CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 29187/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1.[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 10 luglio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari dichiarava inammissibile l'istanza presentata da D'ALESSANDRO Pasquale con la quale quest'ultimo richiedeva la concessione dei benefici: - dell'affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 OP - della detenzione domiciliare ex art 47ter OP - della semilibertà ex art 50 OP In motivazione il Tribunale sottolinea che la pena da espiare concerne reati c.d. ostativi di prima fascia o assolutamente ostativi, in quanto ricompresi nel novero dell'art 4bis, co. 1, ord.pen. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - D'ALESSANDRO Pasquale deducendo erronea applicazione di legge 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, essendo stata correttamente argomentata in sede di merito la ricorrenza dei profili ostativi. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità„ al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sident