CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 1993
Cassazione n. 30021/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/07/1993 avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; on. 10158/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all'art. 341 bis e 56-337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso e ritenuto che entrambi prospettano deduzioni generiche; Ritenute inammissibili le doglianze attinenti ad asserite carenze motivazionali, in ordine alla sussistenza del reato di cui agli artt. 56-337 c.p. sotto il profilo dell'elemento soggettivo e al requisito della presenza di più persone per l'integrazione del reato di cui al 341 bis c.p., in quanto riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i P.Q.MIN TAcANcELLIA Sr2zione [OSCURATO:PERSONA]-- 6 - AGO 2026 rt rh,:zT,y,•ITN7 2