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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20132/2026

Testo disponibile della fonte

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rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale allegata al ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Lombardia – sez. n. 25 – n. n. 614/2024,depositata il 23 febbraio 2024;Numero registro generale 21077/2024Numero sezionale 3837/2026Numero di raccolta generale 20132/2026Data pubblicazione 16/06/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 6 maggio 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];1.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Bergamonotificava, in data 27 luglio 2020, alla società [OSCURATO:SOCIETA]. (oggiCarpenteria [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione) avviso diaccertamento n.

T9F03B300162/2020, con il quale l’Ufficiodisconosceva, per l’anno d’imposta 2015, i costi riguardantiprestazioni asseritamente rese dalla ditta individuale M.R.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in quanto privi deirequisiti di certezza, congruità, determinatezza e/odeterminabilità di cui all’art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, rideterminando quindi le imposte IRES, IRAP ed IVA.2.

Avverso l’avviso di accertamento in questione la societàproponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Bergamo la quale, con sentenza n. 59/2022,depositata il 2 febbraio 2022, lo rigettava, condannando altresìparte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.3.

Interposto gravame dalla contribuente, la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Lombardia – sez. n. 25, consentenza n. 614/2024, pronunciata il 28 settembre 2023, edepositata in segreteria il 23 febbraio 2024, rigettava l’appello,condannando l’appellante al pagamento delle spese di giudizioin favore dell’Agenzia delle Entrate.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionela [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sulla base di un unico motivo(ricorso notificato il 23 settembre 2024).L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.R.G.

N. 21077/2024 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 21077/2024Numero sezionale 3837/2026Numero di raccolta generale 20132/2026Data pubblicazione 16/06/20265.

Con decreto presidenziale del 5 febbraio 2026 è stata quindifissata per la discussione del ricorso l’adunanza in camera diconsiglio del 6 maggio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2,e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio perintervenuta cessazione della materia del contendere.Le parti hanno infatti sottoscritto conciliazione giudiziale exart. 48 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazionedelle spese di lite.

P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Spese compensate.Così deciso in Roma, 6 maggio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 21077/2024 3Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale allegata al ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Lombardia – sez. n. 25 – n. n. 614/2024,depositata il 23 febbraio 2024;Numero registro generale 21077/2024Numero sezionale 3837/2026Numero di raccolta generale 20132/2026Data pubblicazione 16/06/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 6 maggio 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Bergamonotificava, in data 27 luglio 2020, alla società [OSCURATO:SOCIETA]. (oggiCarpenteria [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione) avviso diaccertamento n. T9F03B300162/2020, con il quale l’Ufficiodisconosceva, per l’anno d’imposta 2015, i costi riguardantiprestazioni asseritamente rese dalla ditta individuale M.R.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in quanto privi deirequisiti di certezza, congruità, determinatezza e/odeterminabilità di cui all’art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, rideterminando quindi le imposte IRES, IRAP ed IVA.2. Avverso l’avviso di accertamento in questione la societàproponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Bergamo la quale, con sentenza n. 59/2022,depositata il 2 febbraio 2022, lo rigettava, condannando altresìparte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.3. Interposto gravame dalla contribuente, la Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Lombardia – sez. n. 25, consentenza n. 614/2024, pronunciata il 28 settembre 2023, edepositata in segreteria il 23 febbraio 2024, rigettava l’appello,condannando l’appellante al pagamento delle spese di giudizioin favore dell’Agenzia delle Entrate.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionela [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sulla base di un unico motivo(ricorso notificato il 23 settembre 2024).L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.R.G. N. 21077/2024 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 21077/2024Numero sezionale 3837/2026Numero di raccolta generale 20132/2026Data pubblicazione 16/06/20265. Con decreto presidenziale del 5 febbraio 2026 è stata quindifissata per la discussione del ricorso l’adunanza in camera diconsiglio del 6 maggio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2,e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio perintervenuta cessazione della materia del contendere.Le parti hanno infatti sottoscritto conciliazione giudiziale exart. 48 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazionedelle spese di lite. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Spese compensate.Così deciso in Roma, 6 maggio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 21077/2024 3Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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