena evidenziati, comporta l'affermazione, per eDfafeta tptuobb ldicaezlio ne 09/05/2026giudicato esterno, del difetto di giurisdizione del giudice ordinario edella sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sututte le domande formulate dal Comune, rendendo superfluo l'esamedegli altri motivi di ricorso principale, da ritenersi assorbiti.5. Il primo motivo di ricorso incidentale è infondato.Questa Corte ha più volte affermato che, in tema di impugna-zioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primogrado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta chene sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di in-fondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione,da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale dellalite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone,altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c.(per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2,c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, eda effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stataoggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice diprime cure (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25876 del 27/09/2024;Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 9844 del 28/03/2022; v. già Cass., Sez.Un., Sentenza n. 7940 del 21/03/2019).Nel caso di specie la ricorrente incidentale ha dedotto di averesemplicemente riproposto ex art. 346 c.p.c. le eccezioni sollevate inordine alla assenza dei presupposti per poter esigere il COSAP, afronte dell'espresso rigetto dell'eccezione riferita all'esenzione invo-cata in ragione della previsione contenuta all'art. 17, comma 1, lett.s), del regolamento comunale approvato il 16/12/2016, ad operadella Corte d'appello.La stessa parte ha anche dedotto che Corte d'appello non si èpronunciata sull'esenzione prevista dall'art. 49, comma 1, lett. e),d.lgs. n. 507 del 1993, ritenuta applicabile anche al COSAP, spie-20 di 29Numero registro generale 13978/2024Numero sezionale 3950/2025gando che la previsione del Regolamento era in linea con la norma-Numero di raccolta generale 13492/2026tiva nazionale, rispetto alla quale non ha evidenziato alcuDnatea pdubibflficeaz-ione 09/05/2026renze.L'espresso rigetto dell'eccezione riferita all'esenzione prevista dalregolamento comunale esprime, pertanto, in modo inequivoco ancheil rigetto dell'eccezione riferita all'esenzione ai sensi dell'art. 49,comma 1, lett. e), d.lgs. n. 507 del 1993, in relazione alla quale laparte avrebbe dovuto formulare, come sopra evidenziato, un motivodi impugnazione incidentale per evitare il passaggio in giudicato dellastatuizione.L'ulteriore argomentazione, posta a fondamento della ritenutaassenza dei presupposti per la richiesta del COSAP, fondata sulla ra-tio della relativa previsione, e riconducibile al fatto che l'utilizzo dellaarea su cui insiste la rete (sottoposta al regime della devoluzionegratuita) non può in alcun modo ritenersi sottratto all'utilizzo dellacollettività, è stata, poi, esaminata dalla Corte d'appello, che però haritenuto non fondati i rilievi, con motivazione censurata nel seguentemotivo di ricorso incidentale.6. Anche il secondo motivo di ricorso incidentale è infondato.6.1. Com'è noto, in base alla disciplina vigente ratione temporis,l'art. 38 d.lgs. n. 507 del 1993, al comma 1, prevede che «Sonosoggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, an-che senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque,sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile deicomuni e delle province». Al successivo comma 2 è stabilito che«Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi sopra-stanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi,verande ... e simili infissi di carattere stabile...».L'art. 39 d.lgs. cit. precisa, poi, che «La tassa è dovuta al Co-mune o alla Provincia dal titolare dell'atto di concessione o di auto-rizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in21 di 29Numero registro generale 13978/2024Numero sezionale 3950/2025proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblicoNumero di raccolta generale 13492/2026nell'ambito del rispettivo territorio». Data pubblicazione 09/05/2026Successivamente, il d.lgs. n. 446 del 1997, nel testo vigente ra-tione temporis, ha stabilito all'art. 63, che «I comuni e le provincepossono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, escluderel'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione dispazi ed aree pubbliche ... I comuni e le province possono, con re-golamento adottato a norma dell'art. 52, prevedere che l'occupa-zione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativispazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o pa-trimonio indisponibile ... sia assoggettata, in sostituzione della tassaper l'occupazione ... al pagamento di un canone da parte del titolaredella concessione, determinato nel medesimo atto di concessione inbase a tariffa ... Il regolamento è informato ai seguenti criteri: ... b)classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazipubblici; c) indicazione della tariffa determinata sulla base della clas-sificazione di cui alla lettera b), dell'entità della occupazione,espressa in metri quadrati o lineari …; g) applicazione alle occupa-zioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%,considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con im-pianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusivetemporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antece-dente la data del verbale di accertamento, redatto dal competentepubblico ufficiale; g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pe-cuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cuialla lettera g) né superiore al doppio della stessa».Questa Corte ha chiarito che il menzionato canone è stato intro-dotto al fine di abolire la tassa per l'occupazione degli spazi e dellearee pubblici, con la contestuale attribuzione alle province ed ai co-muni della facoltà di prevedere, per l'occupazione, concessa o abu-siva, di aree ricadenti nel demanio e nel patrimonio disponibile diloro rispettiva pertinenza, il pagamento di un canone commisurato22 di 29Numero registro generale 13978/2024Numero sezionale 3950/2025alle esigenze di bilancio, al valore economico del sacrificio impostoNumero di raccolta generale 13492/2026alla collettività con la rinuncia all'uso pubblico generalizzDaattao p udbbelicgalziio ne 09/05/2026spazi occupati ed all'aggravamento degli oneri di manutenzione didetti spazi.Il COSAP si è, infatti, inserito nel solco di un processo politico-istituzionale inteso ad una sempre più vasta defiscalizzazione delleentrate rimesse alla competenza degli enti locali e risulta disegnatocome corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso dioccupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici.Il titolo che legittima l'occupazione, nel COSAP è costituito da unprovvedimento amministrativo, effettivamente adottato o fittizia-mente ritenuto sussistente, di concessione dell'uso esclusivo o spe-ciale di detto suolo (Cass., Sez. Un., Ordinanza n. 12167 del 19/08/2003, in motivazione).Il canone in questione è configurato come corrispettivo di unaconcessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva),dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, cosicché esso è dovuto,non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivodi parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare ecce-zionale che ne trae il singolo (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 18171 del6/06/2022).Il presupposto applicativo del COSAP è costituito, si ribadisce,dall'uso particolare del bene che ha impressa una destinazione pub-blica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione, po-tendo tale uso particolare derivare anche da un'occupazione di fattodel suolo pubblico (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 1435 del 19/01/2018;Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18037 del 06/08/2009).Tale principio è stato espresso anche dalle Sezioni Unite (Cass.,Sez. Un., Sentenza n. 61 del 7/01/2016; v. anche, in motivazione,Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 28869 del 19/11/2021).Per quanto si connotino per una identica condotta che costituisceil presupposto applicativo, il menzionato canone è stato concepito23 di 29Numero registro generale 13978/2024Numero sezionale 3950/2025dal legislatore come un quid ontologicamente diverso, sotto il profiloNumero di raccolta generale 13492/2026strettamente giuridico, dalla tassa per l'occupazione di spazDia eta dpu babrliceaezio ne 09/05/2026pubbliche (in tal senso vedi Cass., 10/6/2021 n. 16395).La TOSAP è, infatti, un tributo, che trova la propria giustificazionenell'espressione di capacità contributiva rappresentata dal godi-mento di tipo esclusivo o speciale di spazi ed aree altrimenti com-presi nel sistema di viabilità pubblica, mentre il COSAP costituisce ilcorrispettivo di una concessione, reale o presunta, per l'occupazionedi suolo pubblico.Ciò significa che la legittima pretesa del canone da parte dell'entelocale non è circoscritta alle stesse ipotesi per le quali poteva esserepretesa la tassa, ma richiede la sola sussistenza del presupposto in-dividuato dalla legge nella occupazione di suolo pubblico (Cass. n.24541 del 2/10/2019; Cass. Sez. Un. n. 12167 del 19/8/2003).Il COSAP, in conclusione, risulta configurato come corrispettivodi una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abu-siva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto nonin base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo diparte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o ecce-zionale che ne trae il singolo. Il presupposto applicativo del COSAPè costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed èirrilevante la mancanza di una formale concessione, quando vi siaun'occupazione di fatto del suolo comunale o provinciale (Cass. n.17296 del 27/06/2019; Cass. n. 18037 del 06/08/2009; Cass. n.3710 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. n. 10733 del 04/05/2018; Cass. n. 1435del 19/01/2018; in motivazione, Cass. n. 9240 del 20/05/2020).6.2. Per quanto attiene alla individuazione del soggetto passivoobbligato a corrispondere il COSAP, ciò che interessa è proprio l'in-dividuazione del soggetto che tiene la condotta integrante l'"occupa-zione" degli spazi e delle aree demaniali.Come sopra anticipato, tale condotta è la stessa che costituisceil presupposto per l'applicazione della TOSAP. È, pertanto, utile ri-24 di 29Numero registro generale 13978/2024Numero sezionale 3950/2025cordare quanto affermato - con condivisibile principio - dalla giuri-Numero di raccolta generale 13492/2026sprudenza di legittimità in relazione a tale tassa, in meritDoa ta p ufbabltictaiz-ione 09/05/2026specie analoghe a quella in esame (occupazione dovuta ad infrastrut-ture autostradali), in cui, cioè, l'occupazione di aree o spazi dema-niali sia stata attuata da opere e strutture che si assumono di pro-prietà dello Stato o di un altro ente pubblico.Questa Corte ha affermato, in maniera costante, che, in tema diTOSAP, il presupposto impositivo è costituito, ai sensi degli artt. 38e 39 d.lgs. n. 507 del 1993, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, dispazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenential demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province,che comportino un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pub-blico, essendo in proposito irrilevanti gli atti di concessione o di au-torizzazione relativi all'occupazione, salvo che sussista una delle ipo-tesi di esenzione previste dall'art. 49 del d.lgs. cit. (v. da ultimo,Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28341 del 5/11/2019, ove la S.C. ha ri-tenuto soggetti alla tassa i viadotti autostradali, in quanto impedi-scono l'utilizzazione edificatoria del fondo sottostante, nonché l'uti-lizzo agricolo riferito a determinate colture, e costituiscono un im-pianto ai fini dell'art. 38, comma 2, d.lgs. cit., essendo formati dauna costruzione completata da strutture, quali gli impianti segnale-tici e di illuminazione, che ne aumentano l'utilità).Questa stessa Corte ha, quindi, rimarcato che l'esenzione postulache l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile alsoggetto esente, con la conseguenza che, nel caso di occupazione dispazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile delloStato, o nel demanio comunale e provinciale, effettuata da parte diuna società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'o-pera pubblica, non spetta l'esenzione in quanto è la società ad ese-guire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzio-nale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, alquale ritornerà la gestione al termine della concessione (Cass., Sez.25 di 29Numero registro generale 13978/2024Numero sezionale 3950/20255, Sentenza n. 11886 del 12/05/2017; Cass., Sez. 6-5, ordinanza n.Numero di raccolta generale 13492/202619693 del 25/07/2018; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28341 dDaetal p5ub/b1lic1az/io ne 09/05/20262019).Tale quadro giurisprudenziale - in relazione alla fattispecie inesame di occupazione abusiva (effettuata, cioè, in assenza del titoloconcessorio rilasciato dalla provincia) - non è mutato a seguito dellaSentenza a Sezioni Unite n. 8628 del 07/05/2020 che, affrontandol'antitetico tema della legittimazione passiva in presenza di un attodi concessione o di autorizzazione rilasciato dall'ente locale, ha af-fermato che, in tema di TOSAP, la legittimazione passiva del rap-porto tributario, in presenza di un atto di concessione o di autorizza-zione rilasciato dall'ente locale, spetta, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n.507 del 1993, esclusivamente al soggetto titolare di tale atto, e soloin mancanza di questo all'occupante di fatto, rimanendo irrilevante,ai fini passivi di imposta, l'utilizzazione del suolo pubblico consentitaa soggetti terzi in virtù di atto di natura privatistica (v., infatti, Cass.,Sez. 5, Ordinanza n. 2164 del 22/01/2024; Cass., Sez. 5, Ordinanzan. 15162 del 30/05/2024).Assumono, pertanto, decisivo rilievo e prevalenza, quale presup-posto per l'individuazione del soggetto obbligato – nel caso in cuil'occupazione non sia assistita da un atto concessorio del Comune ‒l'attività di gestione economica e funzionale del bene, effettuata dallasocietà concessionaria del soggetto esente, e le finalità lucrative pro-prie dell'attività d'impresa svolte dalla prima, con l'effetto di esclu-dere l'estensione dell'esenzione alle occupazioni connesse e conse-guenti a tali attività e finalità.6.3. Per le stesse identiche ragioni, anche in tema di COSAP, purin mancanza di concessione per l'occupazione del suolo demaniale,soggetto obbligato al pagamento del canone è colui che effettua l'oc-cupazione traendo da essa un'utilità particolare, che esclude il godi-mento dell'area da parte della collettività.26 di 29Numero registro generale 13978/2024Numero sezionale 3950/2025In caso di occupazione mediante infrastrutture autostradali, que-Numero di raccolta generale 13492/2026sta Corte ha ripetutamente ritenuto obbligato al pagamentDoa tad peubl bclicaaz-ione 09/05/2026none il concessionario autostradale, non operando, dunque, l'esen-zione in favore dello Stato, proprietario della strada, eventualmenteprevista dal Regolamento comunale che disciplina il COSAP (Cass.,Sez. 1, Sentenza n. 16395 del 10/06/2021; Cass., Sez. 1, Ordi-nanza, n. 10351 del 18/04/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 12338del 9/05/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15010 del 29/05/2023;Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22183 del 24/07/2023; Cass., Sez. 1,Ordinanza n. 22219 del 25/07/2023; Cass., Sez. 5, Ordinanza n.2422 del 25/01/2024; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2275 del 23/01/2024; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20708 del 25/07/2024; Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 25614 del 25/09/2024).6.4. La decisione impugnata è, dunque, immune da vizi, laddoveha ravvisato il presupposto soggettivo passivo dell'obbligazione nellaoccupazione “di fatto” realizzata dalla società concessionaria per lagestione del servizio di erogazione del gas, sia pure in regime diprorogatio, destinata a ritrarre dalla gestione un proprio utile econo-mico calcolato sulla differenza tra il canone concessorio corrispostoall'ente concedente e gli utili provenienti dalla gestione della infra-struttura stessa.Con riguardo al secondo profilo, l'interesse pubblico anche na-zionale dell'occupazione può giustificare solo la previsione di agevo-lazioni, ferma la astratta debenza del canone, che la Giunta comu-nale è facoltizzata ad accordare, come pure consentito dall'art. 63,comma 2, lett. e), d.lgs. n. 446 del 1997 («Per occupazioni ritenutedi particolare interesse pubblico la [OSCURATO:PERSONA] previo parereobbligatorio e non vincolante del Settore Entrate - può accordareriduzioni del canone fino alla sua totale esenzione. La delibera di ri-duzione esenzione del canone è proposta dal settore competente avalutare il particolare interesse pubblico sotteso all'agevolazionestessa»).27 di 29Numero registro generale 13978/2024Numero sezionale 3950/2025Nella specie, non è stata ritualmente impugnata la statuizioneNumero di raccolta generale 13492/2026che ha escluso l'operatività della sopra menzionata esenzionDeat,a spuicbbclichaézio ne 09/05/2026il canone deve ritenersi dovuto.7. In conclusione, devono essere accolti il primo, il secondo e ilterzo motivo di ricorso principale, nei limiti di cui in motivazione, e,dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore delgiudice amministrativo su tutte le domande formulate dal Comune,in ragione dell'intervenuto giudicato esterno, assorbiti gli altri motividi ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassatasenza rinvio, nella parte relativa alle statuizioni adottate sulle do-mande formulate dal Comune, con assegnazione dei termini di leggeper la riassunzione davanti al giudice amministrativo. Deve, invece,essere respinto il ricorso incidentale.8. In considerazione della complessità della materia del conten-dere e della soccombenza reciproca delle parti sulle domande in ori-gine formulate, le spese di lite dell'intero procedimento devono es-sere compensate.9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002,si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamentoda parte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello spettante per il ricorso incidentale,se dovuto. P.Q.MLa Corteaccoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso principale, neilimiti di cui in motivazione e, dichiarato, per effetto del giudicatoesterno, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdi-zione del giudice amministrativo in ordine a tutte le domande formu-late dal Comune, assorbiti gli altri motivi di ricorso principale, cassasenza rinvio la sentenza impugnata, nella parte relativa alle statui-zioni adottate sulle domande formulate dal Comune, con assegna-28 di 29Numero registro generale 13978/2024Numero sezionale 3950/2025zione dei termini di legge per la riassunzione davanti al giudice am-Numero di raccolta generale 13492/2026ministrativo; Data pubblicazione 09/05/2026rigetta il ricorso incidentale;compensa interamente tra le parti le spese dell'intero procedimento;dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002,della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni-ficato pari a quello spettante per il ricorso incidentale, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 novembre 2025.Il PresidenteGuido Mercolino29 di 29