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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2023

Cassazione n. 26670/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Lecce, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha assolto Quarta Francesco e Quarta Salvatore dal reato di minaccia loro ascritto; Rilevato che il 6 aprile 2023 il difensore e procuratore speciale della parte civile ha trasmesso, via pec, dichiarazione di rinuncia all'impugnazione con allegata procura speciale all'uopo conferita da [OSCURATO:PERSONA]; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc, pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende; Rilevato, quanto alla memoria con cui il difensore degli imputati chiede la condanna della parte civile alla rifusione delle spese, che sussistono giusti motivi per disporne la compensazione, anche tenuto conto che l'attività difensiva è successiva al deposito della rinuncia al ricorso ad opera della parte civile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara integralmente compensate le spese tra le parti.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Lecce, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha assolto Quarta Francesco e Quarta Salvatore dal reato di minaccia loro ascritto; Rilevato che il 6 aprile 2023 il difensore e procuratore speciale della parte civile ha trasmesso, via pec, dichiarazione di rinuncia all'impugnazione con allegata procura speciale all'uopo conferita da [OSCURATO:PERSONA]; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc, pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende; Rilevato, quanto alla memoria con cui il difensore degli imputati chiede la condanna della parte civile alla rifusione delle spese, che sussistono giusti motivi per disporne la compensazione, anche tenuto conto che l'attività difensiva è successiva al deposito della rinuncia al ricorso ad opera della parte civile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Dichiara integralmente compensate le spese tra le parti. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 26670/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris