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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36355/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI LECCEnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Rigetto del ricorso" Il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'inammissibilità del ricorso del P.M. e in via subordinata il rigetto P [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Lecce, Sezione riesame, con ordinanza dell'Il dicembre 2020 ha accolto l'appello presentato dagli indagati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) revocando il sequestro preventivo dei terreni (circa 50 ettari) relativamente ai reati di cui agli art. 256, d.

Igs. 152 del 2006 e 674 cod. pen. (perché, nella loro qualità di comproprietari [...] effettuavano [...] uno smaltimento illecito di rifiuti speciali costituiti da un rilevantissimo quantitativo di letame verosimilmente proveniente dall'allevamento dell'azienda "Ingegna", in assenza di qualsivoglia presupposto di fatto e di diritto - effettiva esistenza di colture in atto, previa richiesta di autorizzazione all'utilizzo agronomico degli effluenti da allevamento secondo le prescrizioni di cui al DM 5046/2016- per l'utilizzo agronomico del letame distribuito ed in parte interrato su un area di estensione superiore ai 50 ettari e così provocando altresì emissioni di miasmi nauseabondi; commessi il 12 settembre 2020).

2. Ricorre in cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen. e 256, d.

Igs. 152 del 2006).

Il Tribunale del riesame ha ritenuto, erroneamente, sussistente l'ipotesi della violazione dell'art. 137, comma 14, d.

Igs. 152/2006 in luogo della contestazione per l'art. 256 d.

Igs. 152/2006.

Le numerose lamentele giunte alla P.G. per il cattivo odore permettevano di accertare lo sversamento incontrollato di letame sui terreni in oggetto, in maniera massiccia.

Sui terreni non erano in atto coltivazioni, ma solo una profonda aratura.

Il Tribunale del riesame escludeva il periculum in mora sulla considerazione della successiva i g presentazione (in data 16 ottobre 2020) di una comunicazione per l'utilizzazione del letame per fertirrigazione di terreni per circa 70 ettari, peraltro diversi da quelli in oggetto.

Al momento dell'intervento della P.G. (il 12 settembre 2020) il terreno era destinato a smaltimento illecito di rifiuti, senza nessuna autorizzazione, di portata massiccia tanto da disturbare una generalità di persone che si erano rivolte alla P.G., per i cattivi odori.

Per la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'utilizzazione dei reflui, provenienti da allevamento, quale fertirrigazione devono sussistere determinate condizioni che nel caso non sono rilevabili; mancano le colture in atto e il rispetto dei parametri quantitativi.

Se il Tribunale avesse qualificato correttamente la condotta degli indagati nell'art. 256, d.

Igs. 152 del 2006 avrebbe potuto evidenziare anche il periculum in mora.

Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato. 2.

2. Gli indagati hanno presentato memoria nella quale evidenziano la certa aratura dei terreni, come risultante dallo stesso verbale di sequestro, che rappresentava un'utilizzazione agronomica del letame per le coltivazioni.

Hanno chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso del P.M. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato e l'ordinanza deve annullarsi con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce.

Il Tribunale del riesame ritiene sussistente l'ipotesi della violazione dell'art. 137, comma 14, d.

Igs. 152/2006 in luogo del reato di cui all'art. 256 d.

Igs. 152/2006 (originaria contestazione del P.M.).

Su questa ipotesi di reato (art. 137, comma 14, d.

Igs. 152/2006) analizza e rileva l'assenza di periculum in mora.

Invero, nel caso in giudizio, non si discute di una diversa qualificazione giuridica del fatto, ma di un fatto completamente diverso.

La fattispecie dell'art. 137, comma 14, risulta completamente diversa da quella dell'art. 256, d.

Igs. 152/ 2006 e, pertanto, il Tribunale del riesame non avrebbe potuto porre a fondamento della sua decisione un fatto diverso: "In sede di riesame, il Tribunale può confermare il provvedimento di sequestro anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto in relazione al quale è stato ravvisato il fumus commissi delicti, ma non può porre a fondamento della propria decisione un fatto diverso" (Sez. 6, Sentenza n. 18767 del 18/02/2014 Cc. - dep. 06/05/2014 - Rv. 259679).

Infatti, deve confermarsi la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che ritiene configurabile il reato di cui all'art. 256, d.

Igs. 152 del 2006 nell'ipotesi di spandimento di letame in terreni senza colture in atto: "La pratica della fertirrigazione, che sottrae il deposito delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, richiede, in primo luogo, l'esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l'adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l'assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione, quali, ad esempio, lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo.

In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione della penale responsabilità per il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, con riferimento a fattispecie in cui i liquami zootecnici costituivano una parte marginale dei materiali rinvenuti sull'area interessata" (Sez. 3, Sentenza n. 40782 del 06/05/2015 Ud. - dep. 12/10/2015 - Rv. 264991 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 15043 del 22/01/2013 Cc. - dep. 02/04/2013 - Rv. 255248). il Tribunale del riesame ha evidenziato la richiesta presentata il 16 ottobre 2020 (ex art. 18 D.G.R. 363/2013) per la fertirrigazione di 70 ettari di terreni (con il letame proveniente dalle stalle gestite dagli indagati) quale elemento significativo per escludere (per 5 anni) la possibilità di reiterazione delle condotte di cui all'imputazione.

Terreni diversi da quelli in oggetto proprio in considerazione della fertirrigazione già avvenuta in quelli oggetto del sequestro.

Tuttavia, è lo stesso Tribunale che riscontra l'assenza di autorizzazioni alla fertirrigazione sui terreni oggetto del sequestro, poiché le successive autorizzazioni riguardano altri terreni.

L'analisi del periculum in mora è stata, quindi, effettuata su presupposti giuridici errati (il diverso reato - art. 137, comma 14, citato - configurabile per il Tribunale del riesame).

Il fatto diverso posto a base dell'analisi del Tribunale del riesame configura una violazione di legge e comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale per un nuovo giudizio anche sul pericolo di reiterazione dei reati, in relazione all'ipotesi dell'art. 256, d.

Igs. 152 del 2006.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI LECCEnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Rigetto del ricorso" Il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'inammissibilità del ricorso del P.M. e in via subordinata il rigetto P [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Lecce, Sezione riesame, con ordinanza dell'Il dicembre 2020 ha accolto l'appello presentato dagli indagati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) revocando il sequestro preventivo dei terreni (circa 50 ettari) relativamente ai reati di cui agli art. 256, d. Igs. 152 del 2006 e 674 cod. pen. (perché, nella loro qualità di comproprietari [...] effettuavano [...] uno smaltimento illecito di rifiuti speciali costituiti da un rilevantissimo quantitativo di letame verosimilmente proveniente dall'allevamento dell'azienda "Ingegna", in assenza di qualsivoglia presupposto di fatto e di diritto - effettiva esistenza di colture in atto, previa richiesta di autorizzazione all'utilizzo agronomico degli effluenti da allevamento secondo le prescrizioni di cui al DM 5046/2016- per l'utilizzo agronomico del letame distribuito ed in parte interrato su un area di estensione superiore ai 50 ettari e così provocando altresì emissioni di miasmi nauseabondi; commessi il 12 settembre 2020). 2. Ricorre in cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen. e 256, d. Igs. 152 del 2006). Il Tribunale del riesame ha ritenuto, erroneamente, sussistente l'ipotesi della violazione dell'art. 137, comma 14, d. Igs. 152/2006 in luogo della contestazione per l'art. 256 d. Igs. 152/2006. Le numerose lamentele giunte alla P.G. per il cattivo odore permettevano di accertare lo sversamento incontrollato di letame sui terreni in oggetto, in maniera massiccia. Sui terreni non erano in atto coltivazioni, ma solo una profonda aratura. Il Tribunale del riesame escludeva il periculum in mora sulla considerazione della successiva i g presentazione (in data 16 ottobre 2020) di una comunicazione per l'utilizzazione del letame per fertirrigazione di terreni per circa 70 ettari, peraltro diversi da quelli in oggetto. Al momento dell'intervento della P.G. (il 12 settembre 2020) il terreno era destinato a smaltimento illecito di rifiuti, senza nessuna autorizzazione, di portata massiccia tanto da disturbare una generalità di persone che si erano rivolte alla P.G., per i cattivi odori. Per la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'utilizzazione dei reflui, provenienti da allevamento, quale fertirrigazione devono sussistere determinate condizioni che nel caso non sono rilevabili; mancano le colture in atto e il rispetto dei parametri quantitativi. Se il Tribunale avesse qualificato correttamente la condotta degli indagati nell'art. 256, d. Igs. 152 del 2006 avrebbe potuto evidenziare anche il periculum in mora. Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato. 2. 2. Gli indagati hanno presentato memoria nella quale evidenziano la certa aratura dei terreni, come risultante dallo stesso verbale di sequestro, che rappresentava un'utilizzazione agronomica del letame per le coltivazioni. Hanno chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso del P.M. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato e l'ordinanza deve annullarsi con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce. Il Tribunale del riesame ritiene sussistente l'ipotesi della violazione dell'art. 137, comma 14, d. Igs. 152/2006 in luogo del reato di cui all'art. 256 d. Igs. 152/2006 (originaria contestazione del P.M.). Su questa ipotesi di reato (art. 137, comma 14, d. Igs. 152/2006) analizza e rileva l'assenza di periculum in mora. Invero, nel caso in giudizio, non si discute di una diversa qualificazione giuridica del fatto, ma di un fatto completamente diverso. La fattispecie dell'art. 137, comma 14, risulta completamente diversa da quella dell'art. 256, d. Igs. 152/ 2006 e, pertanto, il Tribunale del riesame non avrebbe potuto porre a fondamento della sua decisione un fatto diverso: "In sede di riesame, il Tribunale può confermare il provvedimento di sequestro anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto in relazione al quale è stato ravvisato il fumus commissi delicti, ma non può porre a fondamento della propria decisione un fatto diverso" (Sez. 6, Sentenza n. 18767 del 18/02/2014 Cc. - dep. 06/05/2014 - Rv. 259679). Infatti, deve confermarsi la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che ritiene configurabile il reato di cui all'art. 256, d. Igs. 152 del 2006 nell'ipotesi di spandimento di letame in terreni senza colture in atto: "La pratica della fertirrigazione, che sottrae il deposito delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, richiede, in primo luogo, l'esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l'adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l'assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione, quali, ad esempio, lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione della penale responsabilità per il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, con riferimento a fattispecie in cui i liquami zootecnici costituivano una parte marginale dei materiali rinvenuti sull'area interessata" (Sez. 3, Sentenza n. 40782 del 06/05/2015 Ud. - dep. 12/10/2015 - Rv. 264991 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 15043 del 22/01/2013 Cc. - dep. 02/04/2013 - Rv. 255248). il Tribunale del riesame ha evidenziato la richiesta presentata il 16 ottobre 2020 (ex art. 18 D.G.R. 363/2013) per la fertirrigazione di 70 ettari di terreni (con il letame proveniente dalle stalle gestite dagli indagati) quale elemento significativo per escludere (per 5 anni) la possibilità di reiterazione delle condotte di cui all'imputazione. Terreni diversi da quelli in oggetto proprio in considerazione della fertirrigazione già avvenuta in quelli oggetto del sequestro. Tuttavia, è lo stesso Tribunale che riscontra l'assenza di autorizzazioni alla fertirrigazione sui terreni oggetto del sequestro, poiché le successive autorizzazioni riguardano altri terreni. L'analisi del periculum in mora è stata, quindi, effettuata su presupposti giuridici errati (il diverso reato - art. 137, comma 14, citato - configurabile per il Tribunale del riesame). Il fatto diverso posto a base dell'analisi del Tribunale del riesame configura una violazione di legge e comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale per un nuovo giudizio anche sul pericolo di reiterazione dei reati, in relazione all'ipotesi dell'art. 256, d. Igs. 152 del 2006. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce. C
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