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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 03214/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALMIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di quattro sentenze di condanna.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e tende indebitamente a far operare, in sede di legittimità, una rivalutazione del merito. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha, con motivazione adeguata e logica, escluso il vincolo della continuazione attraverso un compiuto esame delle singole vicende sì come ricostruite dalle sentenze di condanna.

Ha messo in evidenza la diversità dei mezzi utilizzati nel compimento dei singoli fatti, dato indicativo, secondo un criterio logico, di decisioni estemporanee.

Ha ancora sottolineato la distanza temporale tra gli episodi criminosi, l'esistenza di un periodo di detenzione carceraria tra i fatti del 1998 e quelli del 2001 e ha logicamente escluso, senza che i rilievi di ricorso abbiano la forza di incrinare la tenuta logica della decisione, che il condannato si sia determinato fin dall'inizio a realizzare reati che sono tra loro autonomi sia per il profilo temporale che per quello dei luoghi di commissione.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9 novembre 2021 Il cosicii&ere estensore Il president

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALMIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di quattro sentenze di condanna. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. 3. Il ricorso è manifestamente infondato e tende indebitamente a far operare, in sede di legittimità, una rivalutazione del merito. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha, con motivazione adeguata e logica, escluso il vincolo della continuazione attraverso un compiuto esame delle singole vicende sì come ricostruite dalle sentenze di condanna. Ha messo in evidenza la diversità dei mezzi utilizzati nel compimento dei singoli fatti, dato indicativo, secondo un criterio logico, di decisioni estemporanee. Ha ancora sottolineato la distanza temporale tra gli episodi criminosi, l'esistenza di un periodo di detenzione carceraria tra i fatti del 1998 e quelli del 2001 e ha logicamente escluso, senza che i rilievi di ricorso abbiano la forza di incrinare la tenuta logica della decisione, che il condannato si sia determinato fin dall'inizio a realizzare reati che sono tra loro autonomi sia per il profilo temporale che per quello dei luoghi di commissione. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il cosicii&ere estensore Il president
Sentenza Cassazione n. 03214/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris