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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11736/2026

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osa, [OSCURATO:PERSONA], inproprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e deceduto in Catanzaro il 4.03.1996, rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale exlege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 612/2025depositata il 12/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 16 gennaio 2026;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 20178/2025Numero sezionale 161/2026Numero di raccolta generale 11736/2026Data pubblicazione 29/04/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-28 secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 28/04/2026Il Presidente di Sezione DelegatoAntonietta Scrima

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osa, [OSCURATO:PERSONA], inproprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e deceduto in Catanzaro il 4.03.1996, rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale exlege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 612/2025depositata il 12/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 16 gennaio 2026;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 20178/2025Numero sezionale 161/2026Numero di raccolta generale 11736/2026Data pubblicazione 29/04/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-28 secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 28/04/2026Il Presidente di Sezione DelegatoAntonietta Scrima
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