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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 34509/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2 A-« A tTel—e- • to ì _ A [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna emessa dal Tribunale in sede, ufficio Giudice per le indagini preliminari in data 26 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla riconosciuta responsabilità del predetto per i reati di omicidio commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (irrogando, a titolo di continuazione su altra condanna irrevocabile, l'aumento di pena di anni due mesi quattro di reclusione con la diminuente del rito prescelto).

Rilevato che il motivo proposto (violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 25 Cost. e 157 cod. pen., per essere stata, per altri imputati, dichiarata la prescrizione in forza dell'avvenuto riconoscimento della circostanza attenuante della cd. dissociazione attuosa di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991, in considerazione della data del commesso reato: n.d.r. 28 agosto 1985 come da pag. 3 della sentenza di appello) è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole (Sez.

U, n. 19756 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, Rv. 266329 nel senso che il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea : fattispecie avente ad oggetto delitti di omicidio aggravato commessi prima della riforma dell'art. 157 cod. pen., giudicati previo riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 8 d.l. n. 152 del 13 maggio 1991, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)).

Considerato che, invero, secondo la difesa, l'intervenuto riconoscimento della circostanza attenuante speciale, tenuto conto del tenore previgente dell'art.157 cod. pen., prima della codificazione della imprescrittibilità dei delitti puniti con l'ergastolo, avrebbe condotto alla sostituzione dell'ergastolo con la pena detentiva da dodici a venti anni di reclusione, né potrebbe tenersi in considerazione l'interpretazione del diritto intertemporale delle Sezioni Unite, perché questo comporterebbe effetti deteriori per l'imputato, in violazione dell'art. 2, comma quarto, cod. pen.

Ritenuto, invece, che la pronuncia delle Sezioni Unite citata è ricognitiva del diritto obiettivo e, dunque, è applicabile al caso di specie, anzi secondo la medesima pronuncia non si è in presenza di alcun ribaltamento dell'indirizzo giurisprudenziale (cfr. § 3.1.) sicché il principio di diritto ivi fissato è comunque, applicabile anche a fatti pregressi rispetto alla citata pronuncia oltre che alla previsione della legge ex Cirielli.Considerato che va condivisa la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui reputa non rilevante l'intervenuta declaratoria di prescrizione di cui alla sentenza del 20 febbraio 2015, precedente alla sentenza delle Sezioni Unite ricorrente [OSCURATO:PERSONA] citata.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2 A-« A tTel—e- • to ì _ A [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna emessa dal Tribunale in sede, ufficio Giudice per le indagini preliminari in data 26 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla riconosciuta responsabilità del predetto per i reati di omicidio commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (irrogando, a titolo di continuazione su altra condanna irrevocabile, l'aumento di pena di anni due mesi quattro di reclusione con la diminuente del rito prescelto). Rilevato che il motivo proposto (violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 25 Cost. e 157 cod. pen., per essere stata, per altri imputati, dichiarata la prescrizione in forza dell'avvenuto riconoscimento della circostanza attenuante della cd. dissociazione attuosa di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991, in considerazione della data del commesso reato: n.d.r. 28 agosto 1985 come da pag. 3 della sentenza di appello) è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole (Sez. U, n. 19756 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, Rv. 266329 nel senso che il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea : fattispecie avente ad oggetto delitti di omicidio aggravato commessi prima della riforma dell'art. 157 cod. pen., giudicati previo riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 8 d.l. n. 152 del 13 maggio 1991, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)). Considerato che, invero, secondo la difesa, l'intervenuto riconoscimento della circostanza attenuante speciale, tenuto conto del tenore previgente dell'art.157 cod. pen., prima della codificazione della imprescrittibilità dei delitti puniti con l'ergastolo, avrebbe condotto alla sostituzione dell'ergastolo con la pena detentiva da dodici a venti anni di reclusione, né potrebbe tenersi in considerazione l'interpretazione del diritto intertemporale delle Sezioni Unite, perché questo comporterebbe effetti deteriori per l'imputato, in violazione dell'art. 2, comma quarto, cod. pen. Ritenuto, invece, che la pronuncia delle Sezioni Unite citata è ricognitiva del diritto obiettivo e, dunque, è applicabile al caso di specie, anzi secondo la medesima pronuncia non si è in presenza di alcun ribaltamento dell'indirizzo giurisprudenziale (cfr. § 3.1.) sicché il principio di diritto ivi fissato è comunque, applicabile anche a fatti pregressi rispetto alla citata pronuncia oltre che alla previsione della legge ex Cirielli.Considerato che va condivisa la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui reputa non rilevante l'intervenuta declaratoria di prescrizione di cui alla sentenza del 20 febbraio 2015, precedente alla sentenza delle Sezioni Unite ricorrente [OSCURATO:PERSONA] citata. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34509/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris