CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 02370/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso iscritto al NRG12339 del 202 2 promosso da : MINEO Giuseppe,rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA]- gnino, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il domicilio digitale dei difensori ai rispettivi indirizzi pec, nonché presso lo studio del primo difensore in Roma, piazza del Popolo, n. 3 (studio legale Sanasi d’Arpe –[OSCURATO:PERSONA]); - ricorrent e - contro PROCURATORE GENERALE, [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], con domicilio presso l’Ufficio in Roma, via Baiamonti, n. 25; - controricorrente – R.G. 12339/2022 Cron. Rep. C.C. 10/1/2023 Responsabilità am- ministrativo-conta- biledel magistrato giurisdizione -2 - perla cassazione della sentenza del la Co rte dei conti, Sezione giurisdi- zionale d’appello per la Regione Siciliana, depositata in segreteria il 31 dicembre 2021, n. 228/A/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con sentenza n. 420 del 2020 , la Sezione g iurisdizionale della Cortedei conti per la Regione Siciliana, accogliendo la domanda della Procuraregionale, ha condannato il prof. [OSCURATO:PERSONA] – ex magi- strato “laico” inservizio presso il Consiglio di g iustizia a mministrativa per la Regione Siciliana nel periodo dal 27 agosto 2010 al 26 agosto 2016– a pagare , all’Amministrazione del Consiglio di Stato , la somma di euro 315.364, oltre accessori e spese , a titolo di risarcimento del danno da disservizio scaturito dai gravi e reiteratiritardi nel deposito di numerosi provvedimenti giudiziari di suapertinenza. La Sezione giurisdizionale, nel rigettare l’eccezione didifetto di giu- risdizione sollevata dal Mineo, ha evidenziato che la Procura non ha contestato profili di responsabilitàdisciplinare o sanzionatoria né tan- tomeno di detrimento arrecato all’imma gine dell’Amministrazione del Consiglio di Stato, avendo, invece, chiesto il risarcimento del danno erariale scaturito dal mancato puntuale adempimento, da parte del convenuto,del dovere di tempestivo deposito dei provvedimenti giudi- ziari, conconseguente lesione del sinallagma contrattuale, che giusti- ficava lacorresponsione, in suo favore , della retribuzione nella misura prestabilita. Nel merito, il Giudice di primo grado ha sottolineato che i reiterati e gravi ritardi nel deposito dei provvedimenti giudiziari da parte del Mineo avevanoarrecato un vulnus concreto ed attuale all’efficienza ed -3 - al buonandamento del servizio giustizia fornito dal Consiglio di giusti- zia amministrativa per la RegioneSiciliana, rendendo, quindi, ingiusti- ficata, almeno in parte, laretribuzione corrisposta al medesimo magi- strato, in quanto volta aremunerare, nell’ambito del rapporto sinallag- matico, una prestazione lavorativa che avrebbe dovuto essere com- prensiva anche dellapuntualità nel deposito dei provvedimenti. 2. - Con sentenza resa pubblica mediante deposito in segreteria il 31 dicembre 2021, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, ha parzialmente accolto, in punto di quantum, il gravame interposto dal Mineo, rideterminando in euro 90.000, com- prensivi di rivalutazione monetaria, l’importo dal medesimo dovuto a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali. Per quanto in questa sede rileva, la Corte dei conti ha disatteso l’eccezione, riproposta dal Mineoin grado d’appello, di difetto di giuri- sdizione. La Sezione giurisdizionale d’appello ha ribadito che la domanda for- mulata nei riguardi dell’ex magistrato amministrativo dalla Procura contabile,concernente il risarcimento del danno da disservizio, va in- tesacome “danno arrecato al corretto ed efficiente esercizio della fun- zione giurisdizionale” in favore della collettività, che era derivato dai reiterati e gravi ritardi del Mineo nel deposito deiprovvedimenti di sua pertinenza, con conseguente lesione del rapporto sinallagmaticointer- corrente con l’Amministrazione d’appartenenza, avendo quest’ultima remunerato il magistrato Mineo senza ottenere comecontropartita una prestazione lavorativa adeguata alle esigenze di tempestività, effi- cienza ed efficacia richieste dall’ordinamento. Secondo la Corte dei conti, una conclusione contraria non si trae dalla legge 13 aprile 1988, n. 117. Con essa il legislatore, all’art. 2, comma 3-bis, ha espressamente fattosalva la possibilità d’instaurare nei riguardi delmagistrato il giudizio di responsabilità amministrativo - contabile, di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito -4 - in legge 20 dicembre 1996, n. 639, di competenza della Corte dei Conti;all’art. 13, ha inoltre disposto che, in caso di responsabilità civile per i danniderivanti da reato commesso da un magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, all’esercizio dell’azione di regresso verso il magi- stratoda parte dello Stato, che abbia dovuto risarcire il terzo danneg- giato,deve procedersi secondo le norme ordinarie relative alla respon- sabilità dei pubblici dipendenti, che attribuiscono,in linea generale, la giurisdizione in materia alla Corte dei conti. Secondo la Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Sici- liana,la legge n. 117 del 1988, avente, tra l’altro, la finalità di tutelare l’indipendenza del magistrato nell’esercizio delle funzioni giurisdizio- nali, non ha escluso, in linea generale, né laconfigurabilità di ipotesi di ordinaria responsabilità amministrativo-contabile, in cui possa incor- rere il magistrato per danni direttamente arrecati all’Amministrazione d’appartenenza, néla conseguente esperibilità , nei suoi confronti , della relativa azione risarcitoria dinanzialla Corte dei conti da parte del pub- blico ministero contabile. Osserva, inoltre,la Sezione d’appello che non avrebbe alcuna ra- gionevole giustificazionegiuridica e sarebbe anzi foriera di un ingiusto privilegio, in violazione del principio costituzionale di eguaglianza, l’esenzione del magistrato da responsabilità amministrativo - contabile nei casi in cui il medesimoabbia, ad esempio, sottratto o danneggiato beni o valori di pertinenzadell’Amministrazione, abbia leso l’immagine ed il prestigio della medesima mediante condotte costituenti reato e penalmentesanzionate, abbia illecitamente lucrato emolumenti retri- butivi,tenendo comportamenti lesivi del rapporto sinallagmatico inter- corrente con l’Amministrazione d’appartenenzao abbia arrecato dis- servizio all’organizzazione ed al funzionamento della stessa. In tali ipotesi – afferma conclusivamente la Corte dei conti – non sono ravvisabili le peculiari esigenzedi tutela dell’indipendenza del ma- gistrato nell’esercizio delle suefunzioni. -5 - 3. - Per la cassazione della sentenza della Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana della Corte dei conti il prof. Mineo ha proposto ricorso, con attonotificato il 2 maggio 2022, sulla base di tre motivi. Ha resistito, con controricorso, il Procuratore Generale, rappresen- tante il pubblico ministero presso la Corte dei conti. 4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione agli artt. 362, primo comma, e 360, primo comma, numero 1), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 3, 103 e 108 Cost., dell’art. 1 cod. proc. civ., della legge 13 aprile 1988, n. 117(in particolare, degli artt. 2, 3 e 13), nonché delle norme che regolano il procedimento disciplinare nei con- fronti dei magistrati speciali, derivanti dal combinatodisposto del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 (in particolare, dell’art. 2 , lettera q ) e della legge 27 aprile 1982, n. 186 (in particolare, dell’art. 32), per avere la sentenza impugnata ritenuto sussistente la giurisdizione della Corte dei conti in materia di risarcimento dei danni da disservizio, consistente nel sistematico ritardo nel deposito delle sentenze, che la Sezione giu- risdizionale d’appello per la Regione Siciliana ha ritenuto essere stato cagionato dal prof. Mineo, componente laico del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, nell’esercizio delle proprie fun- zioni giudiziarie.Ad avviso del ricorrente, la materia della responsabi- lità dei magistrati sarebbe integralmente disciplinata dallalegge n. 117 del 1988, come modificata dalla legge 27 febbraio 2015, n.18. In par- ticolare, il Mineo sostiene che in base a tale normativa,concernente la responsabilità dei magistrati anche per i casi di“denegata giustizia”, in cui andrebbe ricompreso il tardivo deposito dei provved imenti, spetta -6 - al Presidente del Consiglio dei ministri l’esercizio dell’azione di rivalsa nei confronti del magistrato, daproporsi dinanzi al giudice civile, per i danni subiti dallo Stato, cheabbia dovuto risarcire il cittadino cui sia stato riconosciuto il relativodiritto. Secondo il ricorrente, la previsione dell’eserciziodell’azione di rivalsa, da parte del Presidente del Consiglio dei m inistri, dinanzi al g iudice ordinario troverebbe fondamento nell’art.108 della Costituzione, secondo cui le norme riguardanti ogni magistratura vanno stabilite con legge, la quale deve ancheassicurare l’indipendenza dei giudici delle magistrature speciali. 2. –Con il secondo motivo, prospettato in via subordinata rispetto al precedente mezzo, il ricorrente chiede disporsi il rinvio della causa alla Corte costituzionale, per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 103 e 108 Cost., con riferimento all’art. 1 del codice di giustizia contabile, nella parte in cui dovesse essere interpretato nel senso di non escludere la giurisdizione contabile nella materia oggetto del presente giudizio, essendo essa attribuita al giudice ordinario nell’ambito del procedimento speciale istituito e disci- plinato dalla legge n. 117 del 1988, o per illegittimità costituzionale della medesima legge n. 117 del 1988, nella parte in cui dovesse essere interpetrata nel senso di non escludere la giurisdizione contabile in ma- teria di danno cagionato dal magistrato all’Amministrazione di appar- tenenza, nell’ipotesi di denegata giustizia. 3. – Con il terzo motivo, sollevato in via di ultima subordinata, il ricorrente censura la violazione della norma, in tesi, attributiva della giurisdizione contabile (art. 2, comma 3-bis, e art. 13, comma 2-bis, della legge n. 117 del 1988), essendo essa stata applicata retroattiva- mente dal giudice a quo, nonostante si tratti di disposizioni di carattere innovativo. 4. –Il primo motivo pone la questione se ricada nella giurisdizione della Corte dei conti l’azione, proposta dalla Procura regionale contabile nei confronti di un ex magistrato amministrativo, di responsabilitàper -7 - danno erariale da disservizio in pregiudizio dell’Amministrazione di ap- partenenza (il Consiglio di Stato), per avereegli, nell’ambito dello svol- gimento delle funzioni giurisdizionali, quale componente laico del Con- siglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, violato l’ob- bligo di tempestivo deposito delle sentenze. 5. –La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’appello per la Re- gione Siciliana, ha ritenuto di essere munita della giurisdizione. L’iniziativa promossa dal Procuratore regionale rientrerebbe nell’ambito della giurisdizione in materia di responsabilità amministra- tiva per danno erariale, istituzionalmente attribuita alla Corte dei conti, qui inteso come danno al corretto ed efficiente esercizio della funzione giurisdizionale. Il dan no erariale , di natura diretta , consisterebbe nell’avere, il magistrato, omesso di adempiere puntualmente al dovere di tempestivodeposito dei provvedimenti giudiziari, arrecando disser- vizio all’amministrazione di appartenenza e lesione del sinallagma che giustificava la corresponsione della retribuzione nella misura prestabi- lita. La sentenza d’appello, condividendo il ragionamento seguito dal giudice di primo grado, ha osservato che,per un magistrato che eser- cita la funzione giudicante, il rispetto dei t ermini previsti dalla legge per il deposito dei provvedimenti costituisce elemento essenziale della prestazione lavorativa, contribuendoa connotare, in termini quantita- tivi e qualitativi, il servizio giustizia. La Sezione d’appello ha quindi sot- tolineato che, in caso di mancata od inesatta effettuazione della pre- stazione lavorativa da parte di un dipendente pubblico, si verifica, ove le inadempienze siano gravi e reiterate, una note vole alterazione del sinallagma contrattuale,di talché la retribuzione corrisposta al mede- simo viene ad essere, almeno in parte,priva di valida causa giustifica- tiva, in quanto dalle risorse finanziarie impiegate a tal fine l’Ammini- strazione non ricava le utilità preventivate, patendo, anzi, per effetto delle inadempienze del dipendente negligente, negative ripercussioni, -8 - in termini di minore efficienza sotto il profilo funzionale e di minore efficacia, sotto i profili della qualità e della quantità,dei servizi resi alla collettività. 6. –[OSCURATO:PERSONA] osserva preliminarmente che la ricostruzione, attra- verso la legislazioneed il sistema, dell’ambito della giurisdizione con- tabile in materia di danni arrecati all’erario e l’individuazione dei sog- getti sottoponibili al giudizio di responsabilità amministrativa compe- tono, innanzitutto, alla Corte dei conti in sede di verifica della propria competenza giurisdizionalee poi, eventualmente, alla Corte di cassa- zione su ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione (art. 41 cod. proc. civ.) ovvero, come nella specie, su ricorsoavverso la deci- sione della Corte dei conti per motivi inerenti alla giurisdizione (artt. 111, ottavo comma, Cost., 362 cod. proc. civ. e 207 del codice di giu- stizia contabile). 7. – Q uando è posta una questione di giurisdiz ione, questa Corte ha la possibilità – esattamente come per qualunque altra questione processuale – di riscontrare direttamente gli atti di causa per indivi- duare il giudice munito di giurisdizione; al riguardo, le Sezioni Unite non devonolimitare la propria cognizione all ’ esame della sufficienza e logicità della motivazione concui il giudice a quo abbia vagliato la que- stione digiurisdizione, essendo investite del potere di esaminare diret- tamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso sifonda, onde stabilire se, in effetti, la suddetta questione sia stata correttamente decisa o meno (tra le tante , Cass., Sez. Un., 16 settembre 2021, n. 25042). 8. –La responsabilità amministrativo-contabile è la responsabilità patrimoniale in cui incorrono i pubblici funzionari che,in presenza di un rapporto di impiego, per inosservanza dolosa o colposa degli obblighi di servizio, a b biano causato un danno economico al la pubblica ammi- nistrazione. Essa costituisce parte integrante di un sistema volto ad ottenere dai funzionari pubblici comportamenti coerenti con il buon andamento. -9 - La responsabilità amministrativo-contabile del pubblico dipendente non differisce strutturalmente dall’ordinaria responsabilità civile (art.2043 cod. civ.), se non per la particolare qualificazione del soggetto autore del danno (pubblico dipendente osoggetto legato alla P . A . da rapporto di servizio), per la natura del soggetto danneggiato (ente pub- blico e assimilati) e per la causazione del danno nell’esercizio di pub- bliche funzioni o in circostanze legate da occasionalità necessaria con lo svolgimento di pubbliche funzioni. La responsabilità si configura non solo a fronte di danni diretti subiti dall’amministrazione, ma anche quando il danno sia stato subito indi- rettamente dall’amministrazione chiamata innanzi al giudice, ordinario o amministrativo, a risarcire, ai sensi dell’art. 28 Cost., il terzo dan- neggiato. Tale responsabilità trova la sua unitaria e fondamentale disciplina nellalegge 14 gennaio 1994, n. 20 , come modificata dal decreto - legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639. In base ad essa, “la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giu- risdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è per- sonale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l’insindacabilità nel merito delle scelte di- screzionali”. L’illecito erariale si connota per la “combinazione di elementi resti- tutori e di deterrenza” (Corte costituzionale, sentenza n. 371 del 1998). La conformazione della responsabilità amministrativa risente dell’opera di progressiva specificazione, precisazione e tipizzazione de- gli obblighi di servizio nonché di un sempre più diffuso utilizzo di qua- lificazioni legali tipiche, nelle quali le violazioni delle regole giuscontabili sono direttamente qualificate dal legislatore come fonte di responsabi- lità amministrativa, erariale o contabile. Così, ad esempio, nelle pub- bliche amministrazioni incluse nell’elenco adottato dall’Istituto nazio- nale di statistica(ISTAT) , il funzionario che adotta provvedimenti che -10 - comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i re- lativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, e la violazione di tale obbligo di accertamento comporta, per espressa pre- visione,responsabilità amministrativa (art. 9 , comma 1, lettera a , nu- mero 2,del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102). Analogamente, la legge 6 novembre 2012, n. 190, nell’aggiungere il comma 7-bis all’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, inquadra tra le ipotesi di responsabilità erariale l’omesso versamento del compenso percepito dal dipendente pubblico per atti- vità extraistituzionale non autorizzata. L’evoluzione del sistema è frutto anche dell’elaborazione, ad opera della giurisprudenza della Corte dei conti, di figure di responsabilità amministrativa in cui il nesso tra il pregiudizio e le casse erariali è meno immediato che nelle ipotesi tradizionali, dandosi rilievo alla lesione di interessi pubblici generali riferibili indistintamente alla collettività am- ministrata. Nella sua struttura essenzialee tradizionale, la sfera della respon- sabilità amministrativa risulta perimetrataa quelle fattispecie in cui il danno, quale diretta o indiretta conseguenza dell’atto o del comporta- mento del pubblico dipendente, si materializza in un indebito esborso di denaro pubblico o nella mancata percezione di somme spettanti all’amministrazione.La giurisprudenza contabile ha progressivamente ampliato la nozione di danno pubblico, sino a ricomprendervi la com- promissione di interessi pubblici di carattere generale connessi all’equi- librio economico e finanziario dello Stato. In quest’ambito si colloca la particolare figura di responsabilità am- ministrativa che viene in rilievo nella presente vicenda : il danno da disservizio. Tale figura ricomprende varie tipologie di illecitocaratterizzate dalla diminuzione di rendimento dell’azione amministrativa eziologicamente -11 - connessa alla lesione dell’agire amministrativo nei suoi valori fonda- mentali, tra cui il buon andamento e l’imparzialità: dall’inosservanza dei doveri del pubblico dipendente deriva la diminuzione di efficienza dell’apparato pubblicoper la mancata o ridotta prestazione del servizio o per la cattiva qualità dello stesso. Il danno da disservizio presuppone una distorsione dell’azione pub- blica rispetto al fine cui l’azione stessa deve essere indirizzata.Il danno si verifica quando il pubblico servizio è “desostanziato”, per l’utenza , delle sue intrinseche qualità. Si è di fronte a un pregiudizio sofferto dallacollettività in ragione dell’esercizio sviato della funzione ammini- strativa. Il danno da disservizio si accredita come figura di sintesi di una serie di condotte colpevolmente disfunzionali che incidono sulla qualità del servizio, oltre che sulla sua materiale esecuzione(Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d’appello, 26 settembre 2017, n. 479). Il diritto vivente vi ha fatto rientrareipotesi contrassegnate da uno sviamento della funzione o da una rilevante alterazione della presta- zione: l’illecita cancellazionein cambio di denaro, da parte di un fun- zionario dell’Agenzia fiscale, di alcuni carichi fiscali pendenti per omessi versamenti di imposte dovute (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Lombardia, 23 febbraio 2009, n. 74); l’assenteismo nel settore della scuola (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Lombardia, 21 marzo 2008, n. 209); la mancataresa del servizio o della prestazione, ricon- dotta allo schema dell’aliud pro alio, da parte di un segretario scola- stico,in fattispecie di irregolare gestione del bilancio della scuola, con sfondamenti di capitoli e senza deliberazioni degli organi collegiali com- petenti, con fatture inevase, conemissioni di mandati senza la firma del preside e con omesso invio al provveditorato agli studi del conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario (Corte dei conti, S ezione giurisdizionale Umbria, 29 novembre 2001, n. 511); l’esercizio distorto -12 - di potestà pubbliche e l’asservimento del servizio da parte diun finan- ziere condannato per collusione in contrabbando (Corte dei conti, Se- zione giurisdizionale Puglia, 7 gennaio 2008, n. 2); l’utilizzo improprio di beni strumentali della pubblica amministrazione, consistente nella connessione alla rete internet per navigare su siti proibiti, con conse- guente trasmissione di virus alla rete locale (Corte dei conti, S ezione giurisdizionale Basilicata, 22 marzo 2006, n. 83); l’intenzionale discri- minazione,da parte del pubblico funzionario , dell’ordine delle pratich e da seguire,frutto di un comportamento delittuoso, con l’assicurazione di un canale preferenziale ed accelerato ad alcuni imprenditori e pro- fessionisti (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Lombardia, 31 luglio 2015, n. 139); le “anticipazioni” sui temi concorsuali ai candidati da parte di un commissario (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Um- bria, 22 marzo 2022, n. 12). Ne emerge un quadro che concorre a delineare il perimetro del dannoda disservizio dell’amministrazione, e quindi anche il limite della tutela risarcitoria avviata su queste basi. 9. –Ai sensi dell’art. 103, secondo comma, Cost., la Corte dei conti “ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre spe- cificate dalla legge”. L’art. 1 del codice di giustizia contabile, approvato con il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, prevede che la Corte dei conti “ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilità amministrativa per danno all’era- rio e negli altri giudizi di contabilità pubblica”. Come ha rilevato la Corte costituzionale (sentenza n. 29 del 1995), la prassi giurisprudenziale e le leggi di attuazione della Costituzione hanno esaltato, della Corte dei conti, il ruolo complessivo di garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubbl ico e, in particolare, della corretta gestione delle risorse collettive, quale “or- gano posto a tutela degli interessi obiettivi della pubblica amministra- zione”. -13 - La Corte dei conti è il giudice naturale della responsabilità per danno erariale dei soggetti legati alle pubbliche amministrazioni da un rapporto di impiego o di servizio. La giurisprudenza costituzionale ha altresì precisato che la giurisdi- zione "nelle materie di contabilità pubblica", come prevista dalla Costi- tuzione e alla stregua della sua conformazione storica, è dotata non di una "assoluta", ma solo di una tendenziale generalità (sentenza n. 102 del 1977, nonché sentenza n. 33 del 1968), in quanto essa è suscetti- bile di espansione in via interpretativa, quando sussistano i presupposti soggettivi e oggettivi della responsabilità per danno erariale, ma ciò solo "in carenza di regolamentazione specifica da parte del legislatore che potrebbe anche prevedere la giurisdizione ed attribuirla ad un giu- dice diverso" (sentenza n. 641 del 1987). Come hasottolineato la Corte costituzionale nella sentenza n. 385 del 1996, “appartiene … alla discrezionalità del legislatore, che deve essere circoscritta all’apprezzamento ragionevole dei motivi di carat- tere ordinamentale e, particolarmente, di quelli riconducibili agli equi- libri costituzionali, la definizione concreta della materia di contabilità pubblica, da attribuire alla giurisdizione della Corte dei conti”. 10. –Nel sistema costituzionale non vi è potere senza responsabi- lità. Nei confronti dei magistrati, siano essi ordinari o appartenenti a una magistratura speciale, possono essere fatte valere diversi tipi di responsabilità. La Corte costituzionale(sentenza n. 385 del 1996, cit.), nel dichia- rare l’inammissibilità del conflitto di attribuzione proposto da un giudice istruttore a seguito di un atto di citazione relativo a danni erariali pro- dotti nella liquidazione di perizie d’ufficio, ha chiarito che sussiste “ la conciliabilità in linea di principio dell’indipendenza della funzione giudi- ziaria con la responsabilità nel suo esercizio, non solo con quella civile, oltre che penale, ma anche amministrativa, nelle sue diverse forme”. -14 - Gli artt. 101, 102, 104 e 108 Cost.“non valgono ad assicurare al giu- dice uno statusdi assoluta irresponsabilità, pur quando si tratti di eser- cizio delle sue funzioni riconducibili alla più rigorosa e stretta nozione di giurisdizione”. “Le richiamate disposizioni dettate dalla Costituzione a garanzia dell’indipendenza e dell’insindacabilità della funzione giuri- sdizionale non si oppongono di per sé alla possibilità che la legge pre- veda casi e forme di responsabilità per atti giudiziari del tipo qui in questione”. Il magistrato deve essere indipendente da poteri e da interessi estranei alla giurisdizione, ma è soggetto alla legge: alla Costituzione innanzitutto, che sancisce, ad un tempo, il principio di indipendenza (artt. 101, 104 e 108) e quello di responsabilità (art. 28) al fine di assicurare che la posizione super partes del magistrato non sia mai disgiunta dal corretto esercizio della sua alta funzione(sentenza n. 18 del 1989 della Corte costituzionale). 11. –La giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha ritenuto con- figurabile la responsabilità amministrativa del magistrato, con le con- seguenze in punto di giurisdizione, e si è interrogata anche sui rapporti tra la responsabilità amministrativa e la disciplina della responsabilità civile del magistrato per i danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie. 11.1. –L’ordinanza delle Sezioni Unite 24 marzo 2006, n. 6582, ha fatto rientrare nella giurisdizione della Corte dei conti una controversia nella quale l’azione di responsabilità per danno erariale era stata av- viata nei confronti di un giudice addetto allasezione misure di preven- zione,già condannato in sede penale per avere commesso, nell’eserci- zio delle funzioni giurisdizionali, una serie di reati che avevanocausato direttamente allo Stato un danno patrimoniale (derivante dalla man- cata applicazione di misure di prevenzione di carattere personale e pa- trimoniale, con conseguente mancato incameramento di cauzioni e di -15 - beni destinati alla confisca) e all'immagine (in termini di pregiudizio del prestigio e del decoro dell'istituzione pubblica). L’assimilazione della posizione del magistrato a quella degli altri funzionari pubblici è motivata sul rilievo che l’intero sistema dellalegge n. 117 del 1988 (come risulta anche dalla sua intestazione) mir a a disciplinare, ponendo limiti e condizioni a garanzia dell'indipendente e imparziale esercizio delle funzioni giurisdizionali, la sola responsabilità civile del magistrato;mentre l’esigenza di una disciplina speciale viene meno in presenza di un fatto di reato commesso nell'esercizio delle funzioni, come dimostra l’art. 13, secondo comma, di tale legge che, in tema di responsabilità civile per fatti costituenti reato, “espressa- mente richiama le norme ordinarie relative alla responsabilità dei pub- blici dipendenti (operando, quindi, quanto meno a questi effetti, un'e- quiparazione dei magistrati ai pubblici dipendenti)”. In sostanza, “in mancanza di una diversa previsione (…), non c'è alcuna ragione per escludere la responsabilità amministrativa dei magistrati in presenza di un fatto costituente reato”: “nella complessiva ricostruzione del si- stema”, “la commissione nell'esercizio delle funzioni di un fatto costi- tuente reato fa venir meno l'esigenza di una speciale e più favorevole disciplina della responsabilità dei magistrati”. 11.2. –La sentenza delle Sezioni Unite 27 maggio 2009, n. 12248, a sua volta, ha corretto l’impostazione del giudice a quo , secondo cui l’attività giudiziaria svolta da un magistrato, salvo il caso di commis- sione di reato, sarebbe sempre e comunque insindacabile in sede con- tabile e, quindi, in assoluto sottratta alla giurisdizione della Corte dei conti, e ha riconosciuto la conciliabilità in linea di principio della indi- pendenza della funzione giudiziaria con la responsabilità del suo eser- cizio. Cionondimeno, poste di fronte ad una controversia promossa dal Procuratore regionale della Corte dei conti, nei confronti di un magi- strato ordinario, per il danno colposamente arrecato all'Amministra- zione a seguito del ritardato dissequestro di due autoveicoli affidati in -16 - custodia giudiziale, le Sezioni Unite hanno dichiara t o la giurisdizione del giudice ordinario, e non della Corte dei conti, non essendo configu- rabile alcuna ipotesi di reato e trattandosi di danno causato –alla luce della legge n. 117del 1988 – nell ’ esercizio delle funzioni giudiziarie . 11.3. –Si è, poi, riconosciuta la sussistenza della giurisdizione con- tabile in una fattispecie relativa a un magistrato venuto meno al dovere di chiedere l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extralavorativi e del conseguente obbligo di riversare all’Amministrazione i compensi per essi ricevuti (Cass., Sez. Un., 2 novembre 2011,n. 22688). Questa Corte ha motivato sulla premessa che è configurabile la giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa di un soggetto che, legato all'Amministrazione da un rapporto di impiego o di servizio, causi un danno con azioni od omissioni connesse alla viola- zione non soltanto dei doveri tipici delle funzioni concretamente svolte, ma anche di quelli ad esse strumentali, attenendo al merito e, dunque, ai limiti interni della potestas iudicandi, ogni questione concernente il tipo e l'ammontare del danno stesso diverso da quello all'immagine. 12. – Esplicite disposizioni di legge confermano la so ttoposizione anche dei magistrati alla giurisdizione della Corte dei conti. L’art. 172 del testo unicodelle disposizioni legislative e regolamen- tari in materia di spese di giustizia, approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,prevede (con una disposizione di cui la Corte costituzio- nale, nell’ordinanza n. 273 del 2006,ha escluso il carattere innovativo) che “i magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarci- mento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregola- rità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa”. A sua volta, l’art. 5, comma4, della legge 24 marzo 2001, n. 89, in tema di equa riparazione in caso di violazione del termine ragione- -17 - vole del processo, dispone che il decreto di accoglimento della do- manda di equa riparazione, di chi ha subito un danno per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sotto il profilo del mancato rispetto del ter- mine ragionevoledel processo, venga comunicato al procurato re con- tabile, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, oltre che ai titolari dell’azione disciplinare dei dipendenti pubblici inte- ressati dal procedimento. In caso di responsabilità civile per fatti costituenti reato, l’art. 13 della legge n. 117 del 1988 prevede che “all’azione di regresso dello Stato che sia tenuto al risarcimento nei confronti del danneggiato si procede altresì secondo le norme ordinarie relative alla responsabilità dei pubblici dipendenti”. 13. – Da tali coordinate, legislative e giurisprudenziali, possono trarsi i seguenti corollari. L’art. 7 della legge n. 117 del 1988 – che attribuisce al giudice ordinario la cognizione dell’azione di rivalsache il Presidente del Con- siglio dei ministri, entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l’obbligo di esercitare nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell’Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove sono stati deter- minati da dolo o negligenza inescusabile – non esclude la possibilità che si instaurino, dinanzi alla Corte dei conti, altri giudizi, secondo la disciplina di diritto comune della responsabilità amministrativa, nei confronti del magistrato che abbia ingiustamente arrecatodanni era- riali allo Stato.Difatti, il citato art. 7 devolve alla giurisdizione ordinaria l’azione di rivalsa per il danno patrimoniale indiretto arrecato dal ma- gistrato allo Stato che ha risarcito in sede civile il terzo danneggiato nell’esercizio di funzioni giurisdizionali, sicché in tutte le restanti ipotesi di danno erariale si riespande la generale giurisdizione contabile. -18 - Se ne ha conferma nella trama della stessa legge n. 117 del 1988, che distingue tra azione di rivalsa, riservata allo Stato e da proporre davanti alla giurisdizione ordinaria, e azione di regresso in caso di reato, da esercitare secondo le norme ordinarie relative alla responsa- bilità dei pubblici dipendenti. In altri termini, la legge n. 117 del 1988 non esaurisce in sé ogni forma di responsabilità perché, nella sua regolazione, attiene all’ambito di quella civile. Con la clausola di salvezza del giudizio di responsabilità contabile di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, contenuta nell’art. 2, comma 3-bis, della legge n. 117 del 1988, inserito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18, il legislatore della responsabilità civile dello Stato verso terzi indica che quella disciplina non esaurisce la re- sponsabilità del magistrato per danni all’erario. Spetta alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme generali, conoscere dei danni arrecati allo Stato, inteso nel senso dell’amministrazione della giustizia, o ad altra amministrazione oente pubblico, essendo tale responsabilità fondata sull’ordinario presuppo- sto del rapporto funzionale e di servizio che lega il magistrato all’am- ministrazione pubblica e della violazione (commessa con dolo o colpa grave) di doveri inerenti a quel rapporto. Dinanzi alla Corte dei conti il magistrato può essere chiamato a rispondere, innanzitutto, per i danni causati nell’esercizio di funzioni amministrative: si pensi al caso di un uso non istituzionale di beni dell’ufficio o alla mancata segnalazione alla Procura contabile,da parte dei vertici di un ufficio giudiziario,di fatti dannosi per l’erario prodotti da magistrati o dal personale amministrativo. Dinanzi alla Corte dei conti il magistrato può essere chiamato a rispondere anche del danno scaturito dall’esercizio di funzioni giudizia- rie, fermirestando l’insindacabilità nel merito dei provvedimenti giudi- ziari e il limite della indipendenza funzionale . Anche all’interno della -19 - funzione giudiziaria propriamente detta, del resto, sono previste nu- merose incombenze, per lo più di disposizione di beni e di risorse pub- bliche, suscettibili di produrre immediati effetti patrimonialmente valu- tabili sugli oneri legati alla gestione pubblicadella funzione giudiziaria: così, ad esempio, in caso di liquidazione di elevati compensi, non con- formi a legge, a periti o consulenti. A questa ipotesi va ricondotto quanto stabilito dal citato art. 172 del testo unico in materia di spese di giustizia. Èun dann o direttamente causat o allo Stato , del quale il magistrato può essere chiamato a rispondere dinanzi alla Corte dei conti, anche quello all’immagine della P.A. per delitti commessi in danno della stessa nell’esercizio delle funzioni(art. 51 del codice di giustizia contabile). 14. –Con riguardo alla fattispecie che viene in rilievo nella presente vicenda, preme rilevare che la legge prende in considerazione sotto più profili le ricadute negative derivanti dal ritardo, da parte del giudice, nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali. 14.1 –In primo luogo, attribuendo alla Corte dei conti il giudizio di rivalsa verso il magistrato per i danni risarciti dallo Stato in caso di irragionevole durata dei processi, ai sensi della citata legge n. 89 del 2001. Poiché tra le cause della irragionevole durata può esservi il com- portamento del magistrato, è stabilito, all’art. 5 di detta legge , che il decreto con cui è accolta la domanda di equa riparazione dei danni debba essere comunicato, a cura della cancelleria, anche al Procuratore contabile, ai fini dell’eventuale avvio del procedimento di responsabi- lità. Mentre la legge n. 89 del 2001 pone un obbligo risarcitorio a carico dello Stato connesso tendenzialmente all’oggettiva violazione del prin- cipio di ragionevole durata del processo, nel giudizio di rivalsa dinanzi alla Corte dei contirileva il dolo o la colpa grave dell’autore del ritardo, dovendosi fare applicazione delle regole sostanziali e processuali che -20 - disciplinano la responsabilità amministrativa. P ertanto , potrà essere escluso ogni profilo di responsabilità, guardandosi alle plurime funzioni esercitate dal singolo magistrato o considerandosi il complessivo carico di lavoro. In altri termini, in ragione dell’autonomia del processo con- tabile rispetto al procedimento giudiziario che ha dato luogo all’equa riparazione, la Corte dei conti è chiamataa valutaresenza automatismi il comportamento dei soggetti innanzi ad essaconvenuti e l’imputabilità ai medesimi del danno erariale derivante dall’equa riparazione. L’art. 5 della legge n. 89 del 2001 esplicita, dunque, un’ipotesi di danno arrecato all’erario che ha erogato l’indennizzo per il ritardo. Dal ritardo può derivare, secondo autonoma valutazione della Corte dei conti, una fonte di responsabilità amministrativa. 14.2. –In secondo luogo, prevedendo una apposita figura di illecito disciplinare. Il magistrato è tenuto ad esercitare le funzioni attribuitegli con di- ligenza e laboriosità. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera q), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, costituisce illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni “il rei- terato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni”. Tale disposizione “presume non grave, salvo che non sia diversa- mente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell’atto”. Alla stregua della citata disposizione normativa,risulta passibile di sanzione disciplinare il reiterato, grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni. Pertanto – come ha chiarito la giurisprudenza di queste Sezioni Unite (tra le tante, Cass., Sez. Un., 7 ottobre 2019, n. 25020) –i ritardi rilevano discipli- narmente là dove siano una diretta conseguenza della mancanza di laboriosità. È imprescindibile, al riguardo,una valutazione complessiva del carico di lavoro dell’ufficio e degli sforzi profusi per l’abbattimento -21 - dell’arretrato. Il notevole carico di lavoro del quale risulti gravato il magistrato è idoneo ad assumere rilievo quale causa di giustificazione per il ritardo ultrannuale nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali ove,tenuto conto degli standard di operosi tà e laboriosità mediamente sostenuti dagli altri magistrati dell’ufficio, a parità di condizioni di la- voro vi sia una considerevolesproporzione del carico , a danno del ma- gistrato incolpato, così da rendere inesigibile l’apprest a mento di una diversa organizzazione. Ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 109 del 2006, la disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati “non si applica ai magistrati ammini- strativi”. In relazione alla responsabilità disciplinare dei giudici ammi- nistrativi, quello contenuto nell’art. 32 della legge 27 aprile 1982, n. 186,si interpreta come un rinvio fisso: perciò, continuano ad applicar si le disposizioni contenute nelregio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, nella parte in cui definiscono l’illecito disciplinare (art. 18) (Cons. Stato, Sez. IV, 7 dicembre 2015, n. 5572). Occorre dare atto, tuttavia, che la tipizzazione contenuta nell’art. 2, comma 1, lettera q), del d.lgs. n. 109 del 2006 è destinata a spiegare effetto, per i magistrati amministrativi, in via di “autovincolo” dell’organo di governo auto- nomo: nel Plenum del 15 gennaio 2016, infatti, il Consiglio di presi- denza della giustizia amministrativa ha stabilito che “ai sensi dell’art. 18 del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, integra l’illecito disciplinare, da parte del magistrato amministrativo, il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni”. 14.3. –In terzo luogo, prevedendo la responsabilità civile del ma- gistrato, ai sensi della legge n. 117 del 1988, in caso di diniego di giu- stizia. Costituisce diniego di giustizia anche il ritardo, oltre che il rifiuto o l’omissione, del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell’atto, la parte abbiapresentato istanza per ottenere il provvedimento e siano -22 - decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria(art. 3). Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patri- moniali e anche di quelli non patrimoniali (art. 2). Anche nel caso di diniego di giustizia, il Presidente del Consiglio dei ministri ha l’obbligo di esercitare, dinanzi al giudice ordinario, l’azione di rivalsa nei confronti del magistrato, entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale(art. 7). 14.4. –Rimane ferma la responsabili tà del magistrato per fatti co- stituenti reato (art. 13 della legge n. 117 del 1988) nell’ipotesi in cui il ritardo trasmodi in un rifiutodi atti d’ufficio. La giurisprudenza penale di questa Corte (Cass. pen., Sez. VI, 16 marzo 2022, n. 8870, imp. Mineo)ha chiarito che l’inosservanza, anche ripetuta e grave, da parte del magistrato, dei termini di deposito delle sentenze non integra, di per sé sola, il reato di rifiuto di atti d'ufficio per ragioni di giustizia ex art. 328, comma primo, cod. pen., se non sussista una indifferibilità dell’atto omesso, la quale non può essere desunta dall’esigenza di regolare andamento dell’attività giudiziaria, ma presuppone che il ritardo determini un pericolo concreto di pregiu- dizio per le parti interessate, derivante dalla mancata definizione dell’assetto regolativo degli interessi coinvolti nel procedimento. In questa prospettiva, il ritardo, in specie quando consistente, non costituisce un dato irrilevante e neutro, ma deve essere valutato nella concretezza della situazione, in modo da verificare se in rapporto ad essa lo stesso, per il suo protrarsi, possa influire sull’attuazione del diritto oggettivo nel caso concreto e se dunque l’ulteriore ritardo possa assumere il significato di vero e proprio rifiuto di un atto divenuto in- differibile. -23 - In tale quadro possono assumere concreta rilevanza le specifiche sollecitazioni rivolte al giudice, affinché provveda al deposito del prov- vedimento. Le stesse possono peraltro provenire da organi sovraordinati o pre- posti al controllo e al coordinamentodell’ attività giudiziaria ovvero di- rettamente da soggetti coinvolti nell’attività giudiziaria. La manifestazione di un legittimo interesse, ove ulteriormente qua- lificata dalla richiesta del provvedimento, può dare luogo alla figura del diniego di giustizia e,in presenza di una diffida , al reato di cui all’art. 328, secondo comma, cod. pen. Ma ove la sollecitazione sia specificamente qualificata dalla rappre- sentazione dell’urgenza, correlata all’esigenza di compiuta attuazione del diritto positivo, che potrebbe essere altrimenti pregiudicata, in quanto si determinino o possano determinarsi conseguenze non fisio- logiche in relazione allo sviluppo del procedimento o alla posizione delle parti interessate, esposte a pregiudizi dipendenti dalla mancata defini- zione dell’assetto degli interessi coinvolti nel procedimento, essa po- trebbe valere non solo a dar conto dell’indifferibilità dell’atto,ma anche aconsentire di valutare la protratta inerzia come elemento rappresen- tativo del rifiuto, che integra l'ipotesi delittuosa di cui alprimo comma dell’art. 328 cod. pen. 15. –La responsabilità amministrativo-contabiledei magistrati pre- senta, accanto ad aspetti di sostanziale sovrapponibilità con quelliri- guardanti le altre categorie di funzionari pubblici soggetti al giudizio della Corte dei conti, alcuni profili di specificità. Il comune aspetto di fondo, dipendente dal fatto che ambedue le categorie interessate sono legate da un rapporto di impiego pubblico con lo Stato e svolgono attività in nome e per conto dello Stato mede- simo, non impedisce di considerare le peculiarità derivanti dallo status e dai compiti dei magistrati rispetto a quelli degli altri funzionaripub- blici. -24 - I profili di specificità sono dovuti alla particolarità della funzione giudiziaria e al rapporto con l’autonomia e l’indipendenza, intese come pre-condizioni essenziali per l’esercizio di una attività indirizzata alla tutela dei diritti individuali. L’elemento unificante della funzione giudiziaria risiede nella parti- colare posizione di indipendenza degli organi giudiziari nel sistema po- litico-istituzionale: amministrativamente incardinato nell’organizza- zione del potere pubblico, dello Stato-persona, il magistrato ha una sua collocazione ordinamentale con regole peculiari quanto a carriera e a garanzie di indipendenza dal potere politico. 16. –Ai fini della soluzione della questione che il ricorso solleva, il Collegio ritiene rilevante la considerazione che la pluralità di gravi ri- tardi, da parte di un magistrato, nel deposito dei provvedimenti dà luogo ad una figura di illecito disciplinare, rimessa alla valutazione dell’organo di governo autonomo della magistratura: la Sezione disci- plinare del Consiglio superiore della magistratura, per i magistrati or- dinari; il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, per i giudici amministrativi. Non v’è dubbio che depositare le sentenze nei termini di legge, te- nendo conto dei carichi esigibili secondo criteri di proporzionalità e ade- guatezza, e svolgere tutti i compiti dell’ufficio con laboriosità e diligenza costituisconodovere primario di ogni giudice. L’osservanza da parte del magistrato dei doveri inerenti al suo sta- tus è parte inte g r ante del modo di essere dell’imparzialità e dell’indi- pendenza della giurisdizione. La figura del magistrato è legata non solo ad un’idea comune di probità personale, di imparzialità, di estraneitàagli interessi che si agi- tano nella controversia, di indipendenza, ma anche di diligenza, di ope- rosità e di laboriosità per l’efficiente esercizio della funzione giudiziaria, attraverso il qualeil potere si fa servizio pubblico per gli utenti e per la comunità. -25 - C’è un legame diretto tra la disciplina del magistrato e la tutela generale e complessiva dell’ordinamento. Il rispetto della deontologia professionale del magistrato interest rei publicaeed oltrepassa la barriera dell’ordine interno del corpo. La negligenza fonte di disservizio, punita con sanzioni disciplinari, non ha un rilievo interno, ma fuoriesce dai confini dell’istituzione, per attingere la generalità dell’ordinamento, al cui livello necessariamente si pongono le questioni che investono il modo di esercizio dell’attività giurisdizionale, destinataria principale dell’istanza di garanzia dei diritti dei cittadini. La responsabilità disciplinare dei magistrati non può essere qualifi- cata quale mera responsabilità verso l’ordine di appartenenza, perché è l’intero ordinamento costituzionale ad essere interessato al rispetto delle regole disciplinari da parte dei magistrati. Come insegna la Corte costituzionale (sentenza n. 497 del 2000), il regolare e corretto svolgi- mento delle funzioni giudiz iarie e il prestigio della magistratura inve- stono il momento della concretizzazione dell’ordinamento attraversola giurisdizione, vale a dire l’applicazione imparziale e indipendente della legge. Si tratta di beni i quali, affidati alle cure di ciascun organo di go- verno autonomo, non riguardano soltanto la magistratura, ordinaria o amministrativa, riduttivamente intesa come corporazione professio- nale, ma appartengono alla generalità dei soggetti e, come del resto la stessa indipendenza della magistratura, costituiscono presidio dei di- ritti e degli interessi legittimi dei cittadini. La responsabilità disciplinare, per sua vocazione, tende a oltrepas- sare la ristretta cerchia di un corpo professionale organizzato.Il suo fondamento non può ricercarsi, come per gli altri funzionari pubblici, nel rapporto di supremazia speciale della pubblica amministrazione verso i propri dipendenti. -26 - Il procedimento disciplinare è anche una garanzia: mira a far emer- gere situazioni idonee ad escludere che i ritardi siano dovuti ad un’ef- fettiva violazione dei doveri del magistrato ( quali, indicativamente, il numero di udienze tenute nell’a rco temporale considerato, l’impegno straordinario in processi di eccezionale importanza, il numero dei pro- cessi dei quali il magistrato è assegnatario ove sproporzionato in ec- cesso rispetto a quelli attribuiti ad altri magistrati). 17. –Con la sentenza in questa sede impugnata, la Sezione giuri- sdizionale d’appello per la Regione Siciliana della Corte dei conti ha condannato il giudice amministrativo a risarcire un danno erariale da disservizio. Il predetto magistrato è incorso –secondo l’apprezzamento svolto dalla Corte dei conti a conferma dell’impostazione dell’atto di promovi- mento della Procura erariale –in gravi e sistematiche inadempienze e, proprio in ragione di ciò, il servizio giustizia reso dal Consiglio di giu- stizia amministrativa non ha conseguito i migliori standarddi efficienza e di efficacia che avrebbero potuto essere altrimenti raggiunti. La Sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei conti ha eviden- ziato anche gli “indicatori di performance ” della prestazione resa nel periodo considerato, dandosi cura di precisare che il prof. Mineo: “aveva fatto parte dei collegi giudicanti in misura maggiore rispetto agli altri magistrati in servizio nel C.G.A.”; “aveva la migliore percentuale di presenze in tutti i collegi del C.G.A. (giudicanti e consultivi), circo- stanza che, soprattutto nel periodo in cui il numero dei magistrati laici effettivamente in servizio era diminuito, aveva consentito la celebra- zione di tutte le udienze programmate”; “aveva redatto più ordinanze cautelari rispetto agli altri colleghi”; “era in seconda posizione per nu- mero di sentenze pubblicate”; “era in seconda posizione con riferi- mento alla percentuale di sentenze depositate rispetto al totale di quelle prodotte dal C.G.A.”; “soltanto in relazione ai tempi di deposito delle sentenze era in posizione assai peggiore rispetto agli altri colleghi, -27 - che, comunque, anch’essi avevano fatto registrare rilevanti ritardi in proposito”. La Sezione giurisdizionale d’appello ha quindi determinato il risar- cimento del danno, in via equitativa, in un importo pari al 20% delle risorse finanziarie che risultano essere state stanziate ed utilizzate dall’Amministrazione del Consiglio di Stato per retribuire il magistrato nell’arco temporale considerato. 18. –La responsabilità amministrativo-contabile per danno da dis- servizio è stata, quindi,ipotizzata e riscontrat a sussistente in una fat- tispecie di espletamento, da parte dell’odierno ricorrente, della fun- zione giurisdizionale con standardqualitativi inferiori a quanto dovuto in relazione al rispetto dei termini per il deposito dei provvedimenti. Dinanzi alla Corte dei conti nonè stata esercitata un’azione di ri- sarcimento del danno erariale frutto di una condotta del magistrato derivante da reato. Né è stata esercitata un’azione di rivalsa per danni risarciti dallo Stato a terzi per l’irragionevole durata del processo in base alla Con- venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ed alla legge n. 89 del 2001. L’iniziativa erariale neppure è statapromossa a seguito di una con- danna dello Stato al risarcimento dei danni per diniego di giustizia. La responsabilità amministrativo-contabile è stata ravvisata per un danno che si assume direttamente arrecato in un caso di negligente attività lavorativa del magistrato, il quale, pur avendo una produttività ragguardevole, ha depositato con sistematico ritardo (di circa 200 giorni) le sentenze e i provvedimenti di sua competenza , provocando disservizio all’Amministrazione di appartenenza, che non ha potuto conseguire i migliori standarddi efficienza e di efficacia. 19. –In tal modo, la Sezione giurisdizionale d’appello ha esteso i l perimetro della responsabilità amministrativo-contabile per danno da disservizio fino a ricomprendervi un’ipotesi di ordinaria violazione de l -28 - dovere di diligenza del magistrato integrante una figura di illecito di- sciplinare nell’esercizio delle funzioni, come tale rimessa alla valuta- zione dell’organo di governo autonomo della magistratura amministra- tiva; e ha finito, così, con il giudicare di una domanda che fuoriesce dall’ambito della cognizione della Corte dei conti. La condotta neghittosaper la quale il prof. Mineo è stato convenuto in giudizio non ricade nell’ambito della materia della contabilità pub- blica, ma trova la sua esclusiva risposta da parte dell’ordinamentonel sistema disciplinare, deputato ad accertare se i ritardi ascritti all’incol- pato raggiungano quel livello di censurabilità tale da legittimare l’irro- gazione, da parte dell’organo di autogoverno della magistratura ammi- nistrativa, di una sanzione disciplinare. 20. – Invero, i l danno da disservizio è – come ha messo in luce un’autorevole dottrina – un danno di “chiusura” , che ha il suo tratto unificante nell’espletamento di una attività della pubblica amministra- zionein modo inefficiente, con standard qual itativi inferiori al dovuto e conseguente non pieno soddisfacimento dell’utenza. L’alterazione delle tempistiche procedimentali può essere una delle cause del disservizio: i tempi della pubblica amministrazione sono un bene della vita. La valutazione di condotte del magistrato, ordinario o amministra- tivo, in violazione del dovere di diligenza e di laboriosità è devoluta all’organo di governo autonomo, secondo quanto prescrivono la Costi- tuzione e le norme sull’ordinamento giudiziario. Il mancato rispetto, da parte del magistrato, dei tempi processuali rinviene la sua reazionenella sanzione disciplinare, la quale, anche per la particolare iniziativa nel promovimento, evoca una responsabilità verso l’intero ordinamento: una responsabilità mediante la quale si tu- tela il principio di buon andamento, riferibile pure agli organi dell’am- ministrazione della giustizia, e trovano un presidio i valori che si com- pendiano nel giusto processo, caratteristica essenziale della funzione giurisdizionale. -29 - La responsabilità disciplinare del magistrato è tale, per sua natura, da assorbire, là dove l’inefficienza del servizio giustizia dipenda dal mero ritardo nel deposito, le ragio ni che stanno alla base della elabo- razione giurisprudenziale giuscontabile del danno da disservizio. Non ci può essere spazio, allora, per la perseguibilità, dinanzi al giudice contabile, di una responsabilità perdanno diretto erariale da disservizioderivante dalla inosservanza, quantunque reiterata, grave e ingiustificata, dei termini di deposito dei provvedimenti giurisdizio- nali. Il rispetto dei canoni costituzionali cui deve improntarsi l’agire funzionale del giudice è assicurato dalla predisposizione, e dal concreto funzionamento, di un apparato disciplinareaffidato a un organo che, per la composizione elettiva e per la presenza anche di membri laici, non costituisce un’entità separata, ma esprime il collegamento della magistratura con il complessivo ordinamento costituzionale dello Stato. 21. – Le funzioni della Corte dei conti, pur se tra loro differenti , sono coerenti con l’alta funzione di organo posto al servizio dello Stato comunità, quale garante imparziale della corretta gestione delle risorse pubbliche, anche sotto il profilo del buon andamento, e degli equilibri di bilancio. Il concetto di risorse collettive è alla base della capacità espansiva dell’ambito cognitivo della Corte dei contiin tema di respon- sabilità: un ampliamento che si giustifica in considerazione dell’evolu- zione della nozione di pubblica amministrazione e della trasformazione del danno erariale, che comprende non solo ildeterioramento o la per- dita di beni o denaro, ma anche la lesione di uno specifico interesse o di un valore della comunità di cui la pubblica amministrazione si fa portatrice ed interprete in veste di ente esponenziale.Il legislatore as- seconda questa tendenza, di volta in volta affidando alla responsabilità amministrativa, con norme di settore, obiettivi di prevenzione speciale e generale dei fenomeni di devianza economico-finanziaria. 22. – In questo contesto, la responsab i lità amministra t iva per danno erariale da disservizionon può essere in via interpretativa estesa -30 - fino a comprendere ipotesi legate al mero ritardo nel deposito dei prov- vedimenti da parte del magistrato. Spetta, infatti, alla responsabilità disciplinare affidata all’organo di governo autonomo reagire a condotte violative dei doveri funzionali del magistrato che abbiano determinato, per il mancato rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti, un livello della funzione giurisdizionale qualitativamente non adeguato alle attese dell’utenza. Saremmo, altri- menti, di fronte ad una pluralità di giudizi, o di procedimenti, di respon- sabilità distinti unicamente sotto il profilo della sanzione e non anche quanto ai relativi presupposti. In altri termini, la responsabilità disciplinare per il ritardo (reiterato, grave e ingiustificato) attinge all’interesse, in tutte le sue componenti, all’osservanza dei doveri funzionali, laddove la responsabilità erariale per lo stesso fatto in tanto è consentita in quanto la condotta del ma- gistrato si ponga “oltre” la fattispecie di rilievo disciplinare. 23. –Perché si abbia, accanto alla responsabilità disciplinare, re- sponsabilità amministrativa per danno erarialeda disservizio , occorre un quid pluris rispetto al mero ritardo: (a) un danno aggiuntivo di ca- rattere patrimoniale, derivante dalla condanna dello Stato al paga- mento dell’indennizzo a titolo di equa riparazione per irragionevole du- rata o il risarcimento per diniego di giustizia; oppure (b) il mancato collegamento tra il potere esercitato ed il fine istituz ionale che l’ordi- namento attribuisce ad esso , configurabile ogniqualvolta il ritardo si traduca in un rifiuto o in una omissione di atti d’ufficio, penalmente rilevante, o sia espressione di un radicale, mancato svolgimento della prestazione lavorativa, con conseguente rottura del rapporto sinallag- matico per ciò che attiene alla retribuzione del magistrato “assenteista dalla funzione”. 24. –È questo, del resto, l’approdo al quale è pervenuta la giuri- sprudenza della Corte dei continel delineare i contorni della responsa- bilità erariale da disservizio a carico di un magistrato. -31 - 24.1. –Con specifico riferimento alla responsabilità per danno era- riale da disservizio provocato da un magistrato ordinario – già dichia- rato decaduto dall’appartenenza all’ordine giudiziario, ai sensi dell’art. 11 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 – è emblematica , nella giurisprudenza contabile, la sentenza n. 95/2016 del 10 giugno 2016, della Sezione giurisdizionale Lombardia. Le condotte dannose non si esaurivano nel mancato rispetto dei termini per il deposito dei provvedimenti da parte del giudice civile, ma riguardavano: l’assenza ingiustificata dal servizio del magistrato; i gravi e sistematici ritardi nel deposito di moltissime sentenze e ordi- nanze; la caotica gestione dei fascicoli d’ufficio, non restituiti e addirit- tura persi, o accatastati in ufficio nonostante ripetuti solleciti; l’omessa risposta a plurimi tentativi vani di contatti telefonici; l’omesso recupero del lavoro accumulato, nonostante l’esonero concessogli per circa due mesi dalle udienze e da nuove assegnazioni per agevolarlo nello smal- timento dell’enorme arretrato. Preme sottolineare la vicenda, di assoluta, e ingiustificata, assenza dal servizio, che ha occasionato la decisione del giudice contabile. La vicenda dimostra che la responsabilità amministrativa per danno erariale da disservizio non si atteggia quale mera conseguenza di vio- lazioni del dovere di tempestivo deposito. Occorre una condotta che si traduca in un aliud pro alio, in una profonda e significativa alterazione dei contenuti propri della presta- zione che il magistrato avrebbe dovuto assicurare all’amministrazione. Soltanto nei casi più gravi ed eclatantiè configurabile un’ipotesi anche di responsabilità amministrativa diretta per danno all’erario, capace di radicare la giurisdizione della Corte dei conti: casi nei quali il ritardo sistematico è l’effetto di un sostanziale rifiuto di espletamento dell’at- tività lavorativa, con una radicale violazione dei doveri che cos t itui- scono il nucleo fondante della funzione giurisdizionale e che sono di- rettamente correlati al perseguimento dei fini di cui all’art. 97 Cost., -32 - tanto da rendere la stessa percezione della retribuzione fonte, sia pure in parte, di un ingiustificato arricchimento per il magistrato e di un danno diretto per l’erario, che ha remunerato energie lavorative di- stolte dalle normali attribuzioni a fronte di una sostanziale assenza in- giustificata dalla funzione. 24.2 –Significativo nella stessa direzione è anche un altro caso in tema di responsabilità amministrativa di un magistrato per danno da disservizio, venuto all’esame di queste Sezioni Unite. Esso avvalora la ricostruzione, da parte del diritto vivente del giu- dice contabile, nel senso della configurabilità del danno da disservizio anche quando ilpregiudizio al normale andamento del servizio giustizia deriva da un esercizio illecito e penalmente rilevante della funzione. La sentenza 11 aprile 2018, n. 22083, delle Sezioni Unite ha esa- minato il caso di un magistrato ordinario – nel frattempo rimosso dall’ordine giudiziario con sanzione disciplinare irrogata dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura – che era stato condannato dalla Corte dei conti perché, quale giudice delegato, aveva disposto la vendita senza incanto di un immobile acquisito all’attivo fallimentare nell'intento di favorirne l'acquisto da parte di soggetti pre- determinati, con sviamento di pubbliche risorse dalle finalità proprie della procedura fallimentare epregiudizio, oltre che per il ceto credito- rio, anche per l’amministrazione, in termini di mancato conseguimento delle utilità normalmente ritraibilida un corretto svolgimento della pro- cedura fallimentare, sia sotto il profilo della mancata utilità collettiva, sia sotto quello del disutile costo del servizio svolto. Investite di un ricorso per cassazione per eccesso di potere giuri- sdizionale contro la pronuncia del giudice contabile, le Sezioni Unite, con la citata sentenza, lo hanno dichiarato inammissibile, dopo aver rilevatoche era lo stesso ricorrente “a riconoscere che, sulla scorta dei molteplici addebiti che gli erano stati in origine mossi, la Corte dei Conti aveva competenza giurisdizionale a decidere della sua responsabilità -33 - contabile e dunque a valutare se dalla commissione di quei fatti fosse derivato un pregiudizio all'amministrazione della giustizia”, e dopo aver sottolineato che il ricorrente non aveva contestato “neppure l'astratta configurabilità del c.d. danno erariale da disservizio”, essendosi doluto soltanto di un error in procedendodel giudice contabile per non avere questirispettato il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pro- nunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. 25. –La responsabilità erariale per danno da disservizio non deriva dal ritardo di per sé, neppure quando reiterato, grave e ingiustificato. Il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni è sanzionato disciplinarmente, e la responsabilità disciplinare serve, da sola, a tutelare il corretto esercizio della funzione e, con essa, il prestigio e il decoro del magistrato e il prestigio dell’istituzione giudiziaria. Quando il ritardo assume il significato di un comportamento non solo deontologicamente rilevante, ma anche illecito, risolvendosi in un reato oessendo l’effetto di un sostanziale mancato svolgimento della prestazione lavorativa, allora la protratta inerzia consente la configu- razione di un danno erariale diretto da violazione del sinallagma lavoro- retribuzione patito dall’Amministrazione. 26. –Conclusivamente, il mero ritardo, da parte di un magistrato amministrativo, nel deposito dei provvedimenti non integra, di per sé, responsabilità amministrativa per danno da disservizio, e