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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05788/2025

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nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 21405/22proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) Agenzia delle Entrate - Riscossione ed [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , ambedue domiciliati ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore , difes i ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diL'Aquila n. 287/22 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che

1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello de L’Aquila n. 287/22; hanno resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossione e la [OSCURATO:SOCIETA].;

2. con due atti datati 14 gennaio 2025 e 17 gennaio 2025 tutte le parti hanno dichiarato che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, compensando le spese; Oggetto: cessazione della materia del contendere N.R.G.: 21405/22 Camera di consiglio del 5 febbraio 2025 il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.;

3. la congiunta richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere palesa il venir meno dell’interesse delle parti alla pronuncia sul ricorso; la carenza di interesse rende il ricorso inammissibile, ex art. 100 c.p.c.;

4. le spese vanno compensate, valorizzata a tal fine, quale grave ed eccezionale ragione, la concorde richiesta in tal senso delle parti; p.q. m. (-) dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; (-) compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 21405/22proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) Agenzia delle Entrate - Riscossione ed [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , ambedue domiciliati ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore , difes i ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diL'Aquila n. 287/22 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello de L’Aquila n. 287/22; hanno resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossione e la [OSCURATO:SOCIETA].; 2. con due atti datati 14 gennaio 2025 e 17 gennaio 2025 tutte le parti hanno dichiarato che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, compensando le spese; Oggetto: cessazione della materia del contendere N.R.G.: 21405/22 Camera di consiglio del 5 febbraio 2025 il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.; 3. la congiunta richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere palesa il venir meno dell’interesse delle parti alla pronuncia sul ricorso; la carenza di interesse rende il ricorso inammissibile, ex art. 100 c.p.c.; 4. le spese vanno compensate, valorizzata a tal fine, quale grave ed eccezionale ragione, la concorde richiesta in tal senso delle parti; p.q. m. (-) dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; (-) compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di c
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