CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 12050/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il Tribunale di Brindisi, quale giudice dell'esecuzione, ha disposto, come espressamente indicato nel provvedimento impugnato (cfr. pag. 2), la revoca dell'indulto dopo avere instaurato il contraddittorio tra le parti e fissato apposita udienza camerale, mentre il Procuratore della Repubblica ha, invece, emesso ordine di esecuzione per la carcerazione senza tener conto dell'indulto e, nondimeno, chiedendo contestualmente al competente giudice dell'esecuzione di disporne la revoca; che tale sequenza procedimentale è perfettamente ossequiosa delle indicazioni che si traggono dal consolidato e condiviso indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 36973 del 16/07/2019, Bosti, non massimata; Sez. 1, n. 23419 del 09/04/2015, Attanasio, Rv. 263966; Sez. 1, n. 23457 del 24/01/2011, Ianni, Rv. 250419), espressamente citato dal Tribunale nella motivazione del provvedimento impugnato; che il ricorrente, per contro, incentra la propria doglianza sull'opposto, ed orami abbandonato, orientamento ermeneutico (espresso, tra le altre, da Sez. 1, n. 16605 del 13/02/2001, Tonduti, Rv. 218613; Sez. 1, n. 6444 del 16/12/1998, dep. 1999, Pelle, Rv. 212452), secondo il quale il pubblico ministero non potrebbe emettere l'ordine di esecuzione prima della decisione del giudice sulla richiesta di revoca dell'indulto, ed evoca, ulteriormente, i principi fissati in relazione alla diversa ipotesi in cui sia stato il giudice dell'esecuzione a revocare l'indulto senza instaurare il preventivo contraddittorio, così adottando un provvedimento affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, n. 46704 del 08/11/2013, Anzaloni, Rv. 257477); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021. Il Consigliere estensore Il P side te [OSCURATO:PERSONA] V' iani D.).E.P O S I [OSCURATO:PERSONA] CANCE11...E P