CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20110/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
979avverso la sentenza del 14/07/2025 della Corte di appello di Anconavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto di dichiarare inammissibile i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 14 luglio 2025 dalla Corte diappello di Ancona, che ha riformato – rideterminando il trattamento sanzionatorio– la sentenza del Tribunale di Macerata che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in relazionealla società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, fallita il 31 luglio 2018.Secondo la Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – nellaqualità di amministratori della società, dal 30 novembre 2017 al 22 marzo 2018 ilprimo e da quest’ultima data al fallimento il secondo – avrebbero sottratto odistrutto le scritture contabili.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, conseparati atti, hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori difiducia.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi.3.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione.Contesta la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello si sarebbelimitata «a fare proprie le determinazioni del giudice di primo grado».Il ricorrente contesta la sussistenza del dolo specifico, sostenendo che la Cortedi appello avrebbe fatto conseguire la responsabilità dell’imputato dal mero datooggettivo della sottrazione delle scritture contabili. Al riguardo, evidenzia chel’imputato, al momento del fallimento, non era più amministratore della società,essendo cessato dalla carica da svariati mesi, e che non aveva ricevuto «alcunadomanda di consegna o deposito delle scritture contabili … dalla procedurafallimentare».3.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della leggepenale, in relazione all’art. 216 legge fall.Contesta la sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello avrebbebase della sola qualifica formale di amministratore di diritto, senza accertare seegli avesse avuto una reale partecipazione alla gestione della società e laconsapevolezza dello stato delle scritture contabili. Avrebbe ritenuto sufficiente laviolazione astratta degli obblighi di vigilanza, omettendo di verificare l’effettivaconoscenza da parte dell’imputato delle condotte ascrivibili all’amministratore difatto, attribuendogli così una sorta di responsabilità da posizione.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di quattro motivi.4.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt.216 e 217 legge fall.Contesta la sussistenza dell’elemento soggettivo della bancarotta fraudolentadocumentale, sostenendo che la Corte di appello avrebbe desunto il dolo«automaticamente», «senza approfondire se, in relazione alla posizione peculiaredel ricorrente, non potesse invece configurarsi una semplice omissione nellatenuta o conservazione dei libri, riconducibile al paradigma della bancarottasemplice documentale».La motivazione si risolverebbe in un’affermazione apodittica di responsabilità,non avendo la Corte di appello spiegato perché la condotta di un meroamministratore di diritto – subentrato negli ultimi mesi di vita della società,quando questa non era più operativa ed era già in una condizione di irreversibiledissesto – dovrebbe necessariamente essere inquadrata nella bancarottafraudolenta e non in quella colposa.4.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agliartt. 27 Cost., 43 cod. pen. e 216 legge fall.Sostiene che la Corte di appello avrebbe tratto dal fatto che l’imputato erauna «testa di legno» conseguenze automatiche sul piano dell’elemento soggettivo,senza effettuare un’adeguata verifica in ordine all’effettiva consapevolezza dellasottrazione delle scritture contabili.4.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt.43 cod. pen. e 216 legge fall.Sostiene che la Corte di appello avrebbe fatto ricorso in modo improprio allacategoria del dolo eventuale, per colmare l’assenza di prova del dolo specifico.4.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di motivazione.Sostiene che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente«individualizzato» la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Invero, «dopo aver ricostruitola vicenda societaria e la condotta di [OSCURATO:PERSONA]» avrebbe esteso «automaticamente,le medesime considerazioni alla figura di [OSCURATO:PERSONA], trattando i due imputati in modosostanzialmente indifferenziato».Eppure, i fatti avrebbero imposto una valutazione analitica e distinta, attesoche lo [OSCURATO:PERSONA] era subentrato in qualità di amministratore solo negli ultimi cinquemesi, quando la società non era più operativa. Egli, inoltre, non aveva ricevuto lescritture, non aveva avuto rapporti con il curatore e non aveva realizzato attidispositivi. Questo «difetto di individualizzazione» renderebbe «fragile il giudiziodi colpevolezza», che finirebbe per essere basato su «una sorta di contagio …derivante dalla posizione di altri».Secondo il ricorrente, la Corte di appello, se avesse correttamente distinto lediverse posizioni, si sarebbe quantomeno posta il problema di una possibileriqualificazione della condotta dell’imputato, «in termini di bancarotta semplicedocumentale».5. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto didichiarare inammissibili i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi devono essere accolti.2. I motivi di entrambi i ricorsi possono essere trattati congiuntamente,essendo strettamente correlati.Risultano fondate, in particolare, le deduzioni con le quali i ricorrenticensurano la sentenza impugnata, nella parte relativa all’accertamentodell’elemento soggettivo del reato.La motivazione sul punto si presenta poco lineare e contiene delle affermazioniscarsamente compatibili con la consolidata giurisprudenza di legittimità.La Corte di appello, in primo luogo, ha affermato che nella bancarottafraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditoridelle scritture contabili, «ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investitosolo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita, atteso il diretto epersonale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le scritture».Sotto altro profilo, ha affermato che, nel caso in esame, sussisterebbe il dolospecifico, nonostante gli imputati non avessero avuto la finalità di attribuire unprofitto agli amministratori di fatto né quella di recare un pregiudizio ai creditori(o quantomeno queste non sarebbero state le loro principali finalità). Si potrebbe,invero, far ricorso alla figura del dolo eventuale, che potrebbe sorreggere il dolospecifico.Quanto alla prima affermazione, va sottolineato che la giurisprudenza dilegittimità ha da tempo chiarito che la mera qualifica di amministratore formalenon determina, di per sé, la sicura responsabilità per il delitto di bancarottadocumentale, atteso che nei confronti del “prestanome” non può configurarsi unamera responsabilità da posizione, che si porrebbe in contrasto con il principio dellaresponsabilità personale. E, invero, «in tema di bancarotta fraudolentadocumentale, la responsabilità dell'amministratore, che risulti essere statosoltanto un prestanome, nasce dalla violazione dei doveri di vigilanza e di controlloche derivano dalla accettazione della carica, cui però va aggiunta la dimostrazionenon solo astratta e presunta ma effettiva e concreta della consapevolezza dellostato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari o,per le ipotesi con dolo specifico, di procurare un ingiusto profitto a taluno» (Sez.5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013,Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754).Le restanti affermazioni della Corte di appello si pongono in contrasto con laconsolidata giurisprudenza di legittimità, in ordine all’elemento soggettivo dellabancarotta fraudolenta documentale.L’art. 322, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 114 del 219 (corrispondente al “vecchio”art. 216 legge fall.) prevede due ipotesi di bancarotta, che si distinguono sianell’elemento soggettivo, richiedendo l’una il dolo specifico e l’altra il dologenerico, sia nell’elemento oggettivo, atteso che quella specifica richiede che lescritture siano state sottratte, distrutte o falsificate, mentre quella genericarichiede che le scritture siano state tenute in modo tale da non consentire laricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari dell’impresa.L’elemento soggettivo della prima fattispecie è costituito dal dolo specifico,costituito dallo «scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recarepregiudizio ai creditori».L’elemento soggettivo della seconda è costituito dal dolo generico, ossia dallacoscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezzache ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimoniodell'imprenditore.Nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto integrata quella specifica,in considerazione del fatto che «le scritture contabili della società, sicuramenteesistenti, non sono pervenute al curatore fallimentare».Ebbene, l’elemento soggettivo di tale fattispecie è costituito dal dolo specifico,configurato dallo «scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recarepregiudizio ai creditori» (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, Caprara, Rv. 263242).Il giudizio di responsabilità in ordine a tale fattispecie, pertanto, richiede ilnecessario accertamento di una di tali finalità. La Corte di appello, invece, inmaniera poco lineare, ha fatto riferimento a una non meglio precisata figura didolo eventuale, che potrebbe sorreggere il dolo specifico.Ne segue che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio pernuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte diappello di Perugia.Così deciso, il 10 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]