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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2025

Cassazione n. 20531/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] H; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, in relazione ai reati di cui agli artt, 337 e 582, 585- 576, n. 5-bis cod. pen., è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Le modalità della condotta e l'aggressività dimostrata sono state correttamente valutate, in una ai precedenti penali anche specifici, sia per determinare la pena base, in misura superiore al minimo edittale, sia il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Come noto, in una materia rimessa all'ampia discrezionalità dei giudici del merito, non è necessario che il giudice, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole poiché anche la duplicazione degli elementi di giudizio non implica una manifesta violazione di legge quando, come nel caso in esame, sia funzionale e diretta alla valutazione della gravità del fatto e al negativo giudizio sulla personalità dell'imputato ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264378); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 maggio 2025 "".

DEPOSITATA La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] H; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, in relazione ai reati di cui agli artt, 337 e 582, 585- 576, n. 5-bis cod. pen., è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Le modalità della condotta e l'aggressività dimostrata sono state correttamente valutate, in una ai precedenti penali anche specifici, sia per determinare la pena base, in misura superiore al minimo edittale, sia il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Come noto, in una materia rimessa all'ampia discrezionalità dei giudici del merito, non è necessario che il giudice, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole poiché anche la duplicazione degli elementi di giudizio non implica una manifesta violazione di legge quando, come nel caso in esame, sia funzionale e diretta alla valutazione della gravità del fatto e al negativo giudizio sulla personalità dell'imputato ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264378); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 "". DEPOSITATA La Presidente
Sentenza Cassazione n. 20531/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris