CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 06304/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12755/2018, proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain Roma, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesada se stessa; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentat o e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 568/2018 depositata il12/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversiariguarda il pagamento dell’onorario professionale di avvocato in un procedimento penale. Ottenuto un correlativo decreto 2di 4 – RG 12755/2018 – S2 – CC 02/12/2022 (n. 20) – Caponi est. ingiuntivo, esso era oggetto di opposizione. In primo grado il Giudice di Pace di Pescara ha revocato il decreto ingiuntivo dichiarando competente per territorio il Giudice di Pace di Chieti, foro del consumatore, con compensazione delle spese di lite. In secondo grado è riformato il capo relativo alla compensazione, che viene esclusa,con condanna dell’avvocato al pagamento delle spese del primo e del secondo grado. Contro la sentenza d’appello emessa dal Tribunale di Pescara, ricorre in cassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA] due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Con il primo motivo, ex art. 360, n. 3 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 637 , co. 3 c.p.c.; 1 4, co. 2 d . l gs. 150/2011, 33, co. 2, lett. u) d. lgs. 206/2005 ; f alsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.; violazione dell’art. 24 Cost.per avere il giudice di appello ravvisato la qualità di consumatore nel cliente dell'avvocato,in relazione al giudizio penale, omettendo di riconoscere, sotto tale profilo,la diversità di quest’ultimo rispetto al giudizio civile . Con il secondo motivo si deduce «ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Vizio motivazionale della sentenza», per avere il giudice di appello motivato in modo incompleto e lacunoso sull’eccepita impossibilità di equiparare il cliente dell’avvocato al consumatore in relazione al procedimento penale. 2. – I due motivi possono essere esaminati contestualmente, in quanto connessi. Del primo motivo èda dichiarare l’ inammissib ilità ex art. 360 - bis, n.1 c.p.c. Il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che non distingue 3di 4 – RG 12755/2018 – S2 – CC 02/12/2022 (n. 20) – Caponi est. a seconda che l’avvocato abbia prestato la propria attività in relazione ad un giudizio civile o penale. Secondo tale indirizzo, ove un avvocato abbia agito in via ingiuntiva al fine di ottenere dal proprio cliente il pagamento di competenze professionali avvalendosi del foro speciale di cui all'art. 637, co. 3 c.p.c., su quest'ultimo prevale il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore -previsto dall'art. 33, co. 2, lettera u) d.lgs. 206/2005 –perché: (a) esso è esclusivo , e (b) tra due norme speciali prevale quella cronologicamente successiva(cfr. Cass. 8406/2022, 10278/2021, 5703/2014, 12685/2011 ). L’esame del motivo di ricorso non offre elementi per mutare tale orientamento, né lascia ravvedere l’esigenza di rafforzarlo al cospetto di obiezioni. In conclusione, il primo motivo è inammissibile. Il secondo motivo è manifestamente infondato sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché il giudice si è pronunciato. Inoltre, è inammissibile sotto il profilo del vizio moltivazionale, poiché la motivazione è adeguata rispetto al carattere consolidato della soluzione della questione da partedella giurisprudenza di legittimità. In conclusione, il secondo motivo è rigettato. 3. -L’inammissibilità del primo motivo e l’infondatezza del second o determina l’infondatezza del ricorso nel suo complesso. Pertanto il ricorso è da rigettare. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17 l. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell’ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. 4di 4 – RG 12755/2018 – S2 – CC 02/12/2022 (n. 20) – Caponi est. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in complessivi 1300,00 Euro, oltre a 200,00 Euro per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Sussistono i presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell'ulterior