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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26005/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso n. 12770-2014, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 234, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Controricorrerité7 Avverso la sentenza n. 1625/35/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 27.03.2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 23.03.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza ri. 1625/35/2014, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che ha rigettato l'appello principale del contribuente ed accolto quello incidentale dell'Agenzia delle entrate.Da quanto si evince dal ricorso e dalla memoria difensiva, al Toia, anche nella qualità di ex socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fu notificata la cartella esattoriale n. 068201203605759000, con la quale l'Amministrazione finanziaria aveva chiesto il pagamento del 30% delle maggiori imposte accertate con avvisi d'accertamento impugnati dal medesimo contribuente - e decisi con esito sfavorevole-.

L'impugnazione della cartella di pagamento fu rigettata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con sentenza n. 23/02/2013.

L'appello nei confronti della suddetta pronuncia fu rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza oggetto del presente giudizio, che accolse peraltro quello incidentale dell'Amministrazione finanziaria in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.

Il giudice regionale ha affermato che non può essere contestata l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, del 30% delle maggiori imposte accertate con avvisi di accertamento, peraltro oggetto di autonome impugnazioni, allo stato respinte anche in sede d'appello. [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la sentenza con due motivi, cui ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate, spiegando a sua volta ricorso incidentale condizionato con un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.

La Procura Generale, nella persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

All'esito della pubblica udienza del 23 marzo 2022, celebrata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni in I. 18 dicembre 2020, n. 176, la causa è stata riservata e decisa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato la violazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, e dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non aver tenuto conto del vizio insanabile della notifica della cartella di pagamento, eseguita direttamente dall'agente della riscossione Equitalia tramite servizio postale.

Con il secondo motivo, definito «integrazione motivo di estrema importanza non espresso nei ricorsi relativi ai ruoli di cui è formata la cartella», ha affermato la legittimazione alla proposizione di «ricorso avverso RGN 12770/2014 Con ere rei.

Federici C la cartella esattoriale nel merito qualora sussiste la condizione di errata notifica effettuata degli avvisi di accertamento precedenti come quelli effettuati in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] sr.!. estinta».

Il primo motivo è inammissibile.

Con esso il ricorrente ha sollevato una eccezione di nullità della notifica della cartella di pagamento, mai formulata nei gradi di merito.

Manca infatti ogni riferimento all'atto difensivo nel quale la questione sarebbe stata sollevata dinanzi al giudice di primo grado, così che il motivo difetta anche di autosufficienza.

D'altronde è la stessa sentenza impugnata che, nella sezione dedicata ai motivi della decisione (quinto capoverso), evidenzia come le questioni proposte dal ricorrente «non si riferiscono a vizi propri della cartella ma ad eccezioni riferibili a nullità degli avvisi di accertamento, che non possono essere rilevabili nel presente giudizio».

Per mera completezza l'eccezione è anche infondata, poiché, in tema di notificazione della cartella esattoriale a mezzo servizio postale, questa Corte ha ripetutamente affermato che la sua notificazione può essere eseguita anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ed in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass., 21 febbraio 2018, n. 4275; 30 ottobre 2018, n. 27561; 10 aprile 2019, n. 10037).

Ciò in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (cfr. Cass., 19 marzo 2014, n. 6395; 6 marzo 2015, n. 4567; 17 ottobre 2016, 2018).

Parimenti inammissibile è il secondo motivo, con il quale il Toia ha ritenuto legittima l'impugnazione della cartella esattoriale perché errate le notifiche degli avvisi di accertamento in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in questo caso è lo stesso ricorrente a evidenziare come il motivo RGN 12770/2014 Con ere rel.

Federici costituirebbe una "integrazione" di motivi, evidentemente formulati nei gradi di merito, così che la novità della questione sollevata in sede di legittimità ne preclude l'ammissibilità.

Il ricorso del Toia è dunque inammissibile.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale assorbe quello incidentale condizionato dell'Agenzia delle entrate.

All'esito del giudizio segue la soccombenza del Toia nelle spese processuali, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale; assorbito quello incidentale condizionato.

Condanna il Toia alla rifusione delle spese del processo di legittimità, che si liquidano in favore dell'Amministrazione finanziaria nella misura di C 10.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso n. 12770-2014, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 234, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale, unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentato e difeso- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Controricorrerité7 Avverso la sentenza n. 1625/35/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 27.03.2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 23.03.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza ri. 1625/35/2014, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che ha rigettato l'appello principale del contribuente ed accolto quello incidentale dell'Agenzia delle entrate.Da quanto si evince dal ricorso e dalla memoria difensiva, al Toia, anche nella qualità di ex socio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fu notificata la cartella esattoriale n. 068201203605759000, con la quale l'Amministrazione finanziaria aveva chiesto il pagamento del 30% delle maggiori imposte accertate con avvisi d'accertamento impugnati dal medesimo contribuente - e decisi con esito sfavorevole-. L'impugnazione della cartella di pagamento fu rigettata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con sentenza n. 23/02/2013. L'appello nei confronti della suddetta pronuncia fu rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza oggetto del presente giudizio, che accolse peraltro quello incidentale dell'Amministrazione finanziaria in ordine alla regolamentazione delle spese processuali. Il giudice regionale ha affermato che non può essere contestata l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, del 30% delle maggiori imposte accertate con avvisi di accertamento, peraltro oggetto di autonome impugnazioni, allo stato respinte anche in sede d'appello. [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la sentenza con due motivi, cui ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate, spiegando a sua volta ricorso incidentale condizionato con un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. La Procura Generale, nella persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. All'esito della pubblica udienza del 23 marzo 2022, celebrata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni in I. 18 dicembre 2020, n. 176, la causa è stata riservata e decisa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato la violazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, e dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per non aver tenuto conto del vizio insanabile della notifica della cartella di pagamento, eseguita direttamente dall'agente della riscossione Equitalia tramite servizio postale. Con il secondo motivo, definito «integrazione motivo di estrema importanza non espresso nei ricorsi relativi ai ruoli di cui è formata la cartella», ha affermato la legittimazione alla proposizione di «ricorso avverso RGN 12770/2014 Con ere rei. Federici C la cartella esattoriale nel merito qualora sussiste la condizione di errata notifica effettuata degli avvisi di accertamento precedenti come quelli effettuati in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] sr.!. estinta». Il primo motivo è inammissibile. Con esso il ricorrente ha sollevato una eccezione di nullità della notifica della cartella di pagamento, mai formulata nei gradi di merito. Manca infatti ogni riferimento all'atto difensivo nel quale la questione sarebbe stata sollevata dinanzi al giudice di primo grado, così che il motivo difetta anche di autosufficienza. D'altronde è la stessa sentenza impugnata che, nella sezione dedicata ai motivi della decisione (quinto capoverso), evidenzia come le questioni proposte dal ricorrente «non si riferiscono a vizi propri della cartella ma ad eccezioni riferibili a nullità degli avvisi di accertamento, che non possono essere rilevabili nel presente giudizio». Per mera completezza l'eccezione è anche infondata, poiché, in tema di notificazione della cartella esattoriale a mezzo servizio postale, questa Corte ha ripetutamente affermato che la sua notificazione può essere eseguita anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ed in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. (Cass., 21 febbraio 2018, n. 4275; 30 ottobre 2018, n. 27561; 10 aprile 2019, n. 10037). Ciò in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (cfr. Cass., 19 marzo 2014, n. 6395; 6 marzo 2015, n. 4567; 17 ottobre 2016, 2018). Parimenti inammissibile è il secondo motivo, con il quale il Toia ha ritenuto legittima l'impugnazione della cartella esattoriale perché errate le notifiche degli avvisi di accertamento in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in questo caso è lo stesso ricorrente a evidenziare come il motivo RGN 12770/2014 Con ere rel. Federici costituirebbe una "integrazione" di motivi, evidentemente formulati nei gradi di merito, così che la novità della questione sollevata in sede di legittimità ne preclude l'ammissibilità. Il ricorso del Toia è dunque inammissibile. La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale assorbe quello incidentale condizionato dell'Agenzia delle entrate. All'esito del giudizio segue la soccombenza del Toia nelle spese processuali, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso principale; assorbito quello incidentale condizionato. Condanna il Toia alla rifusione delle spese del processo di legittimità, che si liquidano in favore dell'Amministrazione finanziaria nella misura di C 10.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del
Sentenza Cassazione n. 26005/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris