CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 18103/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -CL 01 ti\ NA11111" HA», j Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile in quanto tardivo l'appello proposto dall'odierno ricorrente avverso la sentenza 20 giugno 2018 del Tribunale di Foggia. . 2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, PAPAGNI Marco e MAFFIONE Addolorata. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'unico motivo, con cui si lamenta la possibile applicazione della sospensione feriale dei termini processuali ai termini di deposito della sentenza, è manifestamente infondato posto che i termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni. Infatti, i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento (Sez. U, Sentenza n. 42361 del 20/07/2017). 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. Non vanno liquidate le spese a favore della costituita parte civile ASL Foggia in considerazione del fatto che la memoria conclusiva depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, ribadendo unicamente principi già ampiamente sviscerati nella sentenza di secondo grado (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. U., n. 877 del 14/7/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01) e che già avevano determinato la trasmissione alla settima sezione penale. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/1/2023 Il Consigliere estensore I