CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 1995
Cassazione n. 07600/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/01/1995 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 32119/24 - PAGLIUCA Andrea OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che prospetta la mancanza del dolo, oltre a risultare meramente reiterativo dell'atto di appello, non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato. I giudici di merito, infatti, hanno correttamente ritenuto sussistente il reato, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla luce della piena consapevolezza della violazione dei limiti derivanti dalla misura cautelare (cfr. p. 2 della sentenza); Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. presuppone una valutazione discrezionale del giudice di merito in punto di gravità del fatto e che questa valutazione è presente nella sentenza impugnata, sia pure in forma sintetica, ed è coerente con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul tema (cfr. p. 2); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso