CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07913/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con due sentenze (1. Corte Assise appello Lecce 30/05/2006 irr. il 20/06/2008 - per tentata estorsione aggravata ex art. 7 legge 203 del 1991, in Lecce il 18/04/2003 e il 27/04/2003; 2. Corte appello Lecce del 08/06/2018, irr. 04/04/2019 - di condanna per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen, 74 d. P.R. 309/90, art. 2 legge 895 del 1967 e 7 legge 203 del 1991, in Lecce il 15/06/2014 e 03/09/2014). 2. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge, vizio della motivazione e travisamento della prova con riferimento alla mancata unificazione dei reati, tutti commessi nell'ambito della consorteria mafiosa della [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, in quanto teso a sollecitare una diversa valutazione di elementi di fatto incidenti sulla decisione, elementi congruamente apprezzati in sede di merito. 4. Posto che, come condivisibilmente osservato dalla Corte d'appello di Lecce, risulta del tutto irrilevante la circostanza che la continuazione sia stata riconosciuta rispetto a posizioni diverse dall'attuale ricorrente, osserva la Corte come correttamente il Giudice dell'esecuzione abbia congruamente ed estesamente motivato in ordine alla "sostanziale differenza" tra le associazioni di cui alle due sentenze oggetto dell'istanza, evidenziando l'assenza, in concreto, di elementi dai quali desumersi una preventiva programmazione degli episodi delittuosi, dando adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno portata a reputare l'inesistenza di una preventiva ideazione unitaria, fra i vari fatti di cui alle sentenze oggetto dell'istanza, peraltro commessi a notevole distanza temporale l'uno dagli altri ed in contesti criminosi diversi. 5.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.