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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 38864/2022

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ogiinnento dei ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] t ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa i; 26 novembre 2021 dal Tribunale di Treviso, con la quale ella è stata condannata, con i doppi benefici di legge, alla pena di 3.000 euro di ammenda, in quanto ritenuta colpevole dei reati di cui agli art. 256 comma 1 del d.

Igs. n. 152 del 2006 e 44 cornma 1 iett.

A) del d.P.R. n. 380 del 2001, reati che le sono stati contestati perché, quale legale rappresentante della ditta Fal s.r.I., con sede in Pieve di Soligo, effettuava un'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi consistita nello stoccaggio di ingenti quantità di terre e rocce da scavo e di rifiuti misti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione, ciò in violazione della destinazione urbanistica del sito; fatti accertati in Folina e Cison di Vaimarino in epoca anteriore e prossima al 16 giugno 2017.

2. li ricorso è affidato a due motivi.

Con primo, ia difesa censura la manifesta illogicità della motivazione della sentenza con riferimento alla diversa quantità di materiale provata rispetto a quella contestata, nonché la mancanza di motivazione in ordine alla valutazione della particolare tenuità del fatto; si evidenzia, in particolare, che il Tribunale ha irragionevolmente tenuto in considerazione, per escludere l'applicazione dell'art.131 bis cod. pen., la quantità di 9.500 mc., riferita al cumulo di terre e rocce da scavo (area di Follina), senza considerare che il teste Pastore, verbalizzante di P.G., ha riferito che il calcolo effettuato era stato approssimativo, mentre il teste Tonet, quale tecnico incaricato di predisporre la documentazione volta a ottenere l'autorizzazione per lo smaltimento del cumulo, ha precisato di aver calcolato esattamente i cumulo in 4.700 mc., ovvero meno della metà; né peraltro è stato considerato che, come riferito dai teste Spinato, i materiali erano stati scaricati nel posto errato per poche decine di metri, atteso che il sito di [OSCURATO:PERSONA] dove doveva avveniva lo scarico è contiguo al sito di Follina, fermo restando che era possibile lavorare il materiale nei sito con la specifica autorizzazione per la campagna mobile di cui hanno riferito i testi Tonet e Spinato.

Quanto poi al cumulo di materiali da demolizione allocati nell'area di Cison di Valmarino, si rileva che io scarico incongruo della merce è avvenuto all'insaputa della Fal s.r.I., perché rinvenuto sotto il cumulo di terra scaricato e l'annotazione sui documenti di trasporto è avvenuta solo dopo che i camion se ne erano già andati, allorché l'operatore della ruspa ha avvisato l'impiegato tecnico Antoniol.

La circostanza che la Fai si sia subito attivata per richiedere la rimozione del materiale doveva quindi essere valorizzata per escludere la colpa del reato contravvenzionale, o quantomeno per giudicare il fatto di particolare tenuità.

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sulla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 44 lett.

A) del d.P.R. n. 380 del 2001, osservandosi che tale contestazione riguarda solo il cumulo sito in Follina, rispetto al quale si evidenzia come non sia stato dimostrato né che quell'area venisse usata in via prevalente per !o stoccaggio di rifiuti, né che quel cumulo fosse incompatibile con :a destinazione dell'area„ avendo il Tribunale ritenuto sussistente il reato di mutamento delta destinazione d'uso solo in forza dell'unico episodio contestato, senza tenere conto che sarebbe stato necessario provare il diverso utilizzo in via continuativa e prevalente, tale da comportare il carico urbanistico tipico di un'altra delle categorie contemplate dall'art. 23 ter del d.P.R. n. 380 del 2001.

Peraltro, pur avendo l'area destinazione agricola, ciò non ha impedito al Comune di Follina di rilasciare un permesso a costruire per trasformare l'area in deposito per lo stoccaggio e la lavorazione di materiali inerti di demolizioni e scavi, LAA trattandosi di - 2:Lcompatibile cori la destinazione agricola, non potendosi sottacere che il materiale è stato considerato rifiuto solo per motivi formali e non sostanziali, tanto è vero che è stata consentita la lavorazione del materiale nello stesso sito, con un'autorizzazione postuma rispetto alla contestazione penale.

Peraltro, ii teste Antonioi ha spiegato che l'area di Follina era stata autorizzata a svolgere l'attività di deposito e lavorazione di materiali inerti, come risulta dal permesso a costruire depositato, per cui il teste, in buona fede, ha ritenuto che il materiale fosse stato scaricato legittimamente sul posto.

2.1. Con memoria dei 30 giugno 2022, il difensore della ricorrente, nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Premesso che i due motivi sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve ritenersi che, a differenza di quanto dedotto dalla difesa, l'affermazione della responsabilità penale dell'imputata in ordine ai reati a lei ascritti non presta il fianco alle censure difensive.

E invero occorre premettere che la decisione impugnata ha innanzitutto operato un'adeguata ricostruzione della vicenda storica, richiamando in primo luogo gli esiti dell'attività investigativa compiuta dal [OSCURATO:PERSONA] dei CC di Treviso, li cui personale, il 16 gennaio 2017, nell'ambito di un controllo sulla gestione dei rifiuti, eseguiva un controllo in Follina, presso l'area nella disponibilità della ditta [OSCURATO:SOCIETA]., di cui era legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA].

Ne: corso dei sopraliuogo veniva accertata l'esistenza di due aree, una rientrante nel Comune di Cison di Vaimarino, l'altra ricompresa nel Comune di Follina. '-G%u Nella prima, di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ma nella disponibilità deila F.a.l. sri., erano presenti circa 10 metri cubi di rifiuti, costituiti da materiali da demolizione e circa 2 metri cubi di rifiuti di natura plastica.

Con riguardo a quest'area, venivano esibiti sia il permesso di costruire del 10 luglio 2015, relativo ai conferimento di terre da rocce e da scavo con le quali doveva essere riempita una vecchia cava, sia due documenti di trasporto che indicavano come produttore iniziale la ditta "Duebi" di Salgarada, riportanti la dicitura "terra vegetale", ma sui quali era apposta la dicitura "materiali contenenti teli e plastiche" e "materiale da demolizione con asfalto".

Nella seconda area erano invece presenti tre cumuli: uno di circa 80 metri cubi di rifiuti di varia tipologia,era cui plastica, legno, pneumatici fuori uso ecc.), un aitro di circa 9.500 metri cubi di rifiuti inerti e un terzo di circa 250 metri cubi di rifiuti costituiti da materiali da demolizione; con riferimento a quest'area, non veniva esibito alcun documento idoneo a giustificare 'la presenza dei cumuli, mentre, come confermato dal teste Pastore, nessuna delle due aree risulta destinata, dal punto di vista urbanistico, alla raccolta e alla gestione dei rifiuti.

Alia iuce di tali risultanze, il giudice monocratico perveniva alla condanna dell'imputata in ordine a entrambe le fattispecie contravvenzionali ascrittele.

2. In ordine al reato di cui all'art. 44 lett.

A) del d.P.R. n. 380 del 2001, è stato evidenziato, in modo pertinente, che l'area posta nel Comune di Follina veniva utilizzata per un'attività di raccolta-stoccaggio-gestione di rifiuti, benché l'area in esame avesse destinazione produttiva secondo gli strumenti urbanistici.

Né, in senso contrario, poteva ritenersi dirimente il richiamo difensivo al permesso di costruire dei 25 novembre 2004, riguardando tale atto lavori per la predisposizione di un'area per !o stoccaggio di materiali inerti da eseguirsi entro tre anni dal rilascio del titolo„ e non anche la specifica attività, non autorizzata peraltro, di raccoita-stoccaggio-gestione di rifiuti accertata oltre 10 anni dopo.

3. Quanto al reato di cui all'art. 256 comma 1 del d.

Igs. n. 152 del 2006, il giudice monocratico, in maniera corretta, ha osservato che la raccolta dei rifiuti in entrambi i siti era avvenuta in assenza di alcun valido titolo autorizzatorio.

Cid) Si è verificato specialmente nell'area di Cison di Valmarino, rispetto alla quale è stato precisato sia che il permesso di costruire del 10 luglio 2015 si riferiva alle terre da rocce e da scavo e non a materiale di demolizione, sia che alcun effetto scrirninante poteva ricollegarsi alla circostanza che il materiale era stato portato dalla ditta "Duebi" di Saigarada, posto che gli addetti della F.a.l. avrebbero dovuto respingere i carichi e non accettarli, una volta accortisi della difformità, risultante dei resto dalie annotazioni effettuate sui documenti di trasporto.

Il fatto poi che almeno parte del materiale rinvenuto fosse costituito da terre e rocce da scavo provenienti dai cantiere di [OSCURATO:PERSONA] gestito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. è stato legittimamente ritenuto non decisivo, atteso che nella comunicazione effettuata alla Regione Veneto veniva dichiarato che il materiale proveniente dai cantiere gestito dalla [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe stato utilizzato nella area sita in Cison di Valmarino, mentre i Carabinieri hanno accertato che il materiale in questione era stato raccolto e stoccato in un altro sito, sia pure poco lontano dal primo, ubicato nei Comune di Follina, evidentemente per fini diversi.

Né è risultata verosimile ia tesi difensiva di un errore dei trasportatori nella collocazione dei materiale, stante la notevole quantità del materiale rinvenuto nel sito, indicativa del fatto che lo stesso era stato trasportato in più viaggi e in un lasso temporale considerevole, i che presupponeva l'assenso della F.a.l.

Il mancato rispetto dei presupposti di legittimità della raccolta previsti dalla normativa di settore ha dunque impedito di qualificare i rifiuti in esame come sottoprodotti, non risultando rispettati i requisiti all'art. 186 del d.

Igs. n. 152 del 2006, ciò in coerenza con la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015, Rv. 263336), secondo cui, in tema di gestione dei rifiuti, l'applicazione della disciplina sulle terre e rocce da scavo, nella parte in cui sottopone i materiali da essa indicati al regime dei sotto-prodotti e non a quello dei rifiuti,' è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto trattasi di discipiina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria. in definitiva, in quanto sorretto da argomentazioni razionali e coerenti con le fonti dimostrative acquisite, il giudizio sulla configurabilità dei reati ascritti alla ricorrente resiste alle censure difensive, con le quali si sollecita sostanzialmente una lettura alternativa del materiale probatorio, operazione non consentita in questa sede, dovendosi richiamare !a costante affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482) ; secondo cui, in tema di giudizio di cessazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

Di qui l'infondatezza delle censure in punto di responsabilità.

4. Parimenti immune da censure è il diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., avendo il Tribunale ragionevolmente rimarcato, in senso ostativo alla richiesta difensiva, sia !a duplicità delle violazioni, riferite ad aree diverse, sia il non trascurabile quantitativo di rifiuti (circa 9.500 kg., valutazione sì approssimativa, come riferito dal teste Pastore, ma non molto ridimensionata o smentita ex adverso in modo certo) stoccato nell'area di Follini, elementi questi idonei a escludere una qualificazione dei fatti in termini di particolare tenuità.Ora, l'impostazione seguita nella sentenza impugnata si pone in sintonia con i e,' tlt elaborati da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, Rv. 277674), che, peraltro proprio con riferimento a una fattispecie in tema di abbandono di rifiuti, ha affermato che, al fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è sufficiente che il fatto sia occasionale, ma è necessario che l'offesa, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o dei pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma primo, sia ritenuta di particolare tenuità, profilo questo che nel caso di specie è stato escluso con un giudizio ancorato a criteri oggettivi di non trascurabile pregnanza.

Né !a questione dedotta della difesa vale in sè a destrutturare il ragionamento dei Tribunale, atteso che la differente quantificazione dei rifiuti (circa 4.700 mc.) indicata dalla difesa, ai di là dell'assenza di un solido aggancio probatorio, non vale a sovvertire il giudizio sulla non tenuità del fatto, fondato non solo su tale dato numerico, ma sulla valutazione più complessiva dell'intera vicenda, riferita a due siti differenti, ciascuno dei quali connotato da non lievi profili di illegalità.

Di qui Vinfondatezza delle obiezioni difensive.

5. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso presentato nell'interesse della Lot deve essere pertanto rigettato, con onere per la ricorrente, ex art. 616 cod. proc.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ogiinnento dei ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] t ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa i; 26 novembre 2021 dal Tribunale di Treviso, con la quale ella è stata condannata, con i doppi benefici di legge, alla pena di 3.000 euro di ammenda, in quanto ritenuta colpevole dei reati di cui agli art. 256 comma 1 del d. Igs. n. 152 del 2006 e 44 cornma 1 iett. A) del d.P.R. n. 380 del 2001, reati che le sono stati contestati perché, quale legale rappresentante della ditta Fal s.r.I., con sede in Pieve di Soligo, effettuava un'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi consistita nello stoccaggio di ingenti quantità di terre e rocce da scavo e di rifiuti misti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione, ciò in violazione della destinazione urbanistica del sito; fatti accertati in Folina e Cison di Vaimarino in epoca anteriore e prossima al 16 giugno 2017. 2. li ricorso è affidato a due motivi. Con primo, ia difesa censura la manifesta illogicità della motivazione della sentenza con riferimento alla diversa quantità di materiale provata rispetto a quella contestata, nonché la mancanza di motivazione in ordine alla valutazione della particolare tenuità del fatto; si evidenzia, in particolare, che il Tribunale ha irragionevolmente tenuto in considerazione, per escludere l'applicazione dell'art.131 bis cod. pen., la quantità di 9.500 mc., riferita al cumulo di terre e rocce da scavo (area di Follina), senza considerare che il teste Pastore, verbalizzante di P.G., ha riferito che il calcolo effettuato era stato approssimativo, mentre il teste Tonet, quale tecnico incaricato di predisporre la documentazione volta a ottenere l'autorizzazione per lo smaltimento del cumulo, ha precisato di aver calcolato esattamente i cumulo in 4.700 mc., ovvero meno della metà; né peraltro è stato considerato che, come riferito dai teste Spinato, i materiali erano stati scaricati nel posto errato per poche decine di metri, atteso che il sito di [OSCURATO:PERSONA] dove doveva avveniva lo scarico è contiguo al sito di Follina, fermo restando che era possibile lavorare il materiale nei sito con la specifica autorizzazione per la campagna mobile di cui hanno riferito i testi Tonet e Spinato. Quanto poi al cumulo di materiali da demolizione allocati nell'area di Cison di Valmarino, si rileva che io scarico incongruo della merce è avvenuto all'insaputa della Fal s.r.I., perché rinvenuto sotto il cumulo di terra scaricato e l'annotazione sui documenti di trasporto è avvenuta solo dopo che i camion se ne erano già andati, allorché l'operatore della ruspa ha avvisato l'impiegato tecnico Antoniol. La circostanza che la Fai si sia subito attivata per richiedere la rimozione del materiale doveva quindi essere valorizzata per escludere la colpa del reato contravvenzionale, o quantomeno per giudicare il fatto di particolare tenuità. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il giudizio sulla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 44 lett. A) del d.P.R. n. 380 del 2001, osservandosi che tale contestazione riguarda solo il cumulo sito in Follina, rispetto al quale si evidenzia come non sia stato dimostrato né che quell'area venisse usata in via prevalente per !o stoccaggio di rifiuti, né che quel cumulo fosse incompatibile con :a destinazione dell'area„ avendo il Tribunale ritenuto sussistente il reato di mutamento delta destinazione d'uso solo in forza dell'unico episodio contestato, senza tenere conto che sarebbe stato necessario provare il diverso utilizzo in via continuativa e prevalente, tale da comportare il carico urbanistico tipico di un'altra delle categorie contemplate dall'art. 23 ter del d.P.R. n. 380 del 2001. Peraltro, pur avendo l'area destinazione agricola, ciò non ha impedito al Comune di Follina di rilasciare un permesso a costruire per trasformare l'area in deposito per lo stoccaggio e la lavorazione di materiali inerti di demolizioni e scavi, LAA trattandosi di - 2:Lcompatibile cori la destinazione agricola, non potendosi sottacere che il materiale è stato considerato rifiuto solo per motivi formali e non sostanziali, tanto è vero che è stata consentita la lavorazione del materiale nello stesso sito, con un'autorizzazione postuma rispetto alla contestazione penale. Peraltro, ii teste Antonioi ha spiegato che l'area di Follina era stata autorizzata a svolgere l'attività di deposito e lavorazione di materiali inerti, come risulta dal permesso a costruire depositato, per cui il teste, in buona fede, ha ritenuto che il materiale fosse stato scaricato legittimamente sul posto. 2.1. Con memoria dei 30 giugno 2022, il difensore della ricorrente, nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Premesso che i due motivi sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve ritenersi che, a differenza di quanto dedotto dalla difesa, l'affermazione della responsabilità penale dell'imputata in ordine ai reati a lei ascritti non presta il fianco alle censure difensive. E invero occorre premettere che la decisione impugnata ha innanzitutto operato un'adeguata ricostruzione della vicenda storica, richiamando in primo luogo gli esiti dell'attività investigativa compiuta dal [OSCURATO:PERSONA] dei CC di Treviso, li cui personale, il 16 gennaio 2017, nell'ambito di un controllo sulla gestione dei rifiuti, eseguiva un controllo in Follina, presso l'area nella disponibilità della ditta [OSCURATO:SOCIETA]., di cui era legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA]. Ne: corso dei sopraliuogo veniva accertata l'esistenza di due aree, una rientrante nel Comune di Cison di Vaimarino, l'altra ricompresa nel Comune di Follina. '-G%u Nella prima, di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ma nella disponibilità deila F.a.l. sri., erano presenti circa 10 metri cubi di rifiuti, costituiti da materiali da demolizione e circa 2 metri cubi di rifiuti di natura plastica. Con riguardo a quest'area, venivano esibiti sia il permesso di costruire del 10 luglio 2015, relativo ai conferimento di terre da rocce e da scavo con le quali doveva essere riempita una vecchia cava, sia due documenti di trasporto che indicavano come produttore iniziale la ditta "Duebi" di Salgarada, riportanti la dicitura "terra vegetale", ma sui quali era apposta la dicitura "materiali contenenti teli e plastiche" e "materiale da demolizione con asfalto". Nella seconda area erano invece presenti tre cumuli: uno di circa 80 metri cubi di rifiuti di varia tipologia,era cui plastica, legno, pneumatici fuori uso ecc.), un aitro di circa 9.500 metri cubi di rifiuti inerti e un terzo di circa 250 metri cubi di rifiuti costituiti da materiali da demolizione; con riferimento a quest'area, non veniva esibito alcun documento idoneo a giustificare 'la presenza dei cumuli, mentre, come confermato dal teste Pastore, nessuna delle due aree risulta destinata, dal punto di vista urbanistico, alla raccolta e alla gestione dei rifiuti. Alia iuce di tali risultanze, il giudice monocratico perveniva alla condanna dell'imputata in ordine a entrambe le fattispecie contravvenzionali ascrittele. 2. In ordine al reato di cui all'art. 44 lett. A) del d.P.R. n. 380 del 2001, è stato evidenziato, in modo pertinente, che l'area posta nel Comune di Follina veniva utilizzata per un'attività di raccolta-stoccaggio-gestione di rifiuti, benché l'area in esame avesse destinazione produttiva secondo gli strumenti urbanistici. Né, in senso contrario, poteva ritenersi dirimente il richiamo difensivo al permesso di costruire dei 25 novembre 2004, riguardando tale atto lavori per la predisposizione di un'area per !o stoccaggio di materiali inerti da eseguirsi entro tre anni dal rilascio del titolo„ e non anche la specifica attività, non autorizzata peraltro, di raccoita-stoccaggio-gestione di rifiuti accertata oltre 10 anni dopo. 3. Quanto al reato di cui all'art. 256 comma 1 del d. Igs. n. 152 del 2006, il giudice monocratico, in maniera corretta, ha osservato che la raccolta dei rifiuti in entrambi i siti era avvenuta in assenza di alcun valido titolo autorizzatorio. Cid) Si è verificato specialmente nell'area di Cison di Valmarino, rispetto alla quale è stato precisato sia che il permesso di costruire del 10 luglio 2015 si riferiva alle terre da rocce e da scavo e non a materiale di demolizione, sia che alcun effetto scrirninante poteva ricollegarsi alla circostanza che il materiale era stato portato dalla ditta "Duebi" di Saigarada, posto che gli addetti della F.a.l. avrebbero dovuto respingere i carichi e non accettarli, una volta accortisi della difformità, risultante dei resto dalie annotazioni effettuate sui documenti di trasporto. Il fatto poi che almeno parte del materiale rinvenuto fosse costituito da terre e rocce da scavo provenienti dai cantiere di [OSCURATO:PERSONA] gestito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. è stato legittimamente ritenuto non decisivo, atteso che nella comunicazione effettuata alla Regione Veneto veniva dichiarato che il materiale proveniente dai cantiere gestito dalla [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe stato utilizzato nella area sita in Cison di Valmarino, mentre i Carabinieri hanno accertato che il materiale in questione era stato raccolto e stoccato in un altro sito, sia pure poco lontano dal primo, ubicato nei Comune di Follina, evidentemente per fini diversi. Né è risultata verosimile ia tesi difensiva di un errore dei trasportatori nella collocazione dei materiale, stante la notevole quantità del materiale rinvenuto nel sito, indicativa del fatto che lo stesso era stato trasportato in più viaggi e in un lasso temporale considerevole, i che presupponeva l'assenso della F.a.l. Il mancato rispetto dei presupposti di legittimità della raccolta previsti dalla normativa di settore ha dunque impedito di qualificare i rifiuti in esame come sottoprodotti, non risultando rispettati i requisiti all'art. 186 del d. Igs. n. 152 del 2006, ciò in coerenza con la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015, Rv. 263336), secondo cui, in tema di gestione dei rifiuti, l'applicazione della disciplina sulle terre e rocce da scavo, nella parte in cui sottopone i materiali da essa indicati al regime dei sotto-prodotti e non a quello dei rifiuti,' è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto trattasi di discipiina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria. in definitiva, in quanto sorretto da argomentazioni razionali e coerenti con le fonti dimostrative acquisite, il giudizio sulla configurabilità dei reati ascritti alla ricorrente resiste alle censure difensive, con le quali si sollecita sostanzialmente una lettura alternativa del materiale probatorio, operazione non consentita in questa sede, dovendosi richiamare !a costante affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482) ; secondo cui, in tema di giudizio di cessazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui l'infondatezza delle censure in punto di responsabilità. 4. Parimenti immune da censure è il diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., avendo il Tribunale ragionevolmente rimarcato, in senso ostativo alla richiesta difensiva, sia !a duplicità delle violazioni, riferite ad aree diverse, sia il non trascurabile quantitativo di rifiuti (circa 9.500 kg., valutazione sì approssimativa, come riferito dal teste Pastore, ma non molto ridimensionata o smentita ex adverso in modo certo) stoccato nell'area di Follini, elementi questi idonei a escludere una qualificazione dei fatti in termini di particolare tenuità.Ora, l'impostazione seguita nella sentenza impugnata si pone in sintonia con i e,' tlt elaborati da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, Rv. 277674), che, peraltro proprio con riferimento a una fattispecie in tema di abbandono di rifiuti, ha affermato che, al fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è sufficiente che il fatto sia occasionale, ma è necessario che l'offesa, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o dei pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma primo, sia ritenuta di particolare tenuità, profilo questo che nel caso di specie è stato escluso con un giudizio ancorato a criteri oggettivi di non trascurabile pregnanza. Né !a questione dedotta della difesa vale in sè a destrutturare il ragionamento dei Tribunale, atteso che la differente quantificazione dei rifiuti (circa 4.700 mc.) indicata dalla difesa, ai di là dell'assenza di un solido aggancio probatorio, non vale a sovvertire il giudizio sulla non tenuità del fatto, fondato non solo su tale dato numerico, ma sulla valutazione più complessiva dell'intera vicenda, riferita a due siti differenti, ciascuno dei quali connotato da non lievi profili di illegalità. Di qui Vinfondatezza delle obiezioni difensive. 5. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso presentato nell'interesse della Lot deve essere pertanto rigettato, con onere per la ricorrente, ex art. 616 cod. proc.
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