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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 luglio 2026

Cassazione n. 23640/2026

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[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unita-mente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresen-tato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 776/2022 depo-sitata il 08/03/2022.Numero registro generale 24250/2022Numero sezionale 2903/2026Numero di raccolta generale 23640/2026Data pubblicazione 21/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno25/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n. 776/2022, pubblicata in data 8 marzo 2022, laCorte d'appello di Milano, nella regolare costituzione dell'appellataAGENZIA [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] – ARPA (di seguito, per brevità, “ARPA”) ha parzialmenteaccolto l'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzadel Tribunale di Milano n. 1045/2020, pubblicata in data 5 febbraio2020 e, per l'effetto, ha accertato che ARPA non aveva diritto al paga-mento della somma di € 20.786,64 da parte del [OSCURATO:PERSONA].2.

ARPA aveva ottenuto dal Tribunale di Milano l'emissione nei con-fronti del [OSCURATO:PERSONA] di un decreto ingiuntivo per l'importo di€ 22.148,30, quale corrispettivo dell'attività di “prestazioni tecnico-analitiche” svolta dalla medesima odierna ricorrente in favore del CO-MUNE nell'ambito di una procedura ex artt. 245 “e/o” 246, D. Lgs. n.152/2006, su un sito inquinato di proprietà dello stesso COMUNE.Proposta opposizione da parte del [OSCURATO:PERSONA] – il qualeaveva dedotto l'infondatezza del credito ingiunto, argomentando nelsenso del carattere gratuito dell'attività svolta da ARPA ai sensi dell'art.26, comma 5, L.R.

Lombardia n. 16/1999 – e costituitasi ARPA, il Tri-bunale di Milano aveva revocato il decreto opposto ma condannato ilCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell'importo di € 20.786,643.

La Corte d'appello di Milano, nell'accogliere il gravame del CO-[OSCURATO:PERSONA], ha fatto riferimento al disposto di cui all'art. 26,comma 5, L.R.

Lombardia n. 16/1999, osservando in particolare che:− ai sensi di tale previsione, rientra tra i compiti di ARPA quello direndere obbligatoriamente a titolo gratuito le prestazioni che rien-Sez.

S1 - R.G. 24250/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 2 di 5Numero registro generale 24250/2022Numero sezionale 2903/2026Numero di raccolta generale 23640/2026Data pubblicazione 21/07/2026trano nell'ambito delle attività istituzionali della stessa ARPA a fa-vore della Regione, degli Enti locali, delle ASL, mentre possonoessere fornite a titolo oneroso prestazioni ulteriori rispetto a quellepreviste da specifiche norme di legge, costituendo, quindi, l'one-rosità delle prestazioni un'eccezione alla regola di gratuità;− ARPA, pertanto, nel momento in cui aveva agito per il pagamentodel corrispettivo, era gravata dell'onere di provare i presuppostidell'onerosità della prestazione;− tali presupposti, nella specie, risultavano non provati, non essendoa tal fine sufficienti né la qualità di proprietario del terreno in capoal COMUNE né la circostanza – peraltro non supportata da ade-guata documentazione – che il COMUNE avesse pagato le fattureemesse per le medesime prestazioni per gli anni precedenti néaltre circostanze dedotte dall'odierna ricorrente.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milanoricorre [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] – ARPA.Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l'unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 26, comma 5,L.R.

Lombardia n. 16/1999.Si censura la decisione impugnata, riproponendo la tesi per cui, nelcaso di specie, le prestazioni rese dalla ricorrente rientravano nell'am-bito delle prestazioni rese non a titolo gratuito, in quanto le stesseSez.

S1 - R.G. 24250/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 3 di 5Numero registro generale 24250/2022Numero sezionale 2903/2026Numero di raccolta generale 23640/2026Data pubblicazione 21/07/2026erano state richieste dall'odierno controricorrente non nella veste diEnte locale, bensì quale titolare del sito inquinato, nonché responsabiledell'inquinamento.Argomenta il ricorso che “nei casi in cui una pubblica amministra-zione operi, al pari di un qualsiasi privato, quale proprietario di un sitoinquinato e sia responsabile del relativo inquinamento, così come pre-visto dagli artt. 242 e/o 245 T.U.

Ambiente, l'attività svolta da ARPA asua favore non può in alcun modo essere gratuito”.Deduce ulteriormente che una legge regionale anteriore al T.U.

Am-biente non può apportare generiche deroghe a quest'ultimo e che, percontro, deve trovare applicazione il principio “chi inquina paga” di cuialla Direttiva 2004/35/CE, recepito dal D. Lgs. n. 152/2006, operanteanche per le [OSCURATO:PERSONA], ove autrici dell'inquinamento.Richiama, ulteriormente, l'art. 4, Legge n. 62/2005 ed evidenziache, seguendo la tesi fatta propria dal provvedimento impugnato, ver-rebbe a determinarsi una disparità di trattamento tra l'ambito dellaLombardia, e gli ambiti di altre Regioni, per le quali non opera la disci-plina di cui alla Legge Regionale.Evidenzia, ulteriormente, che costituisce circostanza non contestatail fatto che lo stesso odierno controricorrente avesse sostenuto i costidegli accertamenti sino a tutto il 2010, censurando la sentenza dellaCorte ambrosiana per aver invece ritenuto tale circostanza non dimo-strata.2.

Rileva questa Corte che la questione sollevata dal ricorso pre-senta profili sia di novità sia di rilevanza che ne rendono opportuna latrattazione in pubblica udienza.In particolare, viene in rilievo il tema dell'individuazione della vesteche deve essere riconosciuta all'Ente pubblico che risulti titolare di unSez.

S1 - R.G. 24250/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 4 di 5Numero registro generale 24250/2022Numero sezionale 2903/2026Numero di raccolta generale 23640/2026Data pubblicazione 21/07/2026sito inquinato, allorquando non sia univocamente stabilito che lo stessoEnte è anche responsabile dell'inquinamento.Tale, infatti, risulta essere l'ipotesi che – al di là delle affermazionicontenute nel ricorso ma contestate nel controricorso ‒ ricorre nel casodi specie, non avendo il giudice di merito operato alcun accertamentoal riguardo.Si pone, quindi, il problema di stabilire se la veste di proprietariodel sito inquinato venga a prevalere sulla qualifica di Ente pubblicodell'Ente locale – con conseguente operatività della disciplina di tutelaambientale applicabile ai privati – o se invece la titolarità del sito nonsia comunque idonea ad elidere la citata qualifica ed a comportare,pertanto, l'attrazione dell'Ente locale nell'ambito della disciplina di tu-tela ambientale operante per i soggetti privati, con le conseguenti ri-cadute in ordine all'applicabilità dell'art. 26, comma 5, L.R.

Lombardian. 16/1999.Ritiene pertanto questa Corte che la questione posta con il ricorsopresenti profili di complessità che rendono opportuna la trattazione delricorso in pubblica udienza.

P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblicaudienzaCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 25 giugno 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez.

S1 - R.G. 24250/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 5 di 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unita-mente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresen-tato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 776/2022 depo-sitata il 08/03/2022.Numero registro generale 24250/2022Numero sezionale 2903/2026Numero di raccolta generale 23640/2026Data pubblicazione 21/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno25/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 776/2022, pubblicata in data 8 marzo 2022, laCorte d'appello di Milano, nella regolare costituzione dell'appellataAGENZIA [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] – ARPA (di seguito, per brevità, “ARPA”) ha parzialmenteaccolto l'appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzadel Tribunale di Milano n. 1045/2020, pubblicata in data 5 febbraio2020 e, per l'effetto, ha accertato che ARPA non aveva diritto al paga-mento della somma di € 20.786,64 da parte del [OSCURATO:PERSONA].2. ARPA aveva ottenuto dal Tribunale di Milano l'emissione nei con-fronti del [OSCURATO:PERSONA] di un decreto ingiuntivo per l'importo di€ 22.148,30, quale corrispettivo dell'attività di “prestazioni tecnico-analitiche” svolta dalla medesima odierna ricorrente in favore del CO-MUNE nell'ambito di una procedura ex artt. 245 “e/o” 246, D. Lgs. n.152/2006, su un sito inquinato di proprietà dello stesso COMUNE.Proposta opposizione da parte del [OSCURATO:PERSONA] – il qualeaveva dedotto l'infondatezza del credito ingiunto, argomentando nelsenso del carattere gratuito dell'attività svolta da ARPA ai sensi dell'art.26, comma 5, L.R. Lombardia n. 16/1999 – e costituitasi ARPA, il Tri-bunale di Milano aveva revocato il decreto opposto ma condannato ilCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell'importo di € 20.786,643. La Corte d'appello di Milano, nell'accogliere il gravame del CO-[OSCURATO:PERSONA], ha fatto riferimento al disposto di cui all'art. 26,comma 5, L.R. Lombardia n. 16/1999, osservando in particolare che:− ai sensi di tale previsione, rientra tra i compiti di ARPA quello direndere obbligatoriamente a titolo gratuito le prestazioni che rien-Sez. S1 - R.G. 24250/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 2 di 5Numero registro generale 24250/2022Numero sezionale 2903/2026Numero di raccolta generale 23640/2026Data pubblicazione 21/07/2026trano nell'ambito delle attività istituzionali della stessa ARPA a fa-vore della Regione, degli Enti locali, delle ASL, mentre possonoessere fornite a titolo oneroso prestazioni ulteriori rispetto a quellepreviste da specifiche norme di legge, costituendo, quindi, l'one-rosità delle prestazioni un'eccezione alla regola di gratuità;− ARPA, pertanto, nel momento in cui aveva agito per il pagamentodel corrispettivo, era gravata dell'onere di provare i presuppostidell'onerosità della prestazione;− tali presupposti, nella specie, risultavano non provati, non essendoa tal fine sufficienti né la qualità di proprietario del terreno in capoal COMUNE né la circostanza – peraltro non supportata da ade-guata documentazione – che il COMUNE avesse pagato le fattureemesse per le medesime prestazioni per gli anni precedenti néaltre circostanze dedotte dall'odierna ricorrente.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milanoricorre [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] – ARPA.Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 26, comma 5,L.R. Lombardia n. 16/1999.Si censura la decisione impugnata, riproponendo la tesi per cui, nelcaso di specie, le prestazioni rese dalla ricorrente rientravano nell'am-bito delle prestazioni rese non a titolo gratuito, in quanto le stesseSez. S1 - R.G. 24250/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 3 di 5Numero registro generale 24250/2022Numero sezionale 2903/2026Numero di raccolta generale 23640/2026Data pubblicazione 21/07/2026erano state richieste dall'odierno controricorrente non nella veste diEnte locale, bensì quale titolare del sito inquinato, nonché responsabiledell'inquinamento.Argomenta il ricorso che “nei casi in cui una pubblica amministra-zione operi, al pari di un qualsiasi privato, quale proprietario di un sitoinquinato e sia responsabile del relativo inquinamento, così come pre-visto dagli artt. 242 e/o 245 T.U. Ambiente, l'attività svolta da ARPA asua favore non può in alcun modo essere gratuito”.Deduce ulteriormente che una legge regionale anteriore al T.U. Am-biente non può apportare generiche deroghe a quest'ultimo e che, percontro, deve trovare applicazione il principio “chi inquina paga” di cuialla Direttiva 2004/35/CE, recepito dal D. Lgs. n. 152/2006, operanteanche per le [OSCURATO:PERSONA], ove autrici dell'inquinamento.Richiama, ulteriormente, l'art. 4, Legge n. 62/2005 ed evidenziache, seguendo la tesi fatta propria dal provvedimento impugnato, ver-rebbe a determinarsi una disparità di trattamento tra l'ambito dellaLombardia, e gli ambiti di altre Regioni, per le quali non opera la disci-plina di cui alla Legge Regionale.Evidenzia, ulteriormente, che costituisce circostanza non contestatail fatto che lo stesso odierno controricorrente avesse sostenuto i costidegli accertamenti sino a tutto il 2010, censurando la sentenza dellaCorte ambrosiana per aver invece ritenuto tale circostanza non dimo-strata.2. Rileva questa Corte che la questione sollevata dal ricorso pre-senta profili sia di novità sia di rilevanza che ne rendono opportuna latrattazione in pubblica udienza.In particolare, viene in rilievo il tema dell'individuazione della vesteche deve essere riconosciuta all'Ente pubblico che risulti titolare di unSez. S1 - R.G. 24250/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 4 di 5Numero registro generale 24250/2022Numero sezionale 2903/2026Numero di raccolta generale 23640/2026Data pubblicazione 21/07/2026sito inquinato, allorquando non sia univocamente stabilito che lo stessoEnte è anche responsabile dell'inquinamento.Tale, infatti, risulta essere l'ipotesi che – al di là delle affermazionicontenute nel ricorso ma contestate nel controricorso ‒ ricorre nel casodi specie, non avendo il giudice di merito operato alcun accertamentoal riguardo.Si pone, quindi, il problema di stabilire se la veste di proprietariodel sito inquinato venga a prevalere sulla qualifica di Ente pubblicodell'Ente locale – con conseguente operatività della disciplina di tutelaambientale applicabile ai privati – o se invece la titolarità del sito nonsia comunque idonea ad elidere la citata qualifica ed a comportare,pertanto, l'attrazione dell'Ente locale nell'ambito della disciplina di tu-tela ambientale operante per i soggetti privati, con le conseguenti ri-cadute in ordine all'applicabilità dell'art. 26, comma 5, L.R. Lombardian. 16/1999.Ritiene pertanto questa Corte che la questione posta con il ricorsopresenti profili di complessità che rendono opportuna la trattazione delricorso in pubblica udienza. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblicaudienzaCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 25 giugno 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 24250/2022 – CC 25/06/2026 - Pagina nr. 5 di 5
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