CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 06549/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sull'impugnazione proposta dal PG di Brescia nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del Tribunale di Bergamo del 19.2.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 19.2.2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere il reato a lui ascritto - ricondotto nella ipotesi contemplata dal capoverso dell'art. 648 cod. pen. - estinto per intervenuta prescrizione; 2. ricorre per cassazione il PG di Brescia lamentando erronea applicazione della legge penale in relazione al calcolo dei termini di prescrizione perché in violazione dell'art. 157 cod. pen.: rileva che il giudice di primo grado ha ricondotto il fatto nella ipotesi contemplata dal comma 2 dell'art. 648 cod. pen. e, considerato che esso era stato commesso il 29.5.2011, aveva dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione; segnala la erroneità della decisione sotto due profili: in primo luogo in quanto quella di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. è una ipotesi attenuata del delitto di ricettazione il cui termine di prescrizione va dunque calcolato sulla pena stabilita al comma 1; in secondo luogo, tenuto conto della contestazione della recidiva specifica ed infraquinquennale che comportava un aumento di pena pari alla metà da considerare, perciò, ai fini del termine di prescrizione che a tutt'oggi non è maturato; 3. il PG aveva trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. la difesa ha trasmesso le proprie conclusioni chiedendo la conferma della sentenza del Tribunale di Bergamo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato poiché la qualificazione del fatto come riconducibile nella ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 648 cod. pen. non ha alcuna rilevanza ai fini del tempo necessario a prescrivere il reato essendo assolutamente pacifico che la ricettazione di particolare tenuità rappresenta un'ipotesi attenuata rispetto a quella punita con la pena massima di otto anni di reclusione e contemplata dal primo comma dello stesso articolo (cfr., Sez. U, Sentenza n. 9567 del 21/04/1995, Cosmo ed altro, Rv. 202003; Sez. 2, Sentenza n. 38803 del 01/10/2008, Geminiani, Rv. 241450; Sez. 2, Sentenza n. 4032 del 10/01/2013, PM in proc. Renzi, Rv. 254307; Sez. 2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492). Nel caso di specie, risulta dagli atti che, mentre il fatto risale al 29.5.2011, il decreto di citazione a giudizio è del 3.4.2019 non risultando perciò perfezionata né la prescrizione massima di cui all'art. 161 comma 2 cod. pen. pari, nel minimo (ovvero senza considerare la recidiva) a dieci anni, ma, a quella data, nemmeno quella "intermedia" di otto anni. 2. La sentenza impugnata va pertanto annulla con rinvio - ai sensi dell'art. 569 comma 4 cod. proc. pen. - alla Corte di Appello di Brescia che procederà al giudizio vagliando anche la sussistenza della contestata recidiva su cui il Tribunale di Bergamo non si è espresso essendo appena il caso di ribadire che è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (cfr., Sez. U, Sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690; Sez. 6 - , Sentenza n. 56972 del 20/06/2018, PG c/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274782; cfr., ancora, nella motivazione, Sez. U - , Sentenza n. 20808 del 25/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275319). P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Brescia per il giudizio. Così deciso in Roma il 12.1.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]