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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10591/2026

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RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] nato a (SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 474 cod. pen., è aspecifico e reiterativo di doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità; ritenuto che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art. 474 cod. pen. (vedi pagg. 3-4 della sentenza impugnata), illustrando altresì le ragioni della non necessarietà della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale alla luce della chiarezza del quadro probatorio già formatosi e, in particolare, della comprovata attendibilità del teste Caputo; tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; ritenuto cheil secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 648 cod. pen. e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione, è reiterativo ed aspecifico perché non si confronta criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, la quale ha sottolineato l’omessa produzione, da parte del ricorrente, di documentazione attestante il regolare acquisto della merce, di per sé idonea ad escludere la buona fede nella circolazione dei beni nonché dimostrativa della consapevolezza della provenienza illecita degli stessi (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); considerato cheil terzo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine all’individuazione del tempus commissi delicti e al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è generico ed aspecifico, omettendo di confrontarsi con le argomentazioni esposte dalla Corte di merito in tema di individuazione della data di consumazione del reato ed inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. alla luce dell’elevato numero di beni contraffatti (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, in particolare, che i giudici di appello hanno correttamente rimarcato la mancanza di elementi logico-fattuali idonei a dimostrare che i reati si siano perfezionati in data largamente anteriore a quella del loro accertamento né il ricorrente ha fornito elementi da cui desumere tale circostanza (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), con conseguente genericità della doglianza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] nato a (SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 474 cod. pen., è aspecifico e reiterativo di doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità; ritenuto che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’art. 474 cod. pen. (vedi pagg. 3-4 della sentenza impugnata), illustrando altresì le ragioni della non necessarietà della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale alla luce della chiarezza del quadro probatorio già formatosi e, in particolare, della comprovata attendibilità del teste Caputo; tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; ritenuto cheil secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 648 cod. pen. e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione, è reiterativo ed aspecifico perché non si confronta criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, la quale ha sottolineato l’omessa produzione, da parte del ricorrente, di documentazione attestante il regolare acquisto della merce, di per sé idonea ad escludere la buona fede nella circolazione dei beni nonché dimostrativa della consapevolezza della provenienza illecita degli stessi (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); considerato cheil terzo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine all’individuazione del tempus commissi delicti e al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è generico ed aspecifico, omettendo di confrontarsi con le argomentazioni esposte dalla Corte di merito in tema di individuazione della data di consumazione del reato ed inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. alla luce dell’elevato numero di beni contraffatti (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, in particolare, che i giudici di appello hanno correttamente rimarcato la mancanza di elementi logico-fattuali idonei a dimostrare che i reati si siano perfezionati in data largamente anteriore a quella del loro accertamento né il ricorrente ha fornito elementi da cui desumere tale circostanza (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), con conseguente genericità della doglianza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del
Sentenza Cassazione n. 10591/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris