CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31808/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 4 gennaio 2023 dal Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce, decidendo in sede di rinvio, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di illecito acquisto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di una quantità imprecisata di sostanza stupefacente al prezzo di 60.000 euro, commesso avvalendosi di un gruppo criminale organizzato in Albania ed Olanda, nonché di tentata estorsione in danno del medesimo Chionna in concorso, tra gli altri, con [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla valutazione della gravità del quadro indiziario in quanto effettuata in violazione del principio affermato con la sentenza rescindente. Nel corpo del motivo, oltre a prospettarsi una incompatibilità di uno dei componenti del Collegio giudicante, in quanto già relatore del provvedimento annullato dalla Corte di cassazione, si deduce che il provvedimento impugnato, violando il principio affermato nella sentenza rescindente, non ha chiarito il ruolo del Sirena nelle condotte contestate in quanto: ha desunto la vicinanza del ricorrente al Russo da episodi non contestati nel presente procedimento; ha valutato la personalità di Sirena sulla base della pendenza di altri procedimenti penali; si è soffermato sulla descrizione di elementi fattuali che interessano il Chionna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su un motivo manifestamente infondato, generico e versato in fatto. 2. Va, innanzitutto, premesso che nella sentenza rescindente si era rilevato che, quanto al reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90, trattandosi di c.d. "droga parlata" risultante solo dalle conversazioni intercettate, era necessaria una valutazione maggiormente rigorosa del compendio probatorio e chiarire, al di là della partecipazione del ricorrente alla consegna del denaro da parte del Chionna agli autisti del bus albanese, i tempi di consumazione dei fatti e la quantità e qualità della sostanza acquistata, risultando, altrimenti, estremamente generica l'accusa; quanto alla tentata estorsione, la sentenza rescindente ha rilevato l'insufficienza della mera presenza sul posto del Sirena nel momento in cui il Russo formulò le richieste estorsive al Chionna, considerando il ritenuto concorso del Sirena in contrasto con l'altro reato oggetto di imputazione provvisoria in relazione al quale Sirena avrebbe agito proprio in concorso con Chionna. 3. Ritiene il Collegio che le censure formulate in ricorso al di là della enunciazione della dedotta violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., non si confrontano criticamente con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata che, colmando le lacune motivazionali evidenziate nella sentenza rescindente ha ricostruito, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, la gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente.Quanto al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, si è posto l'accento sullo schema operativo adottato da Chionna nei rapporti con i fornitori albanesi - connotato dalla consegna del denaro agli autisti dei bus della [OSCURATO:PERSONA] presso il parcheggio del centro commerciale di Fasano e dalla successiva consegna della sostanza stupefacente - e sulla coerenza con tale schema del ruolo svolto dall'indagato - già coinvolto, sia per i precedenti a suo carico che per la vicinanza a [OSCURATO:PERSONA], nel traffico di sostanze stupefacenti - nell'episodio occorso il 4 marzo 2019. Risulta, infatti, dall'ordinanza che: il Sirena accompagnò Chionna all'incontro con l'autista dell'autobus della [OSCURATO:PERSONA]; dalle intercettazioni è emerso che durante il viaggio Chionna contava i soldi e i due discorrevano del denaro; una volta giunti sul posto, il ricorrente parcheggiava l'auto in modo da non essere visibile agli osservatori esterni; nella circostanza, gli operanti notavano Chionna consegnare le banconote all'autista; dal contenuto del colloquio intercettato risultava, inoltre, che Chionna aveva consegnato tre mazzi di banconote da 500 euro e, dunque, una somma complessivamente quantificata dall'ordinanza in 60.000 euro. Sono state, inoltre, considerate le successive risultanze investigative e, in particolare, il servizio di osservazione del 26 marzo 2019 e le conversazioni intercettate, relative alla successiva consegna della droga dal Chionna all'indagato: l'indagato veniva notato mentre, alla guida della sua auto Fiat 500, si accostava all'auto di Chionna e, in tale frangente, il Chionna consegnava all'indagato qualcosa che il Tribunale, con argomentazioni non manifestamente illogiche, basandosi soprattutto sulla conversazione intercettata in cui Chionna faceva riferimento a qualcosa che "si strappa" e diceva "se si strappa è un casino", ha ritenuto si trattasse proprio della sostanza stupefacente. E' stata, infine, considerata la successiva conversazione tra Sirena e Chionna del 3 aprile 2019 da cui sembrerebbe emergere un debito del primo di circa 2000/3000 euro, debito che il Tribunale ha imputato alla precedente fornitura di droga da parte del Chionna. 3.1 Parimenti adeguata ed idonea a colmare le lacune motivazionali rilevate dalla sentenza rescindente è la parte della motivazione relativa alla gravità del quadro indiziario in ordine alla tentata estorsione. In particolare, il Tribunale, sulla base dell'analisi delle conversazioni intercettate e dei filmati realizzati presso la stazione di servizio ubicata sulla SS7 Appia, ha ricostruito il ruolo svolto dall'indagato il quale, dando appuntamento al Chionna, ha consentito al Russo di presentarsi sul posto e di minacciare Chionna chiedendogli 60.000 quale quota spettante al clan che controllava il territorio per lo spaccio di stupefacenti. A tal fine, è stata considerata la conversazione in cui Chionna si lamentava di essere stato attratto in un tranello da una persona di Brindisi che gli doveva dei soldi, persona che il Tribunale ha identificato nel ricorrente in considerazione dei pregressi rapporti tra i due emersi in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. L'ordinanza ha segnalato inoltre: che Sirena era un uomo di fiducia di Russo (si veda pagina 8 dell'ordinanza in cui il Tribunale ha ricostruito i pregressi rapporti tra Sirena e Russo e, in particolare, alcune cessioni di droga per la cui consegna Russo si era avvalso di Sirena); che Sirena è rimasto sul posto, unitamente ad altri soggetti vicini a Russo, nel momento in cui questo, su mandato di [OSCURATO:PERSONA], minacciava Chionna, cui si rimproverava di avere avviato il traffico di droga•senza l'assenso del clan che controllava la zona, e gli chiedeva la somma di 60.000 euro; che Sirena era rimasto in compagnia di Russo anche quando gli altri soggetti si erano allontanati. Ritiene, pertanto, il Collegio che la valutazione del Tribunale, oltre a non presentare aspetti di illogicità, appare pienamente coerente con la giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio condivisa, che, ai fini della configurabilità del concorso di persone nel delitto di estorsione, ritiene sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo della esecuzione del reato, quando, come nella fattispecie in esame, sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo o occasione all'azione ovvero maggior senso di sicurezza nel proprio agire, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807 relativa a fattispecie in cui l'imputato, presente sul luogo dell'incontro fissato dall'estorsore con la persona offesa per la consegna del denaro, aveva intrattenuto il soggetto che aveva accompagnato la persona offesa all'appuntamento). 4. Un'ultima considerazione va svolta in merito al rilievo, genericamente inserito nel motivo di ricorso, relativo alla asserita incompatibilità di uno dei componenti del Collegio giudicante. In disparte la genericità della censura, rileva il Collegio che, oltre a non essere stata formulata alcuna specifica istanza di ricusazione da parte del ricorrente, l'incompatibilità ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen. deve escludersi alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 2023 in cui, sia pure con riferimento al riesame cautelare reale, è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio del giudice che ha concorso a pronunciare l'ordinanza di accoglimento ovvero di rigetto della richiesta di riesame, ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., annullata dalla Corte di cassazione. Afferma, infatti, la Corte costituzionale che la sola funzione pregiudicante è quella che implica una decisione di merito sull'accusa penale, idonea a definire il giudizio principale e, all'esito dei gradi di giudizio, alla formazione del giudicato penale.5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de