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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 luglio 2022

Cassazione n. 30305/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NAPOLI) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 del TRIBUNALE di RIMINIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. • [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 febbraio 2020, il giudice monocratico del Tribunale di Rimini ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di C 150 di ammenda per violazione dell'art. 109, in relazione all'art. 17 TULPS, per avere, al momento del controllo, ospitato da almeno tre giorni presso la propria struttura ricettiva tale [OSCURATO:PERSONA], cittadina albanese, senza comunicare le sue generalità all'autorità di pubblica sicurezza entro le 24 ore dall'arrivo, come imposto per legge. [OSCURATO:PERSONA], in epoca antecedente e prossima al 19/4/2018, data dell'accertamento.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi.

2.1. Nel primo motivo si denunciaeniiolazione di legge e mancanza di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità del Castaldo, non essendovi prova che la Shesi fosse presente presso la struttura ricettiva da più di 24 ore, e perciò non essendosi accertato il decorso del termine entro il quale effettuare la trasmissione dei dati richiesta dalla legge.

Nel capo di imputazione si afferma che la cittadina albanese era presente nell'albergo dell'imputato da almeno tre giorni, ma nel corpo della sentenza non vi è alcun dato che asseveri tale circostanza, né detta informazione emerge dalla prova documentale acquisita agli atti del processo, sicché risulta violato il canone di giudizio per l'affermazione di colpevolezza, sintetizzato nella formula "oltre ogni ragionevole dubbio". 2.2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione sulla richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131 bis cod. pen., che era stata avanzata in subordine nelle conclusioni della difesa, espressamente illustrando la presenza dei presupposti di legge.

2.3. Con l'ultimo motivo di impugnazione si lamenta4érronea applicazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla negazione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo di impugnazione, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi.

3.1. Infatti, l'affermazione della penale responsabilità del Castaldo è priva di motivazione con riferimento al tempo di permanenza di [OSCURATO:PERSONA] nella struttura alberghiera, così legittimando il dubbio che non fosse ancora decorso il termine di 24 ore dall'arrivo dell'ospite, entro il quale il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad effettuare la trasmissione dei relativi dati all'autorità locale di pubblica sicurezza.

L'acquisizione dell'annotazione di servizio del 19/4/2018 non offre elementi di certezza in tal senso, non essendone stato descritto il contenuto se non per il fatto che la cittadina albanese, il cui soggiorno risultava irregolare, era stata registrata con la sola fotocopia del passaporto, senza successivo invio della scheda all'autorità di P.S.

3.2. Si rileva incidentalmente l'assenza di motivazione anche in ordine alla richiesta difensiva, verbalizzata nelle conclusioni, di applicazione subordinata della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.

Tuttavia, detto motivo, insieme all'ulteriore riguardante la negazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta assorbito dall'accoglimento del primo motivo di impugnazione, logicamente preliminare all'esame degli altri.

4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice monocratico del Tribunale di Rimini, in diversa persona fisica, onde riesaminare l'affermazione di responsabilità dell'imputato anche con riguardo al profilo cronologico del termine di legge per la comunicazione dei dati della persona ospitata nella struttura alberghiera.

PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rimini, in diversa persona fisica.

Così deciso il giorno 21 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NAPOLI) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 del TRIBUNALE di RIMINIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. • [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 febbraio 2020, il giudice monocratico del Tribunale di Rimini ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di C 150 di ammenda per violazione dell'art. 109, in relazione all'art. 17 TULPS, per avere, al momento del controllo, ospitato da almeno tre giorni presso la propria struttura ricettiva tale [OSCURATO:PERSONA], cittadina albanese, senza comunicare le sue generalità all'autorità di pubblica sicurezza entro le 24 ore dall'arrivo, come imposto per legge. [OSCURATO:PERSONA], in epoca antecedente e prossima al 19/4/2018, data dell'accertamento. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi. 2.1. Nel primo motivo si denunciaeniiolazione di legge e mancanza di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità del Castaldo, non essendovi prova che la Shesi fosse presente presso la struttura ricettiva da più di 24 ore, e perciò non essendosi accertato il decorso del termine entro il quale effettuare la trasmissione dei dati richiesta dalla legge. Nel capo di imputazione si afferma che la cittadina albanese era presente nell'albergo dell'imputato da almeno tre giorni, ma nel corpo della sentenza non vi è alcun dato che asseveri tale circostanza, né detta informazione emerge dalla prova documentale acquisita agli atti del processo, sicché risulta violato il canone di giudizio per l'affermazione di colpevolezza, sintetizzato nella formula "oltre ogni ragionevole dubbio". 2.2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione sulla richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131 bis cod. pen., che era stata avanzata in subordine nelle conclusioni della difesa, espressamente illustrando la presenza dei presupposti di legge. 2.3. Con l'ultimo motivo di impugnazione si lamenta4érronea applicazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla negazione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo di impugnazione, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi. 3.1. Infatti, l'affermazione della penale responsabilità del Castaldo è priva di motivazione con riferimento al tempo di permanenza di [OSCURATO:PERSONA] nella struttura alberghiera, così legittimando il dubbio che non fosse ancora decorso il termine di 24 ore dall'arrivo dell'ospite, entro il quale il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad effettuare la trasmissione dei relativi dati all'autorità locale di pubblica sicurezza. L'acquisizione dell'annotazione di servizio del 19/4/2018 non offre elementi di certezza in tal senso, non essendone stato descritto il contenuto se non per il fatto che la cittadina albanese, il cui soggiorno risultava irregolare, era stata registrata con la sola fotocopia del passaporto, senza successivo invio della scheda all'autorità di P.S. 3.2. Si rileva incidentalmente l'assenza di motivazione anche in ordine alla richiesta difensiva, verbalizzata nelle conclusioni, di applicazione subordinata della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. Tuttavia, detto motivo, insieme all'ulteriore riguardante la negazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta assorbito dall'accoglimento del primo motivo di impugnazione, logicamente preliminare all'esame degli altri. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice monocratico del Tribunale di Rimini, in diversa persona fisica, onde riesaminare l'affermazione di responsabilità dell'imputato anche con riguardo al profilo cronologico del termine di legge per la comunicazione dei dati della persona ospitata nella struttura alberghiera. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rimini, in diversa persona fisica. Così deciso il giorno 21 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]