CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23943/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania del 04/03/2026; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania dichiarava inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare presentata da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla condanna inflittagli dal Tribunale della stessa città con sentenza pronunciata il 27 ottobre 2022, mentre rigettava quella di affidamento in prova al servizio sociale. In particolare, la domanda di detenzione domiciliare veniva dichiarata inammissibile, ai sensi dell'art. 58-quater, Ord. pen. non essendo ancora decorso il triennio dalla revoca di analoga misura alternativa alla detenzione disposta dal medesimo Tribunale di sorveglianza con ordinanza del 22 maggio 2024; l'affidamento in prova, invece, veniva negato per la ritenuta impossibilità di formulare una ragionevole prognosi di non recidivanza nei confronti del predetto. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo degli avv.to [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 58-quater Ord. pen. per la errata applicazione della preclusione triennale prevista da tale disposizione non avendo il Tribunale di sorveglianza accertato la natura definitiva o cautelare della revoca della detenzione domiciliare precedentemente disposta nei suoi confronti, così come anche il mancato decorso del termine di tre anni di cui si tratta. 2.2. Con il secondo motivo il condannato deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione rispetto al giudizio di pericolosità sociale espresso nei suoi confronti sulla base dell'acritico recepimento delle informazioni inviate dall'autorità di polizia, senza invece acquisire e valutare la positiva relazione dell'UEPE e prendere in considerazione il suo processo di reinserimento nel tessuto sociale. 2.3. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., della inosservanza degli artt. 666 e 678 del codice di rito per la mancata acquisizione della relazione UEPE aggiornata, con la 2conseguente illegittimità del rigetto della richiesta di affidamento a causa della assenza di una adeguata istruttoria. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere complessivamente respinto con la conseguente conferma della ordinanza impugnata, sia pure con la parziale correzione della sua motivazione a norma dell'art. 619 del codice di rito. 2. Il primo motivo è inammissibile per genericità considerato che il ricorrente lamenta il mancato esame, da parte del Tribunale di sorveglianza, della natura definitiva o meramente cautelare del provvedimento di revoca della detenzione domiciliare senza tenere conto che l'ordinanza impugnata fa espresso riferimento ad un provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza di Catania il giorno 22 maggio 2024 che, proprio in quanto proveniente dal Tribunale, non può che essere di carattere definitivo dato che la sospensione cautelativa viene emessa dal magistrato di sorveglianza a norma dell'art. 51-ter Ord. pen. In ogni caso il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, ha omesso di allegare il sopra indicato provvedimento di revoca, di talché questa Corte non può accertare il carattere definitivo o cautelare della sopra indicata revoca del beneficio penitenziario. Analogamente, il condannato non ha precisato la data in cui la detenzione sarebbe ripresa a seguito della disposta revoca, con la conseguenza che appare corretta la decisione del Tribunale che ha richiamato la data della pronuncia di revoca del 22 maggio 2024, che risale a prima di tre anni rispetto alla pronuncia oggi impugnata. 3. Passando all'esame degli altri due motivi (che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione) si osserva che, in realtà, anche la domanda di affidamento in prova andava dichiarata inammissibile ai sensi del citato art. 58-quater che, nel prevedere la preclusione triennale — in ipotesi di revoca di una misura alternativa - fa riferimento all'affidamento in prova, alla semilibertà ed alla detenzione domiciliare senza operare una distinzione tra le 3varie misure. Pertanto, la motivazione della ordinanza impugnata deve essere corretta nel senso che anche la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile a norma dell'art. 58-quater Ord. pen. non essendo decorsi tre anni dalla revoca della detenzione domiciliare sopra indicata. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali. P P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Prima Seúgat; Pe22:19 Depositas. in Cancria oggi 3. 6 IL FuNzloNA• iu ziARio \ iILFUNZIO R1 ( T71ARIO AL2i 4,1# 4