CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18539/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in per:sona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla disposizione relativa alla confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. del 15/10/2021, il Tribunale di Latina ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione ai reati di cui artt.44 lett. c) e 95 d.P.R. n. 380/2001, 181 d.lgs 42/2004 e 349 cod.pen, disponendo, altresì, la confisca, demolizione delle opere abusive e integrale rimessione in pristino dello stato dei luoghi. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando, un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca. Argomenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità non è possibile disporre la confisca, né obbligatoria né facoltativa, in quanto l'ordine di demolizione automaticamente correlato all'accertamento della contravvenzione di cui all'art. 44 lett. c), secondo periodo, d.P.R. n. 380/2001 esclude tale possibilità; pertanto, risulta evidente la violazione di legge in cui era incorso il Tribunale, avendo disposto illegittimamente la confisca al di fuori delle ipotesi previste dalla legge; evidenzia, inoltre, che, sotto altro profilo, era del tutto mancante la motivazione della sentenza sul punto concernente la confisca, essendosi il Tribunale limitato alla sola citazione dell'art. 240 cod.pen., senza esplicitare le ragioni che avevano determinato l'applicazione della misura ablativa. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza limitatamente alla disposta confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, in materia edilizia, non può essere disposta la confisca, né obbligatoria né facoltativa ai sensi dell'art. 240 cod.pen., del manufatto abusivo a seguito di condanna per le contravvenzioni previste dall'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 diverse dalla lottizzazione abusiva, in quanto la stessa è incompatibile con l'ordine di demolizione, unica sanzione che consegue obbligatoriamente all'accertamento del predetto illecito (Sez.3, n.18166 del 18/03/2021, Bucarelli, Rv.281295 - 01; con riferimento alle ipotesi contravvenzionali di cui alla lett. b) dell'art. 44 del T.U. dell'edilizia, Sez. 3, n. 9170 del 28/10/2009„dep. 2010, Vulpio, Rv. 246200; Sez. 3, n. 4965 del 28/11/2007, dep. 2008, Irti, Rv. 238781; Sez. 3, n. 4089 del 07/12/2001, dep. 2002, Siniscalco, Rv. 220854 ed altre prec. conf.).3. Applicando tale principio nella specie, va osservato che il Giudice, a fronte della ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 44, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 380/2001, non avrebbe potuto disporre la confisca del manufatto abusivo, ma emettendo una sentenza ex art. 444 codl.proc.pen., che è espressamente equiparata a una pronuncia di condanna, doveva limitarsi a disporre la demolizione del manufatto abusivo; giova ricordare che l'ordine di demolizione è una statuizione obbligatoria, priva di contenuto discrezionale, consequenziale alla sentenza di condanna o ad altra alla stessa equiparata, e, pertanto, sottratta alla disponibilità delle parti (cfr Sez.3, n.6128 del 20/01/2016, Rv.266285 - 01; Sez. 3, n. 18509 del 15/1/2015, RG. in proc. Gioffrè, Rv. 263557; Sez.3, n.42697de1 07/07/2015, Rv. 265192 - 01; Sez. 3, n. 1365 del 18/9/1992, P.M. in proc. Marchese, Rv. 192057). 4. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca; ai sensi dell'art. 624 cod.proc.pen. va dichiarata l'irrevocabilità della statuizione di condanna e del disposto ordine di demolizione e riduzione in pristino, come da dispositivo. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca delle opere abusive, confisca che elimina. Visto l'art. 624 cod.proc.pen. dichiara l'irrevocabilità della statuizione di condanna e del disposto ordine di demolizione e riduzione in pr