Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38299/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] iTTO Visti gli atti.

Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e la sentenz. imp Agnata.

Rilevato che l'unico motivo di impugnazione, oltre ad essere riprcduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudige del merito, è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha escluso, con argomentazione di per sé aventi: carattere i decisivita, l'applicazione della causa di non prubbi-i-eità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in considerazione della gravità del fatto, desunta dalle modalità delln condotta e dal grado di colpevolezza.

E' corretto anche l'argomento rafforzetivo sulla sussistenza della condizione ostativa alla concessione del beneficiò rapi: resentata dal "comportamento abituale"i posto che,se è vero che la pluralità di reai unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla confi urabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatt , la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione co ples >iva della fattispecie concreta (Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 2 33064), è altrettanto vero che l'applicazione di tale principio postula necessariarr ante che i reati sintomatici dell'abitualità ostativa al riconoscimento dell'art. 13' -bis cod. pen. risultino formalmente unificati ex art. 81, comma 2, cod. pen, coi da poter essere valutati alla stregua di un'unica violazione.

Tale condizione rikm si ssiste nel caso in esame in cui nel certificato del casellario giudiziale, cormi si l gge nella sentenza impugnata, sono annoyiate più condanne per una pluralità d reati non avvinti dal nesso della continuazione.

2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibi ità cl I ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro:essuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinaziOne cl I la causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore cr alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarnmto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del a ssa delle ammende.

Così deciso, in Roma 26 sett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] iTTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e la sentenz. imp Agnata. Rilevato che l'unico motivo di impugnazione, oltre ad essere riprcduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudige del merito, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha escluso, con argomentazione di per sé aventi: carattere i decisivita, l'applicazione della causa di non prubbi-i-eità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in considerazione della gravità del fatto, desunta dalle modalità delln condotta e dal grado di colpevolezza. E' corretto anche l'argomento rafforzetivo sulla sussistenza della condizione ostativa alla concessione del beneficiò rapi: resentata dal "comportamento abituale"i posto che,se è vero che la pluralità di reai unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla confi urabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatt , la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione co ples >iva della fattispecie concreta (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 2 33064), è altrettanto vero che l'applicazione di tale principio postula necessariarr ante che i reati sintomatici dell'abitualità ostativa al riconoscimento dell'art. 13' -bis cod. pen. risultino formalmente unificati ex art. 81, comma 2, cod. pen, coi da poter essere valutati alla stregua di un'unica violazione. Tale condizione rikm si ssiste nel caso in esame in cui nel certificato del casellario giudiziale, cormi si l gge nella sentenza impugnata, sono annoyiate più condanne per una pluralità d reati non avvinti dal nesso della continuazione. 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibi ità cl I ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro:essuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinaziOne cl I la causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore cr alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagarnmto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del a ssa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 sett
Sentenza Cassazione n. 38299/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris